Legislatura: 18Seduta di annuncio: 485 del 13/04/2021
Primo firmatario: MONTARULI AUGUSTA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 13/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA FRATELLI D'ITALIA 13/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 13/04/2021 SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 13/04/2021
PARERE GOVERNO IL 13/04/2021
RESPINTO IL 13/04/2021
CONCLUSO IL 13/04/2021
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame muove dalla necessità di adottare delle disposizioni che rendano possibile, nell'attuale contesto emergenziale dovuto alla recrudescenza della pandemia da COVID-19, lo svolgimento delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense, introducendo una disciplina di svolgimento delle prove derogatorie rispetto a quella prevista a regime;
i circa 26.000 candidati hanno provveduto ad effettuare una preparazione basata su un esame articolato in tre prove scritte ed in una prova orale, non compatibile con quella richiesta per affrontare solo prove orali, di cui nulla si conosce rispetto alle concrete modalità operative;
oltre a ciò, l'articolo 2, al comma 3, entrando nel merito della seconda prova orale pubblica, specifica che in caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto al lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;
se un candidato, ad esempio, decidesse di portare alla prima prova materie di diritto penale, alla seconda prova orale dovrà portare il diritto civile ma potrà, se lo ritenesse opportuno, portare materie di diritto penale e lo stesso vale, viceversa, con la scelta del diritto civile; discorso diverso, invece, per i candidati che scegliessero di portare diritto amministrativo al primo orale, poiché alla seconda prova orale dovranno necessariamente portare sia materie di diritto civile che penale;
per i praticanti amministrativi, quindi, la disciplina derogatoria del nuovo esame di Stato si prospetta molto più complessa e iniqua rispetto ai colleghi aspiranti avvocati «civilisti» o «penalisti»,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rimodulare la seconda prova orale pubblica in caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, lasciando la possibilità di scegliere tra diritto penale e diritto civile.
9/2989/7. Montaruli, Delmastro Delle Vedove.