ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02934/007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 473 del 23/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: NOBILI LUCIANO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 23/03/2021


Stato iter:
23/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/03/2021
VEZZALI MARIA VALENTINA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 23/03/2021

PARERE GOVERNO IL 23/03/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/03/2021

CONCLUSO IL 23/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02934/007
presentato da
NOBILI Luciano
testo di
Martedì 23 marzo 2021, seduta n. 473

   La Camera,
   premesso che:
    il CONI, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rappresenta la Confederazione delle federazioni sportive nazionali (FSN) e delle discipline sportive associate (DSA); svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio italiano; la Carta olimpica, oltre a dettare i princìpi del Movimento olimpico, fissa i rapporti tra il Comitato olimpico internazionale (CIO) e i singoli Comitati olimpici nazionali, tra cui il CONI e, in particolare, l'articolo 27 della Carta olimpica, sancisce il principio dell'indipendenza dei Comitati olimpici nazionali, che possono collaborare con enti governativi e non governativi, mantenendo la propria autonomia;
    i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento dello Stato sono regolati in base al predetto principio di autonomia e la disciplina del CONI è dettata dal decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2004 e dalla legge n. 8 del 2018;
    il CONI è attualmente sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito del cambiamento di assetto delle competenze in materia di sport derivante dall'articolo 1, comma 19, del decreto-legge n. 181 del 2006;
    una novità è stata introdotta dall'articolo 1, commi 629-633, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), la quale ha attribuito alla società «Sport e salute Spa» il compito di finanziare le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, nonché gli enti di promozione sportiva (EPS), le associazioni benemerite, i gruppi sportivi militari e i corpi civili dello Stato, compito precedentemente svolto dal CONI;
    la legge n. 145 del 2018 ha anche modificato l'assetto organizzativo e il meccanismo di finanziamento statale dell'attività sportiva nazionale, tra l'altro stabilendo che dal 2019 al CONI fossero destinate risorse unicamente per il finanziamento delle spese di funzionamento e delle attività istituzionali, nonché per gli oneri finanziari della preparazione olimpica e del supporto alla delegazione italiana alle Olimpiadi;
    in tale contesto normativo, la legge n. 86 del 2019 ha previsto una delega al Governo tra l'altro per il riordino del CONI e della disciplina di settore, ma la delega legislativa sulla governance, come noto, non è stata esercitata;
    il decreto intende assicurare sotto il profilo formale e sostanziale la piena operatività del CONI, nonché la sua autonomia e indipendenza, in coerenza con la Carta olimpica, «anche al fine di favorire l'ottimale partecipazione della delegazione italiana alla XXXII edizione dei Giochi olimpici di Tokyo», che inizieranno il 23 luglio 2021. A tale scopo si è disposta la ricostituzione della pianta organica del CONI e l'assegnazione ad esso dei beni strumentali necessari all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, nel rispetto dei principi della Carta olimpica e, in particolare, dell'articolo 27, che stabilisce l'autonomia e indipendenza dei Comitati olimpici nazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, istituendo un tavolo di confronto che coinvolga anche le istituzioni parlamentari e i rappresentanti delle categorie sportive, per arrivare ad una governance condivisa ed efficace.
9/2934/7Nobili.