Legislatura: 18Seduta di annuncio: 510 del 18/05/2021
Primo firmatario: PANIZZUT MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 18/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BIANCHI MATTEO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 18/05/2021 CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 18/05/2021
PARERE GOVERNO IL 18/05/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/05/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/05/2021
CONCLUSO IL 19/05/2021
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6-sexies, al comma 1, del provvedimento in titolo, esenta dal pagamento della prima rata IMU dovuta per l'anno 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal presente provvedimento (articolo 1, commi 1-4), cioè alcuni soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
in ragione dell'emergenza pandemica, numerosi provvedimenti d'urgenza hanno disposto l'abolizione dell'IMU dovuta nel 2020 per le attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia: Inizialmente i provvedimenti emergenziali hanno previsto l'abolizione della prima rata IMU per stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i proprietari fossero anche gestori delle attività;
successivamente, l'agevolazione è stata estesa anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020, decreto Rilancio); inoltre, è stata disposta l'esenzione dal pagamento anche della seconda rata IMU (articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto Agosto) e, per le pertinenze delle strutture ricettive, (categoria D/2) l'incentivo è stato esteso anche alla prima rata, lo scopo degli interventi pubblici nel settore dell'edilizia residenziale è quello di assicurare soprattutto ai ceti meno abbienti, il bene casa: tale scopo viene raggiunto mediante la acquisizione, la costruzione o il recupero degli alloggi e la loro successiva assegnazione ai soggetti aventi i requisiti richiesti;
ad oggi, il legislatore mantiene inalterato il regime fiscale già previsto in materia di IMU, ribadendo che «per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, (comma 749 dell'articolo 1) è prevista l'applicazione della detrazione di 200 euro e dell'aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal Comune»;
a parere dei firmatari, all'alloggio sociale (a prescindere che sia locato o meno), non può essere applicata l'IMU, ancorché gli stessi siano assegnabili, in ristrutturazione o occupati abusivamente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie affinché l'esenzione dall'imposta IMU si applichi, a tutta l'edilizia pubblica, ovvero anche agli alloggi sociali di proprietà degli IACP comunque denominati e anche alle pertinenze dei predetti alloggi sociali.
9/3099/166. Panizzut, Bianchi, Tarantino.