ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02757/038

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 477 del 30/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: VAZIO FRANCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE LUCA PIERO PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2021
BERLINGHIERI MARINA PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2021
CAMPANA MICAELA PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2021
DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2021
SENSI FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2021


Stato iter:
31/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 30/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
PARERE GOVERNO 31/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/03/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/03/2021

ACCOLTO IL 31/03/2021

PARERE GOVERNO IL 31/03/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/03/2021

CONCLUSO IL 31/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02757/038
presentato da
VAZIO Franco
testo presentato
Martedì 30 marzo 2021
modificato
Mercoledì 31 marzo 2021, seduta n. 478

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del disegno di legge reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
    la lettera i) del suddetto articolo indica la necessità di definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;
   considerato che:
    la direttiva oggetto di recepimento reca all'articolo 15 la garanzia per gli editori dei diritti previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 3, comma 2, della Direttiva 2001/29/CE, che possono esercitare liberamente in relazione agli usi online da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione;
    i diritti di cui al primo comma del suddetto articolo 15 non si applicano all'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico;
    la protezione accordata a norma del primo comma non si applica nemmeno ai collegamenti ipertestuali;
    il considerando 58 della direttiva sottolinea che l'utilizzo di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione non compromette necessariamente gli investimenti effettuati dagli editori;
   tenuto conto che:
    includere i brevi testi descrittivi che accompagnano il link di articoli di giornale (ad esempio, negli aggregatori di notizie o motori di ricerca) nella previsione dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790 comporterebbe l'indebolimento della natura dei diritti degli editori imponendo licenze obbligatorie, con conseguenze sulla libera scelta degli editori stessi, e limiterebbe la possibilità per le persone di decidere attraverso una anteprima del contenuto se un risultato è rilevante per la loro specifica ricerca e se quindi vogliono approfondire;
    è ragionevolmente evidente che un estratto di 200 caratteri non sostituisce la pubblicazione a mezzo stampa,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di ispirare a criteri di ragionevolezza la definizione della soglia ammissibile per i «brevi estratti» in fase di attuazione della direttiva;
   a valutare l'opportunità di escludere i titoli dall'ambito di applicazione dell'articolo 9 della Legge di delegazione europea o a considerare i titoli come parte integrante dei collegamenti ipertestuali, in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni, come richiesto dallo stesso articolo.
9/2757/38Vazio, De Luca, Berlinghieri, Campana, De Maria.