ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02757/008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 477 del 30/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: DE GIORGI ROSALBA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 30/03/2021


Stato iter:
31/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 30/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
PARERE GOVERNO 31/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/03/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/03/2021

ACCOLTO IL 31/03/2021

PARERE GOVERNO IL 31/03/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/03/2021

CONCLUSO IL 31/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02757/008
presentato da
DE GIORGI Rosalba
testo presentato
Martedì 30 marzo 2021
modificato
Mercoledì 31 marzo 2021, seduta n. 478

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020», contiene disposizioni in merito al diritto d'autore connessi al mercato unico digitale;
    gli effetti socio-economici della pandemia causata dal COVID-19 se, da un lato, stanno incidendo negativamente da oltre un anno sull'intero settore musicale, dall'altro, hanno fatto registrare la decisa crescita del mercato dello streaming ad esclusivo vantaggio di produttori e piattaforme;
    è universalmente riconosciuto che i servizi streaming allo stato attuale rappresentano più della metà delle entrate dell'industria musicale globale, senza però generare a favore degli artisti redditi degni di tal nome;
    per gli artisti interpreti ed esecutori del video la legge prevede la possibilità di negoziare direttamente con le piattaforme un equo compenso ogni volta che le loro opere sono trasmesse in streaming. Lo stesso però non si verifica per cantanti e musicisti dando vita ad una inspiegabile disparità di trattamento. Infatti, il quadro normativo nazionale vigente non prevede che gli artisti interpreti ed esecutori dell'audio ricevano un compenso per gli utilizzi delle loro opere in streaming on demand da parte degli utilizzatori come invece avviene per gli utilizzi cosiddetti «lineari»;
    l'articolo 9 del disegno di legge 2757 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;
    la Direttiva ha come obiettivo principale quello di adattare al contesto digitale la protezione del diritto d'autore e in particolare il Titolo IV, Capo 3, quello di rafforzare la posizione degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori nell'ambito dello sfruttamento delle loro opere nel mercato dell’online;
    l'articolo 18 della Direttiva in oggetto prevede che gli Stati membri provvedano a che gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori, se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere online, abbiano il diritto a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata;
    lo sfruttamento in streaming on demand delle opere musicali ha avuto un incremento del 26 per cento nel 2019;
    i dati della Federazione Industria Musicale Italiana attestano che nel 2020 i ricavi del primo semestre del mercato musicale sono per l'86 per cento dovuti al digitale, di cui l'82 per cento rappresentato dallo streaming;
    per garantire anche agli artisti della musica la tutela delle utilizzazioni delle loro opere sulle piattaforme digitali, appare opportuno prevedere l'introduzione di una forma di compenso finalizzato alla tutela degli artisti interpreti ed esecutori della musica per lo sfruttamento on demand delle loro opere come è già previsto per gli sfruttamenti cosiddetti «lineari»,

impegna il Governo

in sede di adozione del provvedimento di attuazione della Direttiva (UE) 2019/790, a valutare la previsione di misure volte a garantire, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi che abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione delle loro opere su servizi di musica su richiesta, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata da chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017. n. 35.
9/2757/8De Giorgi.