ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02757/064

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 477 del 30/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: LOLLOBRIGIDA FRANCESCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 30/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA FRATELLI D'ITALIA 30/03/2021
MONTARULI AUGUSTA FRATELLI D'ITALIA 30/03/2021


Stato iter:
31/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 30/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
PARERE GOVERNO 31/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/03/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/03/2021

ACCOLTO IL 31/03/2021

PARERE GOVERNO IL 31/03/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/03/2021

CONCLUSO IL 31/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02757/064
presentato da
LOLLOBRIGIDA Francesco
testo presentato
Martedì 30 marzo 2021
modificato
Mercoledì 31 marzo 2021, seduta n. 478

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene norme di delega al Governo per il recepimento di alcune direttive europee;
    la direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, pur recando importanti norme di tutela dei cittadini, in linea con quanto stabilito dalla nostra Costituzione all'articolo 27, non risulta ancora recepita nel nostro ordinamento nazionale;
    nonostante il termine per il recepimento della direttiva 2016/343 sia scaduto da oltre due anni, l'Italia non ha adottato alcuna misura legislativa che ne trasponesse i principi nel nostro ordinamento, ed è, di conseguenza, stata inadempiente anche rispetto al termine del 1o aprile 2020, fissato dalla direttiva per inoltrare alla Commissione europea i dati relativi alle modalità di attuazione dei diritti dalla medesima sanciti,
    la direttiva sancisce la presunzione di innocenza dell'imputato e dell'indagato, e, in particolare, stabilisce che gli Stati membri debbano adottare «le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole»;
    la disposizione normativa scaturisce dall'evidenza che detti principi sono costantemente disattesi, spesso a causa della strumentalizzazione mediatica delle informazioni prima dell'effettiva condanna, facendo sì che l'imputato sia giudicato colpevole pubblicamente ancor prima che nelle aule giudiziarie, e, fatto ancor più grave, che non potrà più «ripulire» la propria immagine lesa dalle dichiarazioni ingannevoli;
    la finalità di assicurare che tutte le parti processuali si trovino in condizione di parità sostanziale si è cercato di perseguire mediante l'adozione di una serie di Direttive in materia processuale, iscritte nella cornice delle norme fondamentali di cui agli articoli 47 e 48 della Carta e dall'articolo 6 della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che riconoscono il diritto ad un processo equo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, e dagli artt. 6 della Carta e 5 della CEDU, che enunciano il diritto alla libertà e alla sicurezza delle persone, così come interpretati dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;
    in Italia, assistiamo costantemente alla violazione dei principi sanciti dalla Direttiva UE 2016/343 e al grave disprezzo per i suoi contenuti,

impegna il Governo

ad adottare con tempestività le iniziative necessarie al recepimento della direttiva 2016/343 sulla presunzione d'innocenza nell'ordinamento nazionale.
9/2757/64Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove, Montaruli, Prisco.