ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02921/058

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 467 del 11/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: D'ARRANDO CELESTE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/03/2021


Stato iter:
11/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/03/2021
MALPEZZI SIMONA FLAVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 11/03/2021

PARERE GOVERNO IL 11/03/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 11/03/2021

CONCLUSO IL 11/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02921/058
presentato da
D'ARRANDO Celeste
testo di
Giovedì 11 marzo 2021, seduta n. 467

   La Camera,
   premesso che:
    le evidenze scientifiche indicano che i pazienti immunodepressi, come ad esempio le persone con immunodeficienze congenite o secondarie, le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche, sono particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbilità che la mortalità in caso d'infezione da virus respiratori;
    l'articolo 26, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, al comma 2 prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo della succitata legge, ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato;
    la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'articolo 1, comma 481) che «Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 28 febbraio 2021»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare adeguatamente i lavoratori più fragili (persone con disabilità, immunodepressi, con patologie gravi), durante il periodo di assenza dal lavoro per motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, estendendo le misure finalizzate ad equiparare il periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero fino al termine dello stato di emergenza, e dunque anche nel periodo successivo al 28 febbraio 2021.
9/2921/58D'Arrando.