ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02921/023

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 467 del 11/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: CIABURRO MONICA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 11/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 11/03/2021


Stato iter:
11/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/03/2021
Resoconto MALPEZZI SIMONA FLAVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 11/03/2021
Resoconto CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 11/03/2021

PARERE GOVERNO IL 11/03/2021

DISCUSSIONE IL 11/03/2021

RESPINTO IL 11/03/2021

CONCLUSO IL 11/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02921/023
presentato da
CIABURRO Monica
testo di
Giovedì 11 marzo 2021, seduta n. 467

   La Camera,
   premesso che:
    il Governo italiano, definendo l'ambito applicativo delle disposizioni di contenimento della pandemia da COVID-19, di cui anche al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, ha delimitato la possibilità di spostamento nelle seconde case fuori dalla propria regione di residenza, anche se in locazione, permettendo tuttavia il trasferimento unicamente nei casi di contratti di locazione antecedenti al 14 gennaio 2021;
    la ratio dietro alla predetta fattispecie applicativa rispetta un'esigenza antielusiva, escludendo tutti gli affitti cosiddetti brevi o stagionali;
    come noto, nella prassi seguita dai cittadini, le locazioni stagionali, in qualunque località turistica o comunque d'interesse sul suolo nazionale, sono contraddistinte da criteri di prevedibilità, periodicità e regolarità nel corso del tempo, ripetendosi in analoghi periodi di ogni anno, anche per ragioni legate all'abbattimento di costi ed al periodo di godimento effettivo del bene acquisito in locazione;
    data la ormai conclamata e prevedibile natura permanente delle misure di contenimento del COVID-19 per l'anno 2021, impedire lo spostamento verso le seconde case ottenute in locazione con contratti stipulati dopo il 14 gennaio 2021 è discriminatorio nei confronti di chi, per abitudine, ha acquisito in locazione degli immobili nella medesima località negli anni antecedenti all'emergenza pandemica;
    le locazioni stagionali stipulate in questo contesto seguono un principio di buona fede rispetto alle necessità di contenimento pandemico di cui alle normative vigenti;
    il valore dell'indotto turistico costituito dalle presenze stagionali derivanti dalle locazioni di seconde case mediante i cd. Affitti brevi è di natura strategica per numerosi comuni italiani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire lo spostamento verso le seconde case anche in locazione secondo la pratica dei cosiddetti affitti brevi o stagionali previa dimostrazione, da parte del locatario, di una presenza abitudinaria, prevedibile e periodica nella medesima località nel periodo temporale antecedente la crisi pandemica da COVID-19.
9/2921/23Ciaburro, Caretta.