ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03099/168

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 510 del 18/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: CAVANDOLI LAURA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 18/05/2021


Stato iter:
19/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/05/2021
CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 18/05/2021

PARERE GOVERNO IL 18/05/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/05/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/05/2021

CONCLUSO IL 19/05/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03099/168
presentato da
CAVANDOLI Laura
testo presentato
Martedì 18 maggio 2021
modificato
Mercoledì 19 maggio 2021, seduta n. 511

   La Camera,
   premesso che:
    il sistema di Educazione Continua in Medicina (E.CM.) iniziato nel 2002, in base al decreto legislativo n. 502 del 1992 integrato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini e destinatari di tale formazione sono infatti tutti gli iscritti ad un ordine professionale sanitario;
    generalmente i crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di specifiche attività accreditate cui viene assegnato un certo numero di crediti formativi formalmente riconosciuti ai partecipanti all'evento;
    la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019, ha approvato la delibera inerente i crediti formativi per il triennio 2020- 2022 confermando che devono essere 150;
    in considerazione della impossibilità di organizzare attività specifiche dall'inizio dell'emergenza sanitaria per tutto il 2020 e dello straordinario contributo che tutti i professionisti sanitari sono stati chiamati ad offrire al Paese in questo drammatico momento la legge 41 del 6 giugno 2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, ha previsto che medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti che siano dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti e che abbiano continuato a svolgere la loro attività durante l'emergenza COVID-19 non avrebbero dovuto conseguire i 50 crediti ECM previsti per l'anno 2020; il perdurare della situazione emergenziale coincide con quello dell'impegno di tutti i professionisti sanitari sia per la cura del COVID-19, sia per attuare il piano vaccinale, sia per la normale attività medico-sanitaria che viene onorata in modo molto più gravoso rispetto agli anni precedenti e senza soluzione di continuità per tutto il 2021, e il provvedimento in esame estende fino alla fine dell'anno l'obbligo vaccinale per i sanitari in considerazione del tempo necessario per attuare il piano nazionale di vaccinazione;
    ai sensi dell'articolo 16-quater del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni il conseguimento dei crediti ECM costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato prevedono specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione Nazionale per la Formazione e, per le strutture sanitarie private, il conseguimento degli stessi da parte di tutto il personale ivi impiegato è essenziale all'ottenimento o alla conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere automaticamente a tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale per coadiuvare l'emergenza derivante dal COVID-19 durante l'anno 2021, il conseguimento dei crediti formativi ECM previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in ragione di un terzo per l'anno 2021 o a prevederne una congrua riduzione in relazione al triennio 2020/2022.
9/3099/168Cavandoli.