ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02921/006

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 467 del 11/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: CESTARI EMANUELE
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 11/03/2021


Stato iter:
11/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/03/2021
MALPEZZI SIMONA FLAVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 11/03/2021

ACCOLTO IL 11/03/2021

PARERE GOVERNO IL 11/03/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 11/03/2021

CONCLUSO IL 11/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02921/006
presentato da
CESTARI Emanuele
testo di
Giovedì 11 marzo 2021, seduta n. 467

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, fra le disposizioni finalizzate al contenimento e alla prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 4, prevede proroghe dei termini per lo svolgimento delle elezioni suppletive di Camera e Senato nonché il termine per la dichiarazione della vacanza del seggio e posticipa il termine per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dei Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa; inoltre, estende al 2021 l'applicazione della previsione di una riduzione del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature nelle elezioni di regioni a statuto ordinario;
    tali misure sono senza dubbio rese necessarie dal protrarsi dell'emergenza pandemica in atto e dal vertiginoso incremento dell'indice dei contagi cui purtroppo continuiamo ad assistere che spinge a limitare il più possibile qualsiasi attività che possa determinare o anche solo incentivare assembramenti come accadrebbe nel caso di campagne elettorali ed espletamento delle operazioni di voto;
    dette proroghe rispondono anche alla necessità di evitare la paralisi delle attività delle istituzioni coinvolte che l'avvicendamento degli amministratori ineludibilmente comporterebbe e, viceversa, di assicurare continuità di gestione alle stesse in un momento così delicato;
    la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» all'articolo 2, comma 1, lettera d) stabilisce che gli statuti degli atenei debbano prevedere la durata in carica del rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile; parimenti il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508» all'articolo 4 comma 2 prevede che il presidente delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica debbano durare in carica tre anni e possano essere confermati consecutivamente una sola volta;
    nelle Università e negli Istituti AFAM la repentina sospensione delle attività didattiche ormai un anno orsono cui ha fatto seguito, nell'anno accademico in corso, una ripresa molto lenta e frammenta delle attività a distanza e, in misura ancor più limitata, di quelle in presenza non ha permesso agli organi collegiali e monocratici di portare termine le attività previste nei documenti relativi alle politiche di Ateneo e alla programmazione dell'offerta Formativa, in coerenza con le previsioni del Piano Strategico di Ateneo adottato da ciascuna istituzione. Pertanto il rinnovo di tali organi risulterebbe disfunzionale rispetto all'organizzazione didattica che queste istituzioni stanno faticosamente continuando a portare avanti oltre che complesso e pericoloso sul piano meramente organizzativo legato alle operazioni di voto in sé,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare di un anno le scadenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all'articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e di procedere conseguentemente con il rinnovo degli organi monocratici collegiali delle istituzioni di cui sopra al termine della fase emergenziale e, in ogni caso, in tempo utile per l'inizio dell'anno accademico 2022/2023.
9/2921/6Cestari.