ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02989/022

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 485 del 13/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: ZANETTIN PIERANTONIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 13/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 13/04/2021
ANNIBALI LUCIA ITALIA VIVA 13/04/2021


Stato iter:
13/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/04/2021
SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/04/2021

ACCOLTO IL 13/04/2021

PARERE GOVERNO IL 13/04/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/04/2021

CONCLUSO IL 13/04/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02989/022
presentato da
ZANETTIN Pierantonio
testo di
Martedì 13 aprile 2021, seduta n. 485

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la disciplina specifica per la sessione 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense prevedendo che i candidati siano chiamati a sostenere, al posto della prova scritta, un'ulteriore prova orale a carattere preselettivo, propedeutica rispetto alla consueta prova orale;
    il decreto-legge esclude per l'esame di abilitazione alla professione forense di quest'anno la possibilità di svolgere prove scritte, chiamando i candidati a sostenere due prove orali, in ragione delle evidenti difficoltà cui si andrebbe incontro sul piano del rispetto dei protocolli sanitari di contrasto al Covid-19;
    per la prima prova orale è prevista una durata complessiva di un'ora dalla fine della dettatura del quesito come specificato nel corso dell'esame in Senato;
    per la seconda prova, sempre orale e da svolgersi dopo almeno 30 giorni dopo la prima prova, sarà pubblica ed è previsto che essa abbia necessariamente una durata ricompresa tra i quarantacinque e i sessanta minuti per ciascun candidato;
    per consentire di svolgere le due prove orali entro tempistiche congrue è stato anche incrementato il numero delle sottocommissioni d'esame, ma non si comprende come mai non possano essere le stesse commissioni e sottocommissioni a modulare i tempi della seconda prova orale, che invece vengono stabiliti in termini assai stringenti;
    in ossequio a criteri di ragionevolezza, infatti, potrebbe essere utile attribuire alle stesse commissioni e sottocommissioni di una qualche discrezionalità in ordine alla definizione dei tempi di ciascuna delle seconde prove orali, così da consentire ai commissari di modulare ciascun esame in base alla preparazione e al grado di approfondimento di ciascun candidato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di normazione secondaria, volte a prevedere la possibilità, in capo alle commissioni esaminatrici, di adeguare secondo criteri di ragionevolezza ed equità il termine di durata della seconda prova orale.
9/2989/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Zanettin, Turri, Annibali.