ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02921/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 467 del 11/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: TOCCAFONDI GABRIELE
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 11/03/2021


Stato iter:
11/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/03/2021
MALPEZZI SIMONA FLAVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 11/03/2021

ACCOLTO IL 11/03/2021

PARERE GOVERNO IL 11/03/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 11/03/2021

CONCLUSO IL 11/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02921/004
presentato da
TOCCAFONDI Gabriele
testo di
Giovedì 11 marzo 2021, seduta n. 467

   La Camera,
    premesso che:
    il provvedimento in oggetto differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione di alcune delle misure restrittive enumerate dal decreto-legge n. 19 del 2020;
    in particolare, tra le misure emergenziali che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, è enunciata la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65/2017 («Istituzione del sistema di integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni») e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
    ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio del 2 marzo 2021 in relazione alle istituzioni scolastiche, è espressamente demandato ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di disporre la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado: a) nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali i medesimi Presidenti abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; b) in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, misure efficaci e alternative dirette a scongiurare la chiusura totale delle scuole e il ritorno all'utilizzo esclusivo della didattica a distanza;
   qualora non siano possibili soluzioni diverse dalla totale chiusura delle scuole, a valutare l'opportunità di predisporre dei criteri oggettivi che vengano applicati sull'intero territorio nazionale.
9/2921/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Toccafondi.