CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4660 |
Onorevoli Colleghi! — Il settore della sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC) è in continuo e profondo cambiamento, con un aumento costante della velocità con cui evolvono i trend crescenti e decrescenti; tuttavia, se osservati in modo trasversale, gli scenari del settore presentano indicatori comuni.
In termini statistici, il 2016 è stato l'anno in cui è stato rilevato il numero di attacchi informatici più alto di sempre e per la prima volta l'Italia è entrata nella top-ten di Paesi al mondo per gravità e per numero di attacchi subiti: alcune pubbliche amministrazioni, quali il Ministero della difesa e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono state colpite da campagne di advanced packaging tool (APT) internazionalmente note e un numero molto alto di aziende nazionali, senza distinzione di dimensione, ha dovuto affrontare attacchi di tipo ransomware o distributed denial-of-service (DDoS), cioè di interruzione distribuita del servizio.
Nel delineare il quadro annuale sullo stato dell'arte della sicurezza cibernetica in Italia, il rapporto del Clusit 2017 evidenzia anche come il settore delle piccole e medie imprese italiane (PMI) non possa più considerarsi
1. La presente legge ha la finalità di rafforzare la competitività tecnologica nel settore della sicurezza cibernetica, definita dall'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017, di seguito denominato «decreto 17 febbraio 2017», al fine di:
a) aumentare i livelli di sicurezza dalle minacce cibernetiche, definite dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto 17 febbraio 2017, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
b) accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione attraverso l'incentivo all'istituzione di start-up innovative e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore della sicurezza cibernetica.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai fini della presente legge si definiscono start-up innovative nel settore della sicurezza cibernetica le società che hanno come oggetto sociale esclusivo la ricerca e lo sviluppo di strumenti e di servizi orientati alla sicurezza cibernetica e alla sicurezza delle informazioni attraverso l'uso di tecnologie o lo sviluppo di software originali. Tali strumenti e servizi devono riguardare almeno una tra le seguenti funzioni:
a) raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni relative a minacce e vulnerabilità,
b) prevenzione, risposta e rimedio a incidenti informatici e a compromissioni di informazioni su reti e sistemi di comunicazione;
c) comunicazione e condivisione sicura, rispettando i criteri di identificazione, autenticazione, integrità, non ripudiabilità e confidenzialità delle informazioni riguardanti la sicurezza di sistemi e di piattaforme delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
d) prevenzione, gestione, analisi e valutazione del rischio relativo alla compromissione di informazioni nonché agli incidenti in sistemi e in piattaforme delle ICT;
e) integrazione e standardizzazione di protocolli di sistemi, tecnologie e servizi già esistenti operanti nelle funzioni indicate dalle lettere a) e seguenti;
f) promozione e sviluppo della cultura della sicurezza cibernetica.
2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile.
1. Alle società di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Le società di cui all'articolo 2, qualora siano costituite da persone fisiche che non hanno compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti dall'imposta di registro, dai diritti erariali e dalle tasse di concessione governativa.
3. Le scadenze previste per il versamento dei contributi previdenziali a carico
1. I costi delle società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile, delle reti di imprese, delle organizzazioni di produttori, nonché dei consorzi e delle società consortili, costituite anche in forma cooperativa, finalizzati allo studio di innovazioni tecnologiche da utilizzare per migliorare i propri sistemi di sicurezza cibernetica sostenuti nei confronti delle società di cui all'articolo 2, identificati mediante avviso di gara pubblicato nel sito web dell'ente che ha sostenuto i costi nell'osservanza del modello pubblicato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, sono assoggettati al regime fiscale e contabile dei costi in ricerca e sviluppo interni.
1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, predispone, d'intesa con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, campagne annuali per la promozione delle società di cui all'articolo 2 nel territorio
1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono un'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile alla quale le società di cui all'articolo 2 della presente legge devono essere iscritte per poter beneficiare della disciplina prevista dalla presente legge.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante della società di cui al citato articolo 2 e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
3. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, le società di cui all'articolo 2 della presente legge devono altresì presentare una domanda contenente le informazioni di cui all'articolo 25, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
1. Le società già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 possono richiedere l'iscrizione alla sezione speciale di cui all'articolo 6 se entro sessanta giorni dalla stessa data depositano presso l'ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesta il possesso dei citati requisiti.