ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02757/062

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 477 del 30/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: MELONI GIORGIA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 30/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOLLOBRIGIDA FRANCESCO FRATELLI D'ITALIA 30/03/2021


Stato iter:
30/03/2021
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 30/03/2021

CONCLUSO IL 30/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02757/062
presentato da
MELONI Giorgia
testo presentato
Martedì 30 marzo 2021
modificato
Mercoledì 31 marzo 2021, seduta n. 478

   La Camera,
   premesso che:
    i limiti delle competenze dell'Unione europea sono disciplinati dal principio di attribuzione, il che significa che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione europea nei trattati appartiene agli Stati membri;
    è possibile invocare una violazione dei valori dell'Unione, compreso lo Stato di diritto, nei confronti di uno Stato membro soltanto quando esso agisce in un settore di competenza dell'Unione sulla base di specifiche disposizioni del trattato relative alle competenze;
    il rispetto dello Stato di diritto da parte degli Stati membri non può costituire oggetto di un'azione da parte delle istituzioni dell'Unione a prescindere dall'esistenza di una competenza materiale specifica che inquadri tale azione, con la sola eccezione della procedura descritta all'articolo 7 TUE;
    solo l'articolo 7 TUE prevede una competenza dell'Unione a soprintendere l'applicazione dello Stato di diritto quale valore dell'Unione;
    l'articolo 7 TUE offre all'UE l'unica possibilità di intervenire in modo imperativo su questioni relative al rispetto da parte degli Stati membri dei valori dell'Unione in quanto tali; si evidenzia che l'articolo 7 TUE è completo ed esaustivo;
    l'articolo 7, paragrafo 1, TUE costituisce una fase preventiva, riconoscendo all'Unione la capacità di intervenire in caso di evidente rischio di violazione grave dei valori comuni; che tale azione preventiva prevede un dialogo con lo Stato membro interessato e mira a evitare eventuali sanzioni;
    Polonia e Ungheria si sono opposti all'adozione del Regolamento 2020/2092, con cui è stato istituito il meccanismo di condizionalità sullo Stato di Diritto, temendo che possa essere usato impropriamente, andando oltre la volontà condivisa di monitorare il corretto utilizzo dei fondi europei;
    la Commissione europea ha dichiarato che, nell'applicare il regolamento sul meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, si impegnerà a rispettare le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2020,

impegna il Governo:

   1) a non sostenere l'introduzione di un nuovo meccanismo di controllo dello Stato di diritto, salvaguardando le prerogative di cui all'articolo 7 del TUE;
   2) a non sostenere audizioni organizzate dal Consiglio a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE in risposta alle minacce ai valori comuni europei negli Stati di cui in premessa perché non sussistono casi di evidente rischio di violazione grave dei valori comuni;
   3) a chiarire che il regolamento sul meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto si applicherà solo ed esclusivamente in relazione agli impegni di bilancio costituiti nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale.
9/2757/62Meloni, Lollobrigida, Prisco.