ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03099/163

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 510 del 18/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: MURELLI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 18/05/2021


Stato iter:
19/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/05/2021
CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 18/05/2021

PARERE GOVERNO IL 18/05/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/05/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/05/2021

CONCLUSO IL 19/05/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03099/163
presentato da
MURELLI Elena
testo presentato
Martedì 18 maggio 2021
modificato
Mercoledì 19 maggio 2021, seduta n. 511

   La Camera,
    in sede di esame del cosiddetto «Decreto Sostegni 1», valutate le misure di sostegno economico alle attività commerciali fortemente colpite dalla crisi correlata all'emergenza pandemica;
    ricordato che l'articolo 1, commi 283 e 284, della legge n. 145 del 2018 ha reso strutturale l'indennizzo per cessazione attività commercianti di cui al decreto legislativo n. 205 del 2007 ma che l'Inps, con interpretazione restrittiva e arbitraria rispetto alla volontà del legislatore – circolare n. 77 del 24 maggio 2019 – ha incluso tra i requisiti per accedere al beneficio, la cessazione dell'attività dopo il 1o gennaio 2019;
    constatato che tale interpretazione ha di fatto creato una platea di lavoratori cosiddetti «esodati dei commercio», ovvero tutti coloro che avevano dovuto chiudere la propria attività commerciale tra il 2017 ed il 2018, nonostante gli stessi avessero contribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva;
    ritenuto che l'articolo 11-ter del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito in legge n. 128 del 2019, nell'estendere l'ambito di applicazione anche ai soggetti che hanno cessato definitivamente l'attività commerciale nel 2017 e nel 2018 rappresenta un intervento riparatore ancora una volta limitato dalle interpretazioni dell'istituto previdenziale;
    evidenziato, difatti, che, con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l'Inps ha precisato che a decorrere dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2019, potevano presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni, anche i soggetti che avessero cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1o gennaio 2017 purché, al momento della domanda, fossero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1995 e rinviando, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 77 del 2019;
    rilevato che il bonus commercianti, è una prestazione economica, cui tutti coloro che esercitano l'attività commerciale contribuiscono con il versamento di una maggiorazione, finalizzata ad accompagnare fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente l'attività,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di inserire, nel prossimo provvedimento utile, anche coloro che avevano cessato l'attività tra il 2009 ed il 2016 ma che hanno maturato i requisiti negli anni 2017 e 2018, al fine di non escludere dal diritto all'indennizzo un'ampia platea di lavoratori, che ora più che mai si trovano a sopportare le conseguenze della crisi economica correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/3099/163Murelli.