ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03099/161

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 510 del 18/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: FUSACCHIA ALESSANDRO
Gruppo: MISTO-FACCIAMO ECO-FEDERAZIONE DEI VERDI
Data firma: 18/05/2021


Stato iter:
19/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/05/2021
CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 18/05/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/05/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 19/05/2021

ACCOLTO IL 19/05/2021

PARERE GOVERNO IL 19/05/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/05/2021

CONCLUSO IL 19/05/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03099/161
presentato da
FUSACCHIA Alessandro
testo presentato
Martedì 18 maggio 2021
modificato
Mercoledì 19 maggio 2021, seduta n. 511

   La Camera,
   premesso che:
    la Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) all'articolo 1, commi 1122 e 1123, ha riaperto i termini per la rivalutazione delle partecipazioni societarie, prorogandoli al 30 giugno 2021;
    la rivalutazione delle partecipazioni presuppone la determinazione del valore ad esse attribuibile alla data del 1o gennaio 2021;
    una simile proroga era stata già prevista per l'anno passato, al 30 giugno 2020 e successivamente estesa al 15 novembre 2020;
    il valore delle partecipazioni societarie – legato al valore della società cui le partecipazioni si riferiscono – è funzione, secondo quanto previsto da tutti i metodi valutativi elaborati dalle scienze aziendali ed applicati nella prassi, dei risultati reddituali futuri che si prevede saranno conseguiti dalla società;
    le società sono in grado solo ora di rielaborare i loro piani industriali e riformulare le previsioni future, facendo affidamento sulle prospettive generate da questa prima fase di iniziale ripresa dai problemi generati dall'emergenza COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, nel prossimo provvedimento utile, un'ulteriore proroga del termine per effettuare la stima del valore attribuibile alle partecipazioni e, conseguentemente, per versare l'imposta sostitutiva dell'11 per cento sulla rivalutazione, al fine di consentire di accedere alla rivalutazione ad una platea più ampia di soggetti, includendo quelli che entro il ristretto termine del 30 giugno non sono in grado di ultimare la redazione dei piani previsionali che i soggetti incaricati della valutazione dovranno utilizzare per la determinazione del valore.
9/3099/161. (Testo modificato nel corso della seduta) Fusacchia.