ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02757/014

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 477 del 30/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: PAITA RAFFAELLA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 30/03/2021


Stato iter:
31/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 30/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
PARERE GOVERNO 31/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/03/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/03/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/03/2021

ACCOLTO IL 31/03/2021

PARERE GOVERNO IL 31/03/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/03/2021

CONCLUSO IL 31/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02757/014
presentato da
PAITA Raffaella
testo presentato
Martedì 30 marzo 2021
modificato
Mercoledì 31 marzo 2021, seduta n. 478

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 in esame reca una delega per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1808, recante modifica della direttiva n. 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi);
    l'articolo 1, primo paragrafo, n. 13, della direttiva (UE) n. 2018/1808 modifica l'articolo 9 della direttiva n. 2010/13/UE, prevedendo, fra l'altro, che le comunicazioni commerciali audiovisive non pregiudicano il rispetto della dignità umana e non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale (articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii);
    la legislazione italiana in tema di comunicazioni commerciali audiovisive discriminatorie prevede solo disposizioni di principio, non assistite da adeguati controlli e sanzioni, laddove il nuovo articolo 4-bis della direttiva n. 2010/13/UE – introdotto dall'articolo 1, primo paragrafo, n. 6, della direttiva (UE) n. 2018/1808 – dispone che gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione tramite codici di condotta adottati a livello nazionale nei settori coordinati dalla direttiva che, fra l'altro, prevedono un'applicazione effettiva, comprensiva di sanzioni effettive e proporzionate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare, in sede di attuazione delle delega di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, la normativa volta a prevenire e sanzionare le comunicazioni commerciali audiovisive discriminatorie, prevedendo espressamente il divieto di qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche, nonché ad introdurre, a tal fine, un sistema di controlli e di sanzioni effettivo e proporzionato, secondo le modalità indicate dalla direttiva (UE) n. 2018/1808.
9/2757/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Paita, Bartolozzi.