ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02757/027

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 477 del 30/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: PATASSINI TULLIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 30/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LUCCHINI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
D'ERAMO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
PAROLO UGO LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
RAFFAELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
VALBUSA VANIA LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
VALLOTTO SERGIO LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
SQUERI LUCA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 30/03/2021


Stato iter:
31/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 30/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
PARERE GOVERNO 31/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/03/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/03/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/03/2021

ACCOLTO IL 31/03/2021

PARERE GOVERNO IL 31/03/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/03/2021

CONCLUSO IL 31/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02757/027
presentato da
PATASSINI Tullio
testo presentato
Martedì 30 marzo 2021
modificato
Mercoledì 31 marzo 2021, seduta n. 478

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame reca «Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
    l'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 (cosiddetto «Milleproroghe»), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha introdotto la possibilità di attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero di realizzare comunità energetiche rinnovabili, nelle more del completo recepimento della direttiva citata;
    le comunità energetiche si svilupperanno grazie a un modello virtuale, non essendo necessaria la realizzazione di reti fisiche; tale modello, grazie alla sua semplicità e flessibilità, consente di attivare rapidamente l'elevato potenziale di mercato connesso a questa tipologia di configurazioni; i benefici connessi alla partecipazione a una comunità energetica non consistono nella riduzione dei consumi elettrici dalla rete oppure nella riduzione del valore della bolletta elettrica, bensì nel riconoscimento di un incentivo connesso alla valorizzazione dell'energia condivisa; tale incentivo è corrisposto dal GSE al referente delle comunità energetiche che a sua volta provvederà a riconoscerlo ai membri della comunità;
    il comma 1 lettera h) del citato articolo 5 del provvedimento in esame, pur ribadendo l'assoluta centralità del modello virtuale, prevede che una parte della valorizzazione connessa all'energia condivisa – ossia, la quota connessa alla materia prima – debba essere scorporata dalla bolletta elettrica di ciascun membro della comunità energetica;
    tale disposizione introduce all'interno di un modello virtuale un elemento tipico dei modelli fisici, complicando notevolmente la gestione dei flussi informativi da parte dei soggetti istituzionali deputati alla loro gestione, nonché l'elaborazione delle bollette da parte dei venditori
    peraltro, non apporta nessun tipo di vantaggio economico ai consumatori membri delle comunità energetiche, introducendo piuttosto un elemento di rigidità che in alcuni casi potrà persino limitare il potenziale di sviluppo dell'autoconsumo;
    la disposizione citata, rendendo necessario l'inserimento di valori di consumo multipli all'interno della bolletta dei membri della comunità energetica, complica la lettura delle fatture da parte del consumatore, ostacolando il processo di piena comprensione delle forniture e, in senso più generale, del mercato;
    un'ulteriore criticità è rappresentata dalla previsione che all'interno della bolletta elaborata da un fornitore venga inserito uno sconto riconducibile alla presenza di una comunità energetica a cui lo stesso fornitore potrebbe essere del tutto estraneo, trasferendo al consumatore un'informazione ambigua e foriera di fraintendimento sulla genesi dello sconto applicato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, utili a rivedere o semplificare la disposizione sul vincolo dello scorporo della quota energia dalla bolletta elettrica di cui al comma 1 lettera h) dell'articolo 5 del provvedimento in esame in modo da favorire il pieno sviluppo dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili.
9/2757/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Squeri.