ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02757/024

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 477 del 30/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: LUCCHINI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 30/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
D'ERAMO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
PAROLO UGO LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
RAFFAELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
VALBUSA VANIA LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021
VALLOTTO SERGIO LEGA - SALVINI PREMIER 30/03/2021


Stato iter:
31/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 30/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
PARERE GOVERNO 31/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/03/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/03/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/03/2021

ACCOLTO IL 31/03/2021

PARERE GOVERNO IL 31/03/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/03/2021

CONCLUSO IL 31/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02757/024
presentato da
LUCCHINI Elena
testo presentato
Martedì 30 marzo 2021
modificato
Mercoledì 31 marzo 2021, seduta n. 478

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea;
    l'articolo 22, introdotto al Senato nel corso dell'esame del provvedimento, prevede specifici princìpi e criteri direttivi che il Governo dovrà osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (comunemente conosciuta come Direttiva SUP – Single Use Plastics);
    l'articolo 22, comma 1, lettera c), stabilisce che ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 – inerente i divieti di immissione in mercato – prevedere la «graduale restrizione all'immissione sul mercato» dei medesimi prodotti nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo EN1 3432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;
    l'articolo 22, comma 1, lettera g), dispone l'abrogazione dell'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904;
    la direttiva (UE) 2019/904, al considerando 11), nel far riferimento alla definizione di plastica – solitamente intesa come polimero a cui sono stati aggiunti additivi – afferma che i polimeri naturali non modificati non dovrebbero essere inclusi nella direttiva poiché presenti naturalmente nell'ambiente, mentre la plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva; la definizione adattata di plastica – recita il considerando – dovrebbe pertanto coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo;
    l'articolo 3, punto 1), della direttiva 2019/904, definisce «plastica» il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente, mentre il punto 16) definisce «plastica biodegradabile» la plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;
    il contenuto del citato articolo 22, comma 1, lettera c), laddove mira a consentire l'immissione nel mercato dei prodotti di plastica monouso, destinati ad entrare in contatto con alimenti, elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva, qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile, introduce una deroga rispetto alla definizione di plastica dettata dalla direttiva europea, che sembra ricomprendere anche tale tipologia di plastica tra quelle sottoposte a limitazione e divieto;
    la parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 reca l'elenco dei prodotti di plastica monouso la cui immissione sul mercato è vietata in base all'articolo 5, tra i quali sono presenti anche i piatti monouso;
    l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva SUP stabilisce che le norme di cui all'articolo 5 della medesima direttiva si applicano a decorrere dal 3 luglio 2021;
    l'articolo 51, commi da 3-sexies a 3-novies, del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto Decreto Agosto), come convertito in legge, introduce disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti, consentendo, per la produzione di bottiglie in polietilentereftalato, l'impiego fino al 100 per cento di polietilentereftalato riciclato;
    le disposizioni, di cui all'articolo 51, commi da 3-sexies a 3-novies, del decreto-legge n. 104 del 2020, si inseriscono nell'ottica di sviluppo nell'utilizzo della plastica riciclata, in un'ottica di economia circolare, all'interno di un regime di riciclo a circuito chiuso, pratica incoraggiata anche dalla direttiva europea in recepimento;
    il sistema di riciclo a circuito chiuso è un processo in cui i rifiuti vengono raccolti, riciclati e riutilizzati per fabbricare lo stesso prodotto da cui derivano, evitando così la dispersione nell'ambiente;
    la Strategia europea per la plastica intende sostenere l'istituzione di un'economia circolare in cui la progettazione e la produzione di plastica e di prodotti di plastica rispondano pienamente alle esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio, e in cui siano sviluppati e promossi materiali più sostenibili, e, per garantire l'uso circolare della plastica, è necessario promuovere la diffusione dei materiali riciclati sul mercato;
    il considerando 14 della direttiva (UE) 2019/904 afferma che gli Stati membri, nell'attuare gli obblighi derivanti dalla direttiva, dovrebbero provvedere affinché le misure siano proporzionate e non discriminatorie, incoraggiando altresì l'impiego di prodotti che, dopo essere divenuti rifiuti, possano essere preparati per essere riutilizzati e riciclati;
    l'articolo 226-quater del decreto legislativo n. 152/2006, introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) segnava una innovativa «via italiana alla sostenibilità delle stoviglie in plastica» in quanto prevedeva, fra l'altro, la possibilità di continuare a produrre ed utilizzare piatti, posate e bicchieri in plastica fino al 2023, a condizione che si realizzassero flussi crescenti di riciclo di questi prodotti, e di utilizzo nella loro produzione di plastiche da riciclo, in applicazione del concetto di economia circolare;
    l'Italia ha introdotto la plastic tax, o imposta sul consumo dei manufatti con singolo impegno (MACSI), con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), in particolare all'articolo 1, commi da 634 a 658, la cui entrata in vigore, da ultimo con la legge di bilancio per il 2021, è stata fissata al 1o luglio 2021;
    la Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, prevede una nuova categoria di risorse proprie basata su contributi nazionali calcolati sulla base dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro, con un'aliquota uniforme di prelievo pari a 0,80 euro per chilogrammo;
    il Presidente del Consiglio dei ministri, Professor Giuseppe Conte, nella conferenza stampa in diretta televisiva del 24 marzo 2020, ha correttamente ricordato ai cittadini ed alla stampa che «se noi oggi mangiamo del cibo del supermercato c’è una base di polistirolo su cui questo cibo è depositato e c’è una pellicola trasparente (a proteggerlo)...»;
    il settore industriale della plastica ha profuso, sin dall'inizio dell'emergenza COVID-19, ogni sforzo possibile per continuare a rifornire il Paese e i cittadini dei beni essenziali realizzati in materie plastiche, anche allontanando ogni logica speculativa e commerciale ed arrivando a mettere stoviglie monouso in plastica, interamente realizzate in Italia e da aziende dislocate su tutto il territorio nazionale, gratuitamente a disposizione delle Autorità alle prese con l'emergenza;
    l'industria della plastica, ed il relativo indotto, è uno dei settori produttivi che, in special modo in Italia, contribuisce ingentemente al prodotto interno lordo;
    in Italia, nel 2018 si sono contate 11.000 imprese coinvolte nella filiera (corrispondente al 22 per cento del totale europeo), con un fatturato pari circa a 30 miliardi di euro, per un livello di occupazione di circa 95.000 addetti;
    le nuove regole atte a disciplinare la produzione e il consumo della plastica devono essere, da una parte, rispettose del principio di transizione ecologica e sviluppo sostenibile, in applicazione dei principi dell'economia circolare, e, dall'altra, devono tuttavia risultare volte a salvaguardare i livelli occupazionali ed economici che il settore ha registrato nel corso del tempo;
    il rischio è che le disposizioni sino a questo momento emanate o in corso di approvazione conducano unicamente ad una recessione del settore, con conseguenze depressive gravi per tutto il sistema Italia,

impegna il Governo:

   compatibilmente con le esigenze di sostenibilità finanziaria e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica (considerato che gli eventuali effetti di natura finanziaria potranno essere stimati in occasione della redazione da parte del Governo dei decreti attuativi ad esso delegati dal Parlamento):
    a valutare la possibilità di consentire, in un'ottica di economia circolare e di compatibilità con la disciplina euro-unitaria, l'immissione in commercio di piatti monouso in plastica, assoggettandoli a un regime di riciclo a circuito chiuso, come per le bottiglie, così come già fatto con la plastica biodegradabile e compostabile, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame;
    a valutare l'opportunità di prevedere un ulteriore rinvio della cosiddetta plastic tax e ad una sua rimodulazione, al fine di evitare il più possibile il rischio di un forte contraccolpo economico per le imprese del settore sia in termini di fatturato, sia sui livelli occupazionali, consentendo così alle stesse, in un congruo periodo di tempo, di adeguare i propri impianti alle nuove disposizioni previste dal recepimento della normativa europea, oggetto dell'articolo 22 del provvedimento in esame.
9/2757/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.