Legislatura: 18Seduta di annuncio: 485 del 13/04/2021
Primo firmatario: ZANETTIN PIERANTONIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 13/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 13/04/2021 ANNIBALI LUCIA ITALIA VIVA 13/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 13/04/2021 SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/04/2021
ACCOLTO IL 13/04/2021
PARERE GOVERNO IL 13/04/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/04/2021
CONCLUSO IL 13/04/2021
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca la disciplina specifica per la sessione 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense prevedendo che i candidati siano chiamati a sostenere, al posto della prova scritta, un'ulteriore prova orale a carattere preselettivo, propedeutica rispetto alla consueta prova orale;
il decreto-legge esclude per l'esame di abilitazione alla professione forense di quest'anno la possibilità di svolgere prove scritte, chiamando i candidati a sostenere due prove orali, in ragione delle evidenti difficoltà cui si andrebbe incontro sul piano del rispetto dei protocolli sanitari di contrasto al Covid-19;
per la prima prova orale è prevista una durata complessiva di un'ora dalla fine della dettatura del quesito come specificato nel corso dell'esame in Senato;
per la seconda prova, sempre orale e da svolgersi dopo almeno 30 giorni dopo la prima prova, sarà pubblica ed è previsto che essa abbia necessariamente una durata ricompresa tra i quarantacinque e i sessanta minuti per ciascun candidato;
per consentire di svolgere le due prove orali entro tempistiche congrue è stato anche incrementato il numero delle sottocommissioni d'esame, ma non si comprende come mai non possano essere le stesse commissioni e sottocommissioni a modulare i tempi della seconda prova orale, che invece vengono stabiliti in termini assai stringenti;
in ossequio a criteri di ragionevolezza, infatti, potrebbe essere utile attribuire alle stesse commissioni e sottocommissioni di una qualche discrezionalità in ordine alla definizione dei tempi di ciascuna delle seconde prove orali, così da consentire ai commissari di modulare ciascun esame in base alla preparazione e al grado di approfondimento di ciascun candidato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di normazione secondaria, volte a prevedere la possibilità, in capo alle commissioni esaminatrici, di adeguare secondo criteri di ragionevolezza ed equità il termine di durata della seconda prova orale.
9/2989/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Zanettin, Turri, Annibali.