CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4678 |
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge prevede l'inserimento in forma obbligatoria nei programmi scolastici, di ogni ordine e grado, della materia relativa all'educazione ambientale. Ormai è riconosciuto da tutti il ruolo fondamentale delle politiche ambientali per la salvaguardia della nostra salute e anche per lo sviluppo economico nazionale. La società civile esige prestazioni certe e garantiste da parte delle istituzioni. Sensibilizzare i giovani, sin dall'infanzia, sulle problematiche ambientali e rendere gli stessi informati sull'importanza della salvaguardia dell'ambiente rappresenta un obbligo importante delle istituzioni ai fini del mantenimento degli standard di qualità della vita in società.
Lo stato di degrado di alcune città è sotto gli occhi di tutti. Le cause si possono trovare nella mancanza di risorse finanziarie o nella cattiva amministrazione, ma spesso basterebbe un maggior senso civico per evitare il verificarsi di alcune gravi situazioni. Si tratta di norme comportamentali che dovrebbero diventare il modo di vivere del cittadino sin dalla tenera età e non obblighi di legge da imporre con sanzioni. Si pensi, ad esempio, al non buttare piccoli rifiuti per strada o alla raccolta differenziata, soprattutto delle plastiche, in tema di rifiuti: nonostante l'imposizione di sanzioni, da ultimo con l'articolo 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con l'articolo 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
1. Al fine di sensibilizzare i bambini e i giovani sulle problematiche ambientali e rendere gli stessi informati sull'importanza della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni ambientali e dell'utilizzazione razionale delle risorse naturali, nonché di renderli partecipi alla promozione della qualità della vita umana e dello sviluppo sostenibile, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'attuazione della propria autonomia organizzativa e didattica, di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, introducono l'insegnamento obbligatorio dell'educazione ambientale, per almeno 3 ore settimanali di didattica, laboratori e uscite formative.
2. L'insegnamento dell'educazione ambientale deve comunque esaminare le problematiche relative:
a) alla gestione dei rifiuti e alla raccolta differenziata, con particolare riferimento all'emergenza mondiale sull'inquinamento provocato dalle plastiche;
b) all'arresto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, con particolare riferimento al decoro urbano;
c) alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento alla riduzione dei consumi;
d) alla difesa del suolo, con particolare riferimento alla riduzione del consumo del suolo e del rischio idrogeologico nonché alla manutenzione dei corsi d'acqua;
e) alla tutela delle aree protette, con particolare riferimento all'importanza della conservazione della biodiversità.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
1. Al fine di rendere consapevoli i cittadini sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con le regioni, con gli enti locali, con le associazioni di protezione ambientale, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con le organizzazioni di volontariato, con i comitati e con le scuole locali attivi nell'educazione ambientale, attraverso appositi accordi con i gestori delle strade e delle autostrade comunali, provinciali, regionali e statali, da stipulare entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione contro l'abbandono dei rifiuti, con cartelloni inseriti nella segnaletica stradale verticale, anche attraverso l'utilizzo di immagini shock con avvertenze combinate relative alle conseguenze per l'ambiente e per la vita umana.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previste a legislazione vigente.