ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02757/018

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 477 del 30/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: QUARTAPELLE PROCOPIO LIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERLINGHIERI MARINA PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2021


Stato iter:
31/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 30/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
PARERE GOVERNO 31/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/03/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/03/2021

ACCOLTO IL 31/03/2021

PARERE GOVERNO IL 31/03/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/03/2021

CONCLUSO IL 31/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02757/018
presentato da
QUARTAPELLE PROCOPIO Lia
testo presentato
Martedì 30 marzo 2021
modificato
Mercoledì 31 marzo 2021, seduta n. 478

   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
    recentemente è entrato in vigore il Regolamento (Ue) 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, anche noti come conflict minerals o blood minerals. Il Regolamento, risultato di un lungo processo partito nel 2014, si pone, difatti, l'obiettivo di fermare – attraverso obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio – il commercio di minerali che sono utilizzati per finanziare gruppi armati, che sono causa di lavori forzati e di altre violazioni dei diritti umani e che favoriscono corruzione e riciclaggio di denaro;
    l'articolo 8 del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 13 di Attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, del Comitato per il coordinamento delle attività, allo scopo di fornire supporto all'Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni;
    il comma 3 dello stesso articolo 8 prevede che, il suddetto Comitato, presenti, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, una relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, sull'applicazione del presente regolamento e, in particolare, sulle notifiche di misure correttive emesse dalle loro autorità competenti e sulle relazioni relative agli audit svolti da soggetti terzi messe a disposizione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1;
    alla luce dell'importanza di seguire la tracciabilità dei materiali oggetto della normativa anche per il parlamento nazionale,

impegna il Governo

ad adottare, con impellenza, nel prossimo provvedimento utile, misure per rendere obbligatoria la presentazione di una relazione annuale anche alle Camere.
9/2757/18Quartapelle Procopio, Berlinghieri, Bartolozzi.