ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03099/120

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 510 del 18/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: CARBONARO ALESSANDRA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/05/2021


Stato iter:
19/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/05/2021
CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 18/05/2021

PARERE GOVERNO IL 18/05/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/05/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/05/2021

CONCLUSO IL 19/05/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03099/120
presentato da
CARBONARO Alessandra
testo presentato
Martedì 18 maggio 2021
modificato
Mercoledì 19 maggio 2021, seduta n. 511

   La Camera,
   premesso che:
    i soggetti individuati dall'articolo 10, comma 6, del provvedimento in esame sono gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo rientranti in una delle seguenti fattispecie: possesso di almeno 30 contributi giornalieri, versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021), con un reddito, relativo all'anno 2019, non superiore a 75.000 euro (nelle precedenti norme sulle indennità temporanee, per tale fattispecie il limite di reddito era pari a 50.000 euro ed era riferito esclusivamente al reddito derivante dall'attività lavorativa in oggetto); possesso di almeno 7 contributi giornalieri, versati al Fondo nel summenzionato periodo, dai quali derivi un reddito non superiore a 35.000 euro (anche in tal caso, nelle norme precedenti, il limite – di importo identico – era riferito esclusivamente al reddito derivante dall'attività lavorativa in oggetto);
    rispetto alle precedenti disposizioni di sostegno varate nel corso dell'emergenza sanitaria, la norma in esame favorisce i soggetti con redditi più alti, estendendo i limiti reddituali di accesso al contributo a 75.000 euro, a scapito dei soggetti con redditi inferiori a 50.000 euro, ai quali viene ridotto il contributo da 3.000 euro a 2.400 euro. Considerando che la ratio dell'intero provvedimento è di sostenere lavoratori e imprese che versano in particolari condizioni di difficoltà, la norma in esame appare in contraddizione con l'orientamento generale del provvedimento, producendo in tal modo un effetto distorsivo rispetto al principio di equità;
    a differenza di altri settori oggetto delle medesime misure di sostegno, per lo spettacolo dal vivo permangono tuttora oggettive condizioni ostative ad una rapida ripresa delle attività, che pregiudicano sensibilmente la situazione reddituale dei lavoratori del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, attraverso i prossimi provvedimenti contenenti misure di sostegno, di operare un equilibrio della determinazione degli importi del sostegno ai lavoratori dello spettacolo differenziando il calcolo in base al reddito, innalzando la quota del contributo a 3.000 euro per i lavoratori con reddito derivante dall'attività lavorativa in oggetto non superiore a 50.000 euro.
9/3099/120Carbonaro.