ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02757/010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 477 del 30/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: CASCIELLO LUIGI
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 30/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
APREA VALENTINA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 30/03/2021
PALMIERI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 30/03/2021
SACCANI JOTTI GLORIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 30/03/2021
VIETINA SIMONA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 30/03/2021


Stato iter:
31/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 30/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
PARERE GOVERNO 31/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/03/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/03/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/03/2021

ACCOLTO IL 31/03/2021

PARERE GOVERNO IL 31/03/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/03/2021

CONCLUSO IL 31/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02757/010
presentato da
CASCIELLO Luigi
testo presentato
Martedì 30 marzo 2021
modificato
Mercoledì 31 marzo 2021, seduta n. 478

   La Camera,
   premesso che:
    gli editori di giornali svolgono un ruolo centrale nella creazione di contenuti informativi di alta qualità e rappresentano, ad oggi, il solo argine possibile alla proliferazione delle fake news o di analoghe attività di misinformation: per continuare a garantire anche nell'era digitale questa fondamentale precondizione di ogni società democratica e libera, devono poter contare su una effettiva tutela del prodotto informativo;
    nel mondo digitale vi è un forte squilibrio tra il valore che la produzione dei contenuti editoriali genera per le piattaforme digitali e i ricavi percepiti dagli editori: i contenuti editoriali vengono spesso, parzialmente o completamente, sfruttati dalle piattaforme digitali (OTT), senza che venga riconosciuto alcun compenso ai titolari dei diritti;
    la diffusione sistematica e non remunerata di opere protette dal diritto d'autore è un fenomeno che desta grave allarme, in quanto pregiudica la sostenibilità dell'industria editoriale, svaluta l'apporto di competenze e professionalità qualificate e, non da ultimo, influisce sulla libertà e il pluralismo dell'informazione, incidendo sulla quantità e la qualità dell'offerta editoriale,
    risulta attualmente urgente l'introduzione di un'adeguata previsione normativa che garantisca agli editori di essere remunerati, seppur a fronte di meccanismi di negoziazione contrattuale, a fronte dell'utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali, avuto riguardo anche delle esperienze a cui si è assistito in altri Paesi;
    la nozione di «estratto breve», avuto riguardo anche delle esperienze degli altri Paesi europei, è suscettibile di dare adito a condotte potenzialmente lesive nei confronti in particolar modo degli editori, da parte delle società che offrono servizi web di aggregatori di notizie nonché di motori di ricerca,
    il supporto che le istituzioni devono assicurare agli operatori dell'editoria si rende, in particolare in questo momento storico, fondamentale;
    le considerazioni espresse in premessa, infatti, non possono prescindere dall'analisi delle conseguenze drammatiche che hanno colpito il settore dell'editoria a causa dell'emergenza epidemiologica e delle misure che sono state intraprese per farvi fronte;
    l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni che ha stimato un calo del fatturato complessivo dell'editoria quotidiana e periodica dei primi 6 mesi 2020 di 326 milioni rispetto al primo semestre 2019;
    il Considerando 54 della direttiva Copyright recita: «Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica (...)»;
    il Considerando 58 recita, tra l'altro, che «Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria e favorire in tal modo la disponibilità di informazioni affidabili (...)» e aggiunge che, «Tenuto conto della forte aggregazione e dell'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, è importante che l'esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva»;
    in una risposta resa in data 9 novembre 2020, il Commissario UE Thierry Breton, nell'escludere che l'imposizione ex ante di un meccanismo di gestione collettiva del diritto sia compatibile con lo spirito della Direttiva, ha tuttavia ribadito, a nome della Commissione europea, che l'articolo 15 riconosce agli editori di giornali il diritto esclusivo di autorizzare o proibire la distribuzione e la messa a disposizione delle loro pubblicazioni da parte dei soggetti prestatori di servizi della Società dell'informazione; di conseguenza, tale diritto può essere esercitato dagli editori singolarmente o, a scelta, affidandolo ad enti/associazioni rappresentative munite di specifico mandato ad hoc, nel perseguimento della finalità propria dell'articolo 15 della Direttiva che è quella di assicurare la giusta remunerazione per gli utilizzi dei contenuti editoriali da parte delle piattaforme digitali,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere che la tutela dei diritti degli editori venga garantita, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da una negoziazione effettiva e in buona fede che individui, entro un termine definito, criteri condivisi per la determinazione di una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi delle società di informazione finalizzata a remunerare i diritti degli editori medesimi;
   a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie affinché, in caso di mancato accordo tra le parti riguardo al termine suddetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia incaricata di definire le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali.
9/2757/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Casciello, Aprea, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Bartolozzi.