ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02757/029

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 477 del 30/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: MAGGIONI MARCO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 30/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRARI ROBERTO PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
PAGANI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2021


Stato iter:
31/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 30/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
PARERE GOVERNO 31/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/03/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/03/2021

INVITO AL RITIRO IL 31/03/2021

PARERE GOVERNO IL 31/03/2021

RITIRATO IL 31/03/2021

CONCLUSO IL 31/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02757/029
presentato da
MAGGIONI Marco
testo presentato
Martedì 30 marzo 2021
modificato
Mercoledì 31 marzo 2021, seduta n. 478

   La Camera,
   premesso che:
    nell'ottobre 2019, col recepimento della V direttiva UE cosiddetto «antiriciclaggio» (2018/843) è stato modificato tra gli altri l'articolo 12 del decreto legislativo n. 231 del 2007 attraverso l'interposizione di una nuova declinazione di «segreto d'ufficio» sulle informazioni in possesso delle autorità del cosiddetto «perimetro delle segnalazioni di operazioni sospette-SOS». Conseguentemente, la UIF non può più scambiare informazioni con le Forze di polizia, circostanza che ha prodotto effetti negativi sull'attività di prevenzione e contrasto a molteplici fattispecie criminali, comprese quelle molto gravi quali i delitti in materia di terrorismo;
    nel giugno 2019 l'Unione europea aveva già approvato la direttiva 2019/1153, recante «uso di informazioni finanziarie per la prevenzione, accertamento e indagine di determinati reati», che, in particolare, intende rafforzare la collaborazione tra le FIU e gli organi di law enforcement nazionali, prevedendo forme reciproche di accesso a informazioni finanziarie e investigative. In controtendenza rispetto alla ratio della direttiva europea si è oggi confermata l'impostazione restrittiva già sostenuta in occasione del recepimento della richiamata V direttiva, autorizzando allo scambio di informazioni con la UIF esclusivamente la Direzione investigativa antimafia e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
    al fine di restituire la massima efficacia al sistema nazionale di prevenzione e contrasto del terrorismo, così come dei più gravi reati, occorre ripristinare la facoltà di scambio di informazioni tra le Forze di polizia e la UIF (rimossa nel 2019 col recepimento della V direttiva);
    si tratta di un intervento che consentirebbe agli assetti antiterrorismo nazionali di ottenere tempestivamente informazioni di vitale importanza per l'efficace conduzione di indagini complesse e che ne costituiscono segmento operativo essenziale sia in fase preventiva che repressiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire in un prossimo provvedimento utile l'indicazione esplicita, tra le autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2019/1153, dei Servizi centrali di polizia giudiziaria delle tre Forze di polizia in aggiunta ai già previsti DIA e Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
9/2757/29Maggioni, Ferrari, Pagani.