Legislatura: 18Seduta di annuncio: 477 del 30/03/2021
Primo firmatario: BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 30/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LUCCHINI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021 BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021 D'ERAMO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021 PAROLO UGO LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021 PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021 RAFFAELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021 VALBUSA VANIA LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021 VALLOTTO SERGIO LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE GOVERNO 30/03/2021 AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) PARERE GOVERNO 31/03/2021 AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
DISCUSSIONE IL 30/03/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/03/2021
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/03/2021
ACCOLTO IL 31/03/2021
PARERE GOVERNO IL 31/03/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/03/2021
CONCLUSO IL 31/03/2021
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea;
l'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame sul provvedimento da parte del Senato, introduce princìpi e criteri direttivi che il Governo dovrà osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (comunemente conosciuta come Direttiva SUR – Single Use Plastics);
l'articolo 22, comma 1, lettera e), include i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, che prevede la riduzione ambiziosa e duratura del consumo di determinati prodotti in plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato alla già menzionata direttiva;
l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/904 prevede che gli Stati membri provvedono a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato alla medesima direttiva e immesso sul mercato rechi sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori una serie di informazioni elencate nel predetto articolo;
l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 conferisce il mandato alla Commissione europea, entro il 3 luglio 2020, ad adottare un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche armonizzate per la marcatura di cui al predetto paragrafo 1;
l'articolo 17, paragrafo 1, stabilisce che le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva si applicano a decorrere dal 3 luglio 2021;
in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904, la Commissione europea ha licenziato il 17 dicembre u.s. il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904;
l'articolo 4, paragrafo 2, del citato Regolamento di esecuzione conferma che i requisiti armonizzati di marcatura in esso contenuti si applicano a decorrere dal 3 luglio 2021;
i requisiti di marcatura per i bicchieri monouso, previsti dal Regolamento di esecuzione, con le tecnologie di trasformazione disponibili, significano un bando « de facto» di tali prodotti, parimenti a piatti e posate, non avendo le imprese la possibilità di implementare gli adempimenti richiesti nei tempi disponibili,
impegna il Governo:
compatibilmente con le esigenze di sostenibilità finanziaria e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica:
a valutare l'opportunità di proporre alla Commissione europea una deroga nell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/904, al fine di consentire alle imprese di adeguare la propria produzione ai nuovi requisiti;
a prevedere opportuni finanziamenti per l'adeguamento delle imprese del settore della plastica ai nuovi requisiti di marcatura, di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/904;
a valutare l'opportunità di definire in maniera chiara i prodotti oggetto delle norme che verranno introdotte con il recepimento della direttiva (UE) 2019/904, specificando in quale misura e secondo quali parametri dovrà essere realizzata la riduzione ambiziosa e duratura del consumo di determinati prodotti in plastica monouso, tra i quali i bicchieri.
9/2757/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.