ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03431-AR/056

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 642 del 21/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: POTENTI MANFREDI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 21/02/2022


Stato iter:
22/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/02/2022
Resoconto POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER
 
PARERE GOVERNO 21/02/2022
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/02/2022

ACCOLTO IL 21/02/2022

PARERE GOVERNO IL 21/02/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 21/02/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/02/2022

CONCLUSO IL 22/02/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03431-AR/056
presentato da
POTENTI Manfredi
testo presentato
Lunedì 21 febbraio 2022
modificato
Martedì 22 febbraio 2022, seduta n. 643

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;

    le tre Sezioni distaccate dei Tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto, Livorno rispettivamente, presso le isole di Lipari, Ischia e Portoferraio, sono attualmente in regime di proroga, con di prossima scadenza al 31 dicembre 2021. Le tre sedi giudiziarie sono state oggetto dapprima della generalizzata soppressione operata decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 e, successivamente, del loro temporaneo ripristino, sulla scorta di vibranti proteste di quelle comunità. Si tratta infatti di servizi essenziali per garantire un effettivo accesso alla giustizia ad intere comunità locali, residenti nelle isole minori;

    fino ad oggi le gravi conseguenze derivanti dalla soppressione delle sedi giudiziarie sono state evitate. Infatti, con tre diversi provvedimenti normativi si è dapprima legiferato il ripristino delle funzionalità giudiziarie dei Tribunali interessati fino al 31 dicembre 2016 (articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 14 del 2014) quindi, una ulteriore proroga, al 31 dicembre 2018 (con decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21) infine, il rinvio alla data di prossima scadenza, col decreto-legge n. 91 del 2018, milleproroghe 2018;

    la continua serie di proroghe così operate accrescono tuttavia le difficoltà operative per la non agevole azione da parte dei Presidenti dei Tribunali a poter distaccare o reintegrare personale con una piena funzionalità. Inoltre, la impossibilità di munire le sedi di idonei strumenti di lavoro o destinare alle predette sedi previsioni di spesa sulle infrastrutture;

    nel rapporto tra numero di abitanti delle isole interessate ed il carico delle pendenze giudiziarie, sono da rilevare tra gli affari generati da questi territori quelli che per varie ragioni sono trattati presso le sedi principali dei rispettivi Tribunali. Per esempio alcuni sono quelli per cui il Presidente del Tribunale, ha facoltà di legge di poter disporre la trattazione di udienze o di blocchi di procedimenti presso le sedi principali dei rispettivi Tribunali. Ed inoltre, vi sono da considerare i procedimenti monitori e i conseguenziali giudizi cognitivi di opposizione, i cautelari e i possessori ante causam, oltre che i procedimenti di esecuzione mobiliare e le relative cause di opposizione, nonché quelle di volontaria giurisdizione;

    per tutte e tre le sedi insulari si evidenziano poi gli effetti delle rispettive situazioni geografiche sulle esigenze di economicità, di certezza della pena e di celere definizione delle pendenze. Tra tutte, la inopportunità che le parti ed i testimoni, spesso organi di polizia, debbano impegnare intere giornate per raggiungere la sede dei Tribunali presso la terraferma o non possano farlo. Come noto, i collegamenti marittimi sono spesso, impediti o rallentati a causa delle avverse condizioni meteo. Tali accadimenti determinano ritardi e/o la impossibilità di vedere celebrate le udienze, con le ovvie ricadute che questi imprevisti possono determinare, in specie nella materia penale. Inoltre, il numero dei trasporti invernali disponibili è spesso insufficiente a garantire collegamenti con la terraferma;

    è consigliabile scongiurare definitivamente, attraverso la loro stabilizzazione, la chiusura delle dette sedi distaccate, ricordando come, in maniera del tutto inoppugnabile, la trattazione di prossimità degli affari giudiziari sia maggiormente rapida, così come dimostrano i tempi di definizione delle controversie nei Tribunali più piccoli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti anche di deroga ritenuti idonei per il mantenimento permanente delle attuali Sezioni distaccate dei Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto, Napoli e Livorno, presenti, rispettivamente, nelle isole di Lipari, Ischia ed Isola d'Elba.
9/3431-AR/56. Potenti, Ferri, Vitiello.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

udienza giudiziaria

accesso alla giustizia

procedura penale