Legislatura: 18Seduta di annuncio: 497 del 29/04/2021
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 29/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 29/04/2021 Resoconto CIRIELLI EDMONDO FRATELLI D'ITALIA PARERE GOVERNO 29/04/2021 Resoconto SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
DISCUSSIONE IL 29/04/2021
NON ACCOLTO IL 29/04/2021
PARERE GOVERNO IL 29/04/2021
RESPINTO IL 29/04/2021
CONCLUSO IL 29/04/2021
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge n. 25 del 5 marzo 2021, recante disposizioni eccezionali in materia di consultazioni elettorali nell'anno 2021, resesi necessarie per l'emergenza sanitaria da COVID-19;
tra le maggiori criticità che spesso emergono nel corso delle operazioni elettorali vi è quella connessa alle limitate competenze, a volte del tutto carenti o assenti, dei presidenti di seggio;
a causa di tali gravi lacune che possono derivare da diversi fattori quali l'inesperienza o anche l'erronea e scarna conoscenza regolamentare e normativa, i presidenti di seggio sovente commettono errori e ritardi nelle operazioni elettorali per cui vengono nominati;
negli ultimi anni, infatti, non sono mancate segnalazioni da parte degli uffici elettorali e dei cittadini relative a gravi ritardi nella chiusura delle operazioni dipesi da comportamenti dei presidenti di seggio;
la giurisprudenza amministrativa da sempre pone l'accento sul possesso da parte dei presidenti di seggio non solo di una «moralità ineccepibile» ma altresì di «una vera capacità di direzione del meccanismo elettorale», capacità che evidente è mancata in tutte quelle situazioni in cui le attività elettorali hanno registrato notevoli ritardi, compromettendo anche il regolare svolgimento dell'intero procedimento elettorale;
sulla scorta di diversi pareri espressi dal Ministero dell'interno e pronunce del Consiglio di Stato, tra le cause di gravi inadempienze che possono condurre alla cancellazione dei presidenti di seggio dall'albo ai sensi dell'articolo 1, IV comma, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53, vi rientrerebbe altresì il notevole ritardo nella conclusione delle operazioni elettorali;
si tratta, tuttavia, di un'ipotesi di rara applicazione e, pertanto, i presidenti di seggio che hanno comportato ritardi nelle operazioni vengono rinominati anche per le elezioni successive,
impegna il Governo
ad adottare, in occasione delle elezioni di cui al presente provvedimento, valutando la possibilità di una disciplina a regime, ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, per prevedere che, fatta salva l'ipotesi della cancellazione nei casi più gravi di inadempienze, i presidenti di seggio che hanno dato causa a ritardi nelle operazioni elettorali, siano sospesi dalla nomina limitatamente al primo turno elettorale successivo a quello di contestazione.
9/3002/10. Cirielli.