ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02757/025

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 477 del 30/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 30/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LUCCHINI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
D'ERAMO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
PAROLO UGO LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
RAFFAELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
VALBUSA VANIA LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
VALLOTTO SERGIO LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021


Stato iter:
31/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 30/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
PARERE GOVERNO 31/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/03/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/03/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/03/2021

ACCOLTO IL 31/03/2021

PARERE GOVERNO IL 31/03/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/03/2021

CONCLUSO IL 31/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02757/025
presentato da
BENVENUTO Alessandro Manuel
testo presentato
Martedì 30 marzo 2021
modificato
Mercoledì 31 marzo 2021, seduta n. 478

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea;
    l'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame sul provvedimento da parte del Senato, introduce princìpi e criteri direttivi che il Governo dovrà osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (comunemente conosciuta come Direttiva SUR – Single Use Plastics);
    l'articolo 22, comma 1, lettera e), include i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, che prevede la riduzione ambiziosa e duratura del consumo di determinati prodotti in plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato alla già menzionata direttiva;
    l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/904 prevede che gli Stati membri provvedono a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato alla medesima direttiva e immesso sul mercato rechi sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori una serie di informazioni elencate nel predetto articolo;
    l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 conferisce il mandato alla Commissione europea, entro il 3 luglio 2020, ad adottare un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche armonizzate per la marcatura di cui al predetto paragrafo 1;
    l'articolo 17, paragrafo 1, stabilisce che le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva si applicano a decorrere dal 3 luglio 2021;
    in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904, la Commissione europea ha licenziato il 17 dicembre u.s. il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904;
    l'articolo 4, paragrafo 2, del citato Regolamento di esecuzione conferma che i requisiti armonizzati di marcatura in esso contenuti si applicano a decorrere dal 3 luglio 2021;
    i requisiti di marcatura per i bicchieri monouso, previsti dal Regolamento di esecuzione, con le tecnologie di trasformazione disponibili, significano un bando « de facto» di tali prodotti, parimenti a piatti e posate, non avendo le imprese la possibilità di implementare gli adempimenti richiesti nei tempi disponibili,

impegna il Governo:

   compatibilmente con le esigenze di sostenibilità finanziaria e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica:
    a valutare l'opportunità di proporre alla Commissione europea una deroga nell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/904, al fine di consentire alle imprese di adeguare la propria produzione ai nuovi requisiti;
    a prevedere opportuni finanziamenti per l'adeguamento delle imprese del settore della plastica ai nuovi requisiti di marcatura, di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/904;
    a valutare l'opportunità di definire in maniera chiara i prodotti oggetto delle norme che verranno introdotte con il recepimento della direttiva (UE) 2019/904, specificando in quale misura e secondo quali parametri dovrà essere realizzata la riduzione ambiziosa e duratura del consumo di determinati prodotti in plastica monouso, tra i quali i bicchieri.
9/2757/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.