Legislatura: 18Seduta di annuncio: 467 del 11/03/2021
Primo firmatario: ALBANO LUCIA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 11/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA 11/03/2021 PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 11/03/2021 CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 11/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 11/03/2021 MALPEZZI SIMONA FLAVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
ACCOLTO IL 11/03/2021
PARERE GOVERNO IL 11/03/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 11/03/2021
CONCLUSO IL 11/03/2021
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti al fine disporre misure in grado di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19;
l'articolo 8 del decreto-legge n. 347/2001, convertito nella legge n. 405/2001 ha previsto la possibilità, per le Regioni, di adottare particolari modalità di distribuzione per i medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente; questi medicinali, che richiedono particolari attenzioni e un più puntuale monitoraggio dei pazienti, possono essere acquistati da parte delle ASL direttamente dalle industrie produttrici ed essere consegnati ai cittadini o dalle ASL stesse oppure essere affidati alle farmacie, le condizioni di erogazione da parte delle farmacie sono stabilite da specifici accordi territoriali tra la Regione e la Federfarma regionale;
alcuni farmaci possono essere erogati esclusivamente in ospedale: aumenta così la quota di farmaci che non passano per la farmacia e che il cittadino è costretto a ritirare presso la struttura pubblica, spesso lontana dal proprio domicilio e aperta poche ore la settimana. Questo, in periodo di emergenza sanitaria, crea non poche difficoltà;
considerato che tra le misure del cosiddetto «decreto liquidità» c’è la possibilità di distribuire in Dpc i farmaci di cui sopra fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica «sulla base degli accordi regionali, e le misure relative alla convenzione per medici di medicina generale e pediatri di libera scelta», questa possibilità viene introdotta da un emendamento che inserisce, dopo l'articolo 27 dedicato alla Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole, un articolo 27-bis che contiene Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti: «i farmaci erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal Covid-19»;
tutto ciò consente la distribuzione dei farmaci in maniera capillare sul territorio tramite le farmacie, la riduzione dei costi e la reperibilità dei medicinali in maniera facile. Per questo motivo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2021 la possibilità per le regioni di distribuire alcune tipologie di farmaci, generalmente distribuiti agli assistiti dalle strutture sanitarie pubbliche in regime di distribuzione diretta, per il tramite delle farmacie private convenzionate con il SSN.
9/2921/18. Albano, Gemmato, Prisco, Ciaburro.