ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02921/062

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 467 del 11/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: INVIDIA NICCOLO'
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BALDINO VITTORIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/03/2021


Stato iter:
11/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/03/2021
MALPEZZI SIMONA FLAVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 11/03/2021

PARERE GOVERNO IL 11/03/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 11/03/2021

CONCLUSO IL 11/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02921/062
presentato da
INVIDIA Niccolò
testo di
Giovedì 11 marzo 2021, seduta n. 467

   La Camera,
   premesso che;
    il provvedimento in esame recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» consente – all'articolo 3-bis, introdotto in sede di esame al Senato – alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di retribuire gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022, e che i medesimi soggetti abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia;
    la disposizione in esame è ammessa nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per le singole regioni e relativi al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Al conferimento dell'incarico a titolo oneroso consegue la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le corrispondenti mensilità;
    in considerazione della necessità di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, presidiare l'erogazione delle prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali erogate dall'INPS, garantire le prestazioni previdenziali, assistenziali, curative e riabilitative erogate dall'INAIL, nonché l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, fronteggiando la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fondamentale sarebbe consentire, su richiesta, ai dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, nonché ai dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ed ai dirigenti medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al 31 dicembre 2022, e in ogni caso non oltre il settantesimo anno di età,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento normativo per consentire, alle figure professionali illustrate in premessa, di presentare, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.
9/2921/62Invidia, Baldino.