ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03431-AR/120

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 642 del 21/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: RIBOLLA ALBERTO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 21/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FOGLIANI KETTY LEGA - SALVINI PREMIER 21/02/2022


Stato iter:
22/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 21/02/2022
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 21/02/2022

PARERE GOVERNO IL 21/02/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 21/02/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/02/2022

CONCLUSO IL 22/02/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03431-AR/120
presentato da
RIBOLLA Alberto
testo presentato
Lunedì 21 febbraio 2022
modificato
Martedì 22 febbraio 2022, seduta n. 643

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni di carattere urgente relative alla proroga di termini legislativi; l'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche al termine della quale ciascuna amministrazione doveva individuare quelle che dovevano essere alienate ai sensi della nuova normativa introdotta;

    la successiva legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, è poi intervenuta nuovamente sulle società a partecipazione pubblica e l'articolo 1, comma 723, in particolare, ha disapplicato, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria e il divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni per le società partecipate in utile nel triennio precedente;

    in seguito, l'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge di 23 luglio 2021, n. 106, ha aggiunto all'articolo 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016) un nuovo comma 5-ter, che prevede una proroga anche per l'anno 2022 della norma sopramenzionata che ha disapplicato fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria, nonché del divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione, ma soltanto nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

    si evidenzia, dunque, l'importanza per l'amministrazione pubblica di poter continuare a detenere le quote societarie di queste società in utile, garantendo in tal modo alle stesse di poter continuare nel piano di investimenti programmati che stanno producendo buoni risultati;

    la sopramenzionata tematica è già stata più volte sollevata dal Gruppo Lega nel corso di precedenti lavori parlamentari: si ricordi, da ultimo, la presentazione dell'ordine del giorno n. 9/3424/154 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (cosiddetta «legge di bilancio 2022»), accolto con parere favorevole,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un'ulteriore proroga del termine di cui in premessa al 31 dicembre 2022, entro cui le società partecipate in utile dovranno sottostare, anch'esse, all'obbligo di alienazione delle partecipazioni societarie pubbliche, al fine di consentire a tali società la possibilità di proseguire gli investimenti con un termine più lungo, quanto meno pluriennale.
9/3431-AR/120. Ribolla, Fogliani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti sociali

investimento