ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02921/040

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 467 del 11/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: FOGLIANI KETTY
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 11/03/2021


Stato iter:
11/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/03/2021
Resoconto MALPEZZI SIMONA FLAVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 11/03/2021

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 11/03/2021

PARERE GOVERNO IL 11/03/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 11/03/2021

CONCLUSO IL 11/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02921/040
presentato da
FOGLIANI Ketty
testo di
Giovedì 11 marzo 2021, seduta n. 467

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula prevede disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
    l'articolo 24 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 sospende lo svolgimento delle procedure concorsuali, prevedendo eccezioni solo nei casi in cui la valutazione sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica;
    sono note le difficoltà della pubblica amministrazione nel reperimento del personale attraverso concorso pubblico; ciò vale in particolare, ma non solo, per quelle categorie che hanno sofferto un blocco delle assunzioni negli ultimi anni e che hanno visto diminuire progressivamente il proprio organico;
    tale situazione è aggravata dal permanere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che si impone a causa di un ciclico aumento dei contagi dovuto anche alla diffusione di varianti del virus più aggressive rispetto al ceppo originale;
    non risultano ancora chiare le tempistiche per il superamento definitivo dell'emergenza e pertanto le pubbliche amministrazioni non sono in grado di approntare efficaci procedure concorsuali che, assicurando la necessaria trasparenza, garantiscano il rispetto del principio di buon andamento;
    il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, con sentenza del 14 del 2011, è intervenuto in merito al reclutamento di personale della pubblica amministrazione dichiarando legittima tanto l'opzione dello scorrimento di graduatorie valide ed efficaci, quanto quella di indire nuovi concorsi;
    l'opzione dello scorrimento delle graduatorie, finora preferita in costanza dell'emergenza, se può essere utile per tamponare circostanza transitorie e assolutamente improrogabili, non appare adatto a governare un fenomeno che ha assunto una estensione e una continuità temporale così notevole;
    l'attuale disciplina normativa e sub-normativa delle prove concorsuali (di cui si rammenta il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e la direttiva n. 3 del 2018 del Ministro per la pubblica amministrazione – cosiddette linee guida sulle procedure concorsuali) non permette un ripensamento integrale delle modalità di svolgimento delle prove, scritte ed orali;
    le procedure telematiche di esame, così come sono oggi applicate, presentano numerosi svantaggi: ad esempio di shut down della connessione di un candidato durante una prova scritta, le pubbliche amministrazioni sono costrette ed annullare gli elaborati di tutti i candidati e a riprogrammare la prova; tale modalità chiaramente non favorisce né l'efficienza né l'economicità del concorso; pur non auspicando che si degradi l'esame in una sorta di «forma semplificata», è necessario concepire a livello nazionale nuove modalità di svolgimento delle prove concorsuali;
    a tal proposito, non appare irragionevole la proposta avanzata da alcune parti sociali di prevedere per l'esame di stato all'abilitazione forense un'unica prova orale, da attuare con le modalità più opportune,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intervenire d'urgenza, modificando le modalità di svolgimento delle prove concorsuali fino alla fine dell'emergenza pandemica in corso;
   a valutare l'opportunità di consentire l'espletamento delle procedure concorsuali attraverso modalità semplificate e che ne permettano lo svolgimento in tempi brevi, eventualmente anche da remoto, assicurando, nel rispetto delle linee guida anti-contagio, la verifica individuale delle conoscenze richieste al candidato e contestualmente l'efficienza delle procedure di selezione dei candidati ai concorsi della pubblica amministrazione, ferma restando la disciplina dettata per le procedure concorsuali delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
9/2921/40. (Testo modificato nel corso della seduta) Fogliani.