ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02757/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 477 del 30/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: GADDA MARIA CHIARA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 30/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI MAIO MARCO ITALIA VIVA 30/03/2021


Stato iter:
31/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 30/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
PARERE GOVERNO 31/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/03/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/03/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/03/2021

ACCOLTO IL 31/03/2021

PARERE GOVERNO IL 31/03/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/03/2021

CONCLUSO IL 31/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02757/011
presentato da
GADDA Maria Chiara
testo presentato
Martedì 30 marzo 2021
modificato
Mercoledì 31 marzo 2021, seduta n. 478

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del disegno di legge reca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
    in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera h) del suddetto articolo prescrive che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, trovino adeguata tutela i diritti degli editori e quelli degli autori di tali pubblicazioni e ciò in ossequio all'articolo 15 della direttiva oggetto di recepimento;
    tale articolo 15 prevede una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, mediante l'introduzione di diritti connessi al diritto d'autore per la riproduzione e messa a disposizione del pubblico di tali pubblicazioni;
    in particolare, con l'obiettivo di promuovere il giornalismo di qualità e l'accesso da parte dei cittadini alle informazioni e fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 15 della citata direttiva, viene riconosciuto agli editori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione o comunicazione al pubblico delle pubblicazioni di carattere giornalistico, con l'obiettivo di assicurare agli editori maggiore controllo sull'utilizzo dei propri contenuti;
    non può non rilevare a tal proposito il considerando 61 della direttiva oggetto di recepimento laddove afferma che le «disposizioni non dovrebbero incidere sulla libertà contrattuale, i titolari dei diritti non dovrebbero essere obbligati a rilasciare un'autorizzazione o a concludere accordi di licenza»;
    ciò è stato ribadito dalla Commissione europea in una recente risposta all'interrogazione E-004603/2020 in seno al Parlamento europeo, secondo la quale gli Stati membri non possono attuare l'articolo 15 della direttiva oggetto di recepimento prevedendo un meccanismo obbligatorio di gestione collettiva, in quanto tale meccanismo priverebbe gli editori della possibilità di esercitare autonomamente il diritto esclusivo sopra richiamato;
    il rispetto del principio della libertà contrattuale – principio cardine del diritto dell'Unione europea – si pone alla base dello sviluppo di un efficiente mercato dei diritti d'autore e diritti connessi a tutela non solo degli operatori coinvolti ma anche degli utenti che in un mercato dinamico e concorrenziale avrebbero sicuramente una più ampia e varia offerta di contenuti;
    tale principio non preclude la facoltà in capo agli editori di affidare per propria scelta a terzi la gestione dei diritti connessi ad essi afferenti;
    l'imposizione di meccanismi obbligatori di gestione collettiva e l'imposizione, in caso di mancato accordo tra le parti, di un meccanismo obbligatorio di tipo arbitrale non solo si pongono in contrapposizione al richiamato principio della libertà contrattuale ma, così come indicato dalla Commissione europea nella risposta all'interrogazione precedentemente citata, esula dalla cornice normativa e dallo spirito della direttiva (UE) 2019/790, frutto di un delicato bilanciamento tra la necessità di preservare la libera circolazione dei contenuti online e proteggere i detentori dei diritti,

impegna il Governo

in fase di esercizio della delega, in linea con le disposizioni della direttiva oggetto di recepimento e come chiarito nella risposta all'interrogazione citata in premessa, a valutare l'opportunità di assicurare che il rispetto del richiamato principio della libertà contrattuale venga preservato, anche nel caso di mancato accordo tra le parti, escludendo meccanismi obbligatori di gestione collettiva ed evitando l'introduzione di meccanismi obbligatori di tipo arbitrale, che non solo esulano dalla cornice normativa della direttiva ma che influirebbero inoltre in maniera indiretta sull'accesso ai contenuti da parte degli utenti, determinando effetti distorsivi sul mercato dell'informazione.
9/2757/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Gadda, Marco Di Maio.