Legislatura: 18Seduta di annuncio: 588 del 04/11/2021
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 04/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LOLLOBRIGIDA FRANCESCO FRATELLI D'ITALIA 04/11/2021 DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA FRATELLI D'ITALIA 04/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 04/11/2021 DI STEFANO MANLIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INT.)
NON ACCOLTO IL 04/11/2021
PARERE GOVERNO IL 04/11/2021
RESPINTO IL 04/11/2021
CONCLUSO IL 04/11/2021
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca la ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale (CPI) adottati a Kampala il 10 e 11 giugno 2010, incentrati soprattutto sulla definizione del crimine di aggressione;
nello specifico l'articolo 8-bis nello Statuto della CPI definisce al comma 1 il crimine di aggressione e precisa al comma 2 che l'atto di aggressione implica l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, ovvero l'uso della forza armata in ogni altro modo che contraddica la Carta delle Nazioni Unite;
vengono enumerati sempre al comma 2 specifici atti di aggressione, tra i quali: l'invasione da parte delle forza armate di uno Stato del territorio di un altro Stato, ovvero qualsiasi tipo di occupazione militare, ancorché temporanea, che risulti da tale invasione, oppure qualsiasi annessione con la forza del territorio dell'altro Stato o di parti di esso; il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato; un attacco da parte delle forze armate di uno Stato contro il territorio, il mare territoriale o le forze aeree o navali di un altro Stato,
impegna il Governo
ad adottare nelle sedi internazionali le iniziative di competenza per rivedere l'accordo nel senso di chiarire che il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato non sia considerato crimine di aggressione quando lo stesso è messo in atto per proteggere i confini di un altro Stato da flussi migratori irregolari e per contrastare il traffico di esseri umani.
9/2332/3. Bignami, Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):Corte penale internazionale
intervento militare
lotta contro la criminalita'