ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02989/006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 485 del 13/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: CIMINO ROSALBA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/04/2021


Stato iter:
13/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/04/2021
SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 13/04/2021

PARERE GOVERNO IL 13/04/2021

RITIRATO IL 13/04/2021

CONCLUSO IL 13/04/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02989/006
presentato da
CIMINO Rosalba
testo di
Martedì 13 aprile 2021, seduta n. 485

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame muove dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare delle disposizioni che rendano possibile, nell'attuale contesto emergenziale dovuto alla recrudescenza della pandemia da COVID-19, lo svolgimento delle prove per l'esame di abilitazione forense, nella sessione 2020;
    in un quadro così problematico, dunque, è stata appurata la necessità di abbandonare l'ipotesi dello svolgimento delle prove scritte in presenza e di sostituirle con due prove orali, che richiedono tuttavia un intervento legislativo, sotto forma di decreto-legge;
    l'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021 n. 31, rubricato «Esame di Stato», stabilisce che l'esame, per la sessione 2020, si articoli in due prove orali;
    il Presidente di ciascuna Corte d'Appello estrae a sorte la lettera dell'alfabeto che costituisce l'ordine di svolgimento per le due prove orali;
    la prima prova, di natura pubblica, ha per oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia, scelta preventivamente dal candidato, tra le seguenti: materia regolata dal codice civile, materia regolata dal codice penale, diritto amministrativo. La sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito è collocato all'interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata. Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un'ora dal momento della fine della dettatura del quesito, suddivisa in trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione;
    la seconda prova orale è pubblica, deve durare non meno di quarantacinque minuti e non più di sessanta minuti per ciascun candidato; essa deve svolgersi a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste:
     a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico, in caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, onde evitare che un candidato possa conseguire l'abilitazione alla professione forense senza aver sostenuto alcuna prova in diritto civile o in diritto penale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;
     b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato;
    quanto alla valutazione della seconda prova orale ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame (le cinque materie di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), oltre all'ordinamento forense e i diritti e doveri dell'avvocato di cui alla lettera b) dello stesso comma) e sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie;
   considerato che:
    dall'interpretazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021 n. 31, emerge con chiarezza che l'impostazione e la suddivisione temporale delle due prove orali non consente al candidato nel caso della prima prova, di provvedere ad un'adeguata analisi del quesito e ad una predisposizione orale dello stesso, così come rilevato da numerose associazioni di categoria;
    il ridotto intervallo di tempo che intercorre fra le due prove orali, inoltre, non permette al candidato un accurato approfondimento delle materie oggetto della seconda prova orale tale da poterne assicurare una preparazione volta al superamento della prova,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di considerare l'opportunità di rivedere, tramite ulteriori iniziative normative, alcuni aspetti dell'esame di Stato descritti dal citato articolo 2, tenendo maggiormente in considerazione i tempi eccessivamente stringenti secondo cui le due prove orali si articolano.
9/2989/6Cimino.