Legislatura: 18Seduta di annuncio: 467 del 11/03/2021
Primo firmatario: LUCASELLI YLENJA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 11/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 11/03/2021 MALPEZZI SIMONA FLAVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 11/03/2021
ACCOLTO IL 11/03/2021
PARERE GOVERNO IL 11/03/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 11/03/2021
CONCLUSO IL 11/03/2021
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame si pone in rapporto di successione e consequenzialità rispetto al quadro normativo costituito dai numerosi decreti-legge con i quali è stata affrontata l'epidemia da COVID-19, imponendo misure restrittive ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, in relazione alla sua recrudescenza emersa nell'autunno del 2020; dalla proroga delle misure per la gestione dell'emergenza sanitaria alla definizione di misure per l'attuazione del piano strategico dei vaccini; da misure concernenti le prossime scadenze elettorali alla proroga della vigenza dei permessi di soggiorno;
la mancata vaccinazione potrebbe incidere sull'idoneità alla mansione ai sensi dell'articolo 279 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (decreto legislativo n. 81/2008), secondo cui il datore deve «mettere a disposizione» vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni; mentre l'articolo 2087 c.c. pone a carico del datore di lavoro «l'obbligo di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti mediante l'adozione ed il mantenimento in efficienza dei presidi antinfortunistici atti a preservare i lavoratori dai rischi connessi alla loro attività»;
a riguardo, l'INAIL considera infortunio il contagio avvenuto sul luogo di lavoro anche qualora sia stato il lavoratore a rifiutare la vaccinazione, assimilando, in linea generale, il contagio avvenuto in azienda all'infortunio;
dal punto di vista dell'imprenditore la situazione, invece, si ribalta poiché la previsione dell'INAIL, di assimilare all'infortunio qualsiasi contagio avvenuto sul luogo di lavoro, rischia di esporre l'imprenditore a conseguenze, che potenzialmente potrebbero scivolare anche sul penale: la colpa, infatti, potrebbe consistere, non solo nell'omessa adozione delle misure prescritte nei protocolli, nelle linee guida, negli accordi emergenziali di cui parla, tra l'altro, l'articolo 29-bis del recente decreto liquidità, ma anche nella violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro;
si tratta, certamente, di un tema insidioso dal momento che coinvolge diritti fondamentali della persona, primo fra tutti quello alla salute e all'esercizio delle libertà individuali;
sul tema, lo Stato Vaticano considera: «l'adesione volontaria ad un programma di vaccinazione deve, quindi, tener conto del rischio che un eventuale rifiuto dell'interessato possa costituire un rischio per sé, per gli altri e per l'ambiente lavorativo. Per tale motivo la salvaguardia della comunità può prevedere, per colui che rifiuti la vaccinazione in assenza di motivi sanitari, l'adozione di misure che da una parte minimizzino il pericolo in questione e dall'altra consentano di trovare comunque soluzioni alternative per lo svolgimento del lavoro da parte dell'interessato»,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di estendere le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una impossibilità alla somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2.
9/2921/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Lucaselli.