ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02989/003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 485 del 13/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: FERRI COSIMO MARIA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 13/04/2021


Stato iter:
13/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/04/2021
Resoconto SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 13/04/2021

PARERE GOVERNO IL 13/04/2021

RESPINTO IL 13/04/2021

CONCLUSO IL 13/04/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02989/003
presentato da
FERRI Cosimo Maria
testo di
Martedì 13 aprile 2021, seduta n. 485

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la disciplina specifica per la sessione 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense prevedendo che i candidati siano chiamati a sostenere, al posto della prova scritta, un'ulteriore prova orale a carattere preselettivo, propedeutica rispetto alla consueta prova orale;
    il decreto-legge, infatti, esclude che per l'esame di abilitazione alla professione forense di quest'anno possa darsi corso a prove scritte, chiamando i candidati a sostenere due prove orali, in ragione delle evidenti difficoltà cui si andrebbe incontro sul piano del rispetto dei protocolli sanitari di contrasto al Covid-19;
    già alla fine dello scorso anno l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e della loro gravità non avevano consentito al Ministro della giustizia di individuare le date di espletamento delle prove, poste le difficoltà di assicurare adeguati standards di sicurezza e tutela per i candidati;
    tali difficoltà hanno portato moltissimi aspiranti avvocati, aventi titolo a partecipare all'esame di Stato, a non presentare domanda per il 2020, in ragione delle comprensibili preoccupazioni che potevano sorgere nell'immaginare di partecipare a tre giorni di scritti in sedi d'esame dove si arrivano a riunire, in media, più di 1300 candidati;
    per tali ragioni, con decreto del Ministro della giustizia del 10 novembre 2020 erano stati riaperti i termini per presentare la domanda di partecipazione all'esame ed era stato fissato il nuovo termine per il 12 febbraio 2021, cioè comunque prima che venissero modificate, col presente decreto, le modifiche di svolgimento delle prove di esame;
    nonostante il decreto-legge in esame abbia modificato in maniera sostanziale le modalità d'espletamento dell'esame e, dunque, abbia scongiurato gran parte dei rischi cui venivo esposti, sul piano epidemiologico, i candidati nell'espletare le prove scritte, esso non prevede né fa riferimento a una riapertura dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
    non si comprende come mai debbano penalizzarsi tutti quegli aspiranti avvocati che, nel novembre scorso, sono arrivati a sacrificare l'esame di Stato 2020 e non presentare la relativa domanda per gli evidenti rischi di contagio escludendoli da una sessione d'esame che, ora, si presenta sicura sul piano epidemiologico;
    sul piano giurisprudenziale, peraltro, la sentenza n. 4731 del 12 ottobre del 2017 del Consiglio di Stato ha chiarito come, alla modifica sostanziale di una procedura concorsuale, debba far seguito la riapertura dei termini per la presentazione delle domande;
    la riapertura dei termini, inoltre, non si presterebbe a nessun abuso, poste che rimetterebbe in termini solo ed esclusivamente quegli aspiranti avvocati che avevano maturato i requisiti per partecipare all'esame di Stato già alla scadenza del termine originario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una riapertura dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato per la sessione 2020, così da consentire a tutti gli aspiranti avvocati aventi i requisiti di partecipare al predetto esame secondo modalità e protocolli di sicurezza che ne tutelino, al contempo, salute e aspirazioni.
9/2989/3Ferri.