ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03431-AR/151

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 642 del 21/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: APRILE NADIA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 21/02/2022


Stato iter:
22/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 21/02/2022
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 21/02/2022

PARERE GOVERNO IL 21/02/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 21/02/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/02/2022

CONCLUSO IL 22/02/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03431-AR/151
presentato da
APRILE Nadia
testo presentato
Lunedì 21 febbraio 2022
modificato
Martedì 22 febbraio 2022, seduta n. 643

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 3431 «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è emersa la necessità di rivedere alcune disposizioni in materia fiscale»;

    ed invero, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, sebbene contenga misure diversificate in materia fiscale, non affronta una problematica che interessa una moltitudine di contribuenti che svolgono attività professionali;

    il comma 8 dell'articolo 1 della legge 234 del 30.12.2021 ha, infatti, previsto che: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 dei 1997»;

    con specifico riguardo alla figura dei professionisti, tale previsione mette fine ad una querelle che ha dato origine a numerosi contenziosi;

    la poca chiarezza normativa in merito all'effettiva debenza dell'imposta regionale da parte di tale fascia di contribuenti, è stata, Infatti, oggetto di approfondito esame giurisprudenziale e concordi statuizioni delle Commissioni Tributarie hanno sancito la non debenza dell'IRAP da parte di coloro che svolgono la propria attività in assenza di un'autonoma organizzazione (requisito che per la Suprema Corte «... ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui». Sentenze Cass. Sez. Unite n. 12109, 12110, 12111 del 28 maggio 2009);

    con tali statuizioni, a coloro che hanno tempestivamente adito l'autorità Giudiziaria, è stato, quindi, riconosciuto il diritto ad ottenere il rimborso, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle somme versate a titolo di IRAP;

    è evidente come la previsione del richiamato comma 8 dell'articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021, con cui si è stabilito che solo a partire dal corrente anno i professionisti non saranno più soggetti al versamento dell'IRAP, senza tener conto della situazione pregressa, abbia creato una inaccettabile disparità di trattamento;

    ed invero, lo stesso professionista che dal 2022 potrà pacificamente ritenersi esentato dal versamento dell'IRAP, dovrà continuare a coltivare inutili e costosi ricorsi tributari per vedersi riconoscere tale diritto anche per gli anni precedenti;

    pertanto, sarebbe proficuo un intervento che preveda che, per le persone fisiche esercenti attività professionali, in assenza di autonoma organizzazione, la previsione di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021 abbia effetto retroattivo, fatte salve le prescrizioni già maturate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento che preveda che, per le persone fisiche esercenti attività professionali, in assenza di autonoma organizzazione, la previsione di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021, abbia effetto retroattivo, fatte salve le prescrizioni già maturate.
9/3431-AR/151. Aprile.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta locale

persona fisica

rimborso