CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4505 |
Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge europea 2017 il Governo, nell'adempiere a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sottopone alle Camere le misure occorrenti, per l'anno in corso, allo scopo di adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione europea.
Nella Gazzetta Ufficiale n.158 dell'8 luglio 2016 è stata pubblicata la legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016), con la quale sono state definite 16 procedure avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, tra cui 4 procedure di infrazione, 10 casi di pre-contenzioso (EU-Pilot), una procedura di cooperazione per aiuti di Stato esistenti e una procedura in materia di aiuti di Stato.
Poiché residuano ancora procedure di pre-contenzioso e di contenzioso e sussiste la necessità di adottare in tempi brevi norme che consentano di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, occorre fare ricorso nuovamente allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012, al fine di conseguire l'obiettivo prioritario del Governo di ridurre ulteriormente il numero delle procedure di infrazione tuttora aperte nei confronti dell'Italia.
Sinteticamente, con il presente provvedimento il Governo intende:
chiudere 3 procedure di infrazione e 3 casi EU-Pilot;
superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU-pilot;
garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento.
Si illustrano di seguito i contenuti del disegno di legge, disposti in conformità alla struttura del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Il capo I contiene norme in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi.
L'articolo 1 reca disposizioni riguardanti l'iscrizione degli «avvocati stabiliti» nell'albo speciale degli avvocati patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori.
Gli «avvocati stabiliti» sono coloro che conseguono il proprio titolo abilitativo in un altro Stato membro ed esercitano stabilmente la professione in Italia.
La disposizione qui proposta si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, introdotta dalla legge n. 247 del 2012. L'attuazione della riforma forense ha prodotto un sostanziale disallineamento della disciplina relativa all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori applicabile agli avvocati che abbiano conseguito in Italia il titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 247 del 2012, rispetto alla disciplina prevista per l'iscrizione nel medesimo albo speciale dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 96 del 2001, applicabile agli avvocati stabiliti, iscritti nella sezione speciale dell'albo degli avvocati.
Allo stato attuale, i requisiti per l'iscrizione nell'albo speciale sono differenziati, essendo previsto per gli avvocati che abbiano conseguito in Italia il titolo abilitativo, sulla base del disposto dell'articolo 22 della legge n. 247 del 2012, che l'iscrizione nell'albo speciale possa essere richiesta al Consiglio nazionale forense (CNF) da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame di abilitazione presso le giurisdizioni superiori, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo, e da chi, avendo maturato un'anzianità di otto anni di iscrizione all'albo, successivamente abbia lodevolmente
Il capo II contiene due disposizioni in materia di giustizia e sicurezza.
L'articolo 3 reca disposizioni di attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia, volte a sanare il caso EU-Pilot 8184/15/JUST avviato dalla Commissione europea per incompleto recepimento di una decisione quadro che obbliga gli Stati membri a combattere e a sanzionare penalmente alcune forme ed espressioni di razzismo e di xenofobia al fine di contrastare in modo efficace il fenomeno, in allarmante aumento, dei comportamenti perpetrati per motivi di odio razzista (cosiddetto «hate speech»), concretantisi nella negazione di fatti storici incontrovertibili, anche mediante la diffusione per via telematica nella rete internet.
In particolare, il comma 1 interviene sulle fattispecie criminose individuate dall'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, al fine di punire espressamente le condotte di grave minimizzazione e di apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra,
Il capo III reca disposizioni in materia di fiscalità.
L'articolo 5 modifica la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), al fine di determinare l'archiviazione della procedura di infrazione 2013/4080 allo stadio di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. Con tale atto la Commissione europea aveva contestato alla Repubblica italiana il mancato rispetto degli obblighi imposti dall'articolo 183, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sostenendo che l'Italia facesse correre eccessivi rischi finanziari ai soggetti passivi in occasione del rimborso dell'imposta in eccesso. La portata delle contestazioni risulta ridimensionata a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dei rimborsi dell'IVA, in occasione della legge di delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23, in attuazione della quale, con l'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è stato modificato l'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).
Tuttavia, per le ipotesi residue in cui il soggetto che chiede il rimborso presenta profili di rischio e continua a essere tenuto a prestare una garanzia a tutela delle somme erogate, è necessario prevedere il versamento di una somma a titolo di ristoro delle spese sostenute, da effettuare quando sia stata definitivamente acclarata la spettanza del rimborso.
Il comma 1 riconosce una somma a ristoro forfetario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che, ai sensi delle nuove disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell'IVA.
Tale ristoro è fissato in misura pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia.
Nella norma proposta si stabilisce che detta somma sia versata quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta; nel caso di mancata emissione di un avviso di rettifica o di accertamento ciò si verifica alla scadenza del termine per l'emissione.
Per quanto riguarda la decorrenza della disposizione, il comma 2 prevede che la medesima si applichi a partire dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre del 2018.
La copertura degli oneri derivanti dalla disposizione è garantita mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
L'articolo 6, relativo alla disciplina dell'IVA nelle cessioni all'esportazione, intende ricondurre nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disciplina sulla non imponibilità dell'IVA nelle cessioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, che provvedono al trasporto e alla spedizione dei beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.
In particolare, con il comma 1 si propone di modificare l'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con l'inserimento della lettera b-bis), al fine di stabilire, per tali cessioni, una disciplina similare a quella già vigente per le cessioni all'esportazione con trasporto o spedizione a cura del cessionario non residente, di cui alla precedente lettera b) dello stesso comma, con un termine, tuttavia, esteso a centottanta giorni. Viene altresì esteso anche alle
articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 457 del 1997 (istituzione del RII), il quale stabilisce le modalità di svolgimento dei servizi di cabotaggio delle navi italiane adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali; con il richiamo si parificano le fattispecie qui indicate estendendo ad esse il medesimo trattamento sussistente per le navi di bandiera;
articolo 3 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 (legge regolatrice del contratto di arruolamento – contrattazione collettiva): il richiamo è finalizzato a estendere alle navi di bandiera di Stati europei, utilizzate dai soggetti di cui alla presente norma, le medesime condizioni per la determinazione dei contratti di arruolamento e dei contratti collettivi applicabili ai marittimi imbarcati sulle navi italiane adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali;
articolo 317 del codice della navigazione (composizione e forma minima dell'equipaggio) e articolo 426 del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice (potere del comandante di porto): il richiamo di tali disposizioni serve ad assicurare che gli equipaggi delle navi di bandiera di Stati europei, utilizzati dai soggetti di cui alle stesse norme abbiano la medesima consistenza numerica del personale prescritto per le navi di bandiera italiana impiegate per i traffici commerciali internazionali.
La copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni è garantita mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Il capo IV reca disposizioni in materia di lavoro.
L'articolo 8, relativo al trattamento economico degli ex lettori di lingua straniera in servizio presso le università statali, intende risolvere il caso EU-Pilot 2079/11/EMPL relativo alla ricostruzione di carriera dei lettori assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del «collaboratore esperto linguistico», regolata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico-amministrativo delle università.
La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenze del 26 giugno 2001 (causa C-212/99) e del 18 luglio 2006 (causa C-119/04), ha stabilito che i lettori avessero diritto al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, commisurato all'impegno orario effettivamente assolto, con attribuzione di scatti stipendiali a decorrere dalla data della presa di servizio e tenendo conto che l'impegno a tempo pieno corrisponde a 500 ore. I lettori attualmente in servizio nelle università statali sono circa 500, di cui circa 260 hanno un contenzioso pendente con gli atenei dai quali dipendono.
Il comma 1, applicando il giudicato europeo e quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, stanzia risorse aggiuntive sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), da destinare al cofinanziamento degli atenei per superare il contenzioso in
Il capo V reca disposizioni in materia di tutela della salute.
L'articolo 9, riguardante la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, prevede disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli
• allineare i poteri conferiti alla Commissione dalla nuova distinzione introdotta dal TFUE; la proposta è intesa a delineare il conferimento dei poteri alla Commissione nel nuovo contesto giuridico creato dal Trattato di Lisbona;
• tenere conto della nuova legislazione adottata nel frattempo, segnatamente per quanto riguarda l'alimentazione umana (la direttiva 2000/13/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002, il regolamento (CE) n. 882/2004, il regolamento (CE) n. 1332/2008 e il regolamento (CE) n. 1333/2008);
• adeguare i requisiti di composizione dei prodotti interessati alle norme internazionali
Obiettivo della direttiva oggetto di recepimento è dunque quello di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, nonché di uniformare le disposizioni vigenti nei singoli Stati alla legislazione generale dell'Unione e a quella internazionale.
Il presente articolo adegua la normativa vigente alle nuove disposizioni attualmente in vigore, anche in tema di etichettatura, contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011.
La disposizione proposta, per quanto riguarda gli allegati, rinvia al contenuto degli allegati alla direttiva, considerato che gli articoli 5 e 6 della direttiva stessa prevedono che, al fine di tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili e del progresso tecnico, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare le norme contenute negli allegati I e II, i quali stabiliscono, in particolare, i fattori essenziali di composizione delle caseine, i contaminanti, le impurità, i coadiuvanti tecnologici, le colture batteriche, gli ingredienti autorizzati e le caratteristiche organolettiche delle caseine.
Con l'articolo in esame, inoltre, si introduce una disciplina sanzionatoria al fine di adeguare l'importo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1988.
Il comma 1 definisce l'ambito oggettivo di applicazione della norma, ossia la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana nonché delle loro miscele.
Quanto al contenuto specifico dell'articolo, si rappresenta che il comma 2 introduce, secondo le indicazioni della direttiva, le definizioni di «caseina acida alimentare», di «caseina presamica alimentare» e di «caseinati alimentari».
Il comma 3 descrive le indicazioni obbligatorie che i prodotti qui contemplati devono riportare su imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili.
Il comma 4 individua le indicazioni che devono figurare in lingua italiana, potendo anche essere riportate in altra lingua.
Il comma 5 prevede, come indicato nella direttiva, la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie (quali l'indicazione del tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari, la quantità netta di prodotto espressa in chilogrammi, il nome o la ragione sociale dell'operatore del settore alimentare e l'indicazione del Paese di origine nel caso di provenienza da un Paese terzo), che potrebbero essere inserite solo nel documento di accompagnamento.
Il comma 6 prevede che, quando risulta superato il tenore minimo di proteine del latte, stabilito all'allegato I, sezione I, lettera a), punto 2, all'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e all'allegato II, lettera a), punto 2, della direttiva (UE) 2015/2203, è possibile indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti.
Il comma 7 detta una disposizione riguardante lo smaltimento delle scorte, prevedendo che i lotti di prodotto, fabbricati anteriormente all'entrata in vigore della legge e le etichette non conformi a quanto sancito dalla stessa potranno essere commercializzati fino al 31 dicembre 2018.
I commi 8, 9, 10 e 11 e 12 introducono norme sanzionatorie riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di tali prodotti, prevedendo tre ipotesi di illecito amministrativo, facendo salve le ipotesi in cui le condotte descritte integrino una fattispecie di illecito penale.
Si prevede, in particolare, che integri un illecito amministrativo la condotta di chi:
1) utilizza, per la preparazione di alimenti, caseine o caseinati che non rispondono ai requisiti previsti dalla direttiva: in tal caso è comminata la sanzione amministrativa
2) denomina le caseine o i caseinati, commercializzati per usi diversi, in modo tale da indurre in errore il consumatore sul loro effettivo uso: in tal caso è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000;
3) pone in commercio, con le denominazioni indicate nel comma 2 ovvero con altre denominazioni similari che possono indurre in errore l'acquirente, prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti: in tal caso è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000;
4) pone in commercio i prodotti di cui al comma 2, aventi i requisiti stabiliti, con una denominazione comunque diversa da quelle prescritte: in tal caso è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500;
5) viola le disposizioni stabilite nel comma 3 relative alle indicazioni obbligatorie che devono essere apposte su imballaggi, recipienti, etichette o documenti: in tal caso è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro 5.000.
I commi 13 e 14 individuano le autorità competenti ad accertare le violazioni e a irrogare le sanzioni previste. A livello nazionale, le autorità competenti a effettuare tali attività sono il Ministero della salute, per la parte relativa alla sicurezza alimentare, e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la parte relativa ai controlli qualitativi e quantitativi. A livello territoriale, le autorità competenti sono le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali. Le amministrazioni svolgeranno tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il comma 16 dispone l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 180, con il quale era stata recepita la direttiva 83/417/CEE, ora abrogata dalla direttiva (UE) 2015/2203.
Il capo VI reca disposizioni in materia di tutela dell'ambiente.
L'articolo 10, in materia di tutela delle acque, reca modifiche all'articolo 78-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che definisce i requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi delle acque.
La disposizione è finalizzata a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15/ENVI relative alla non corretta applicazione, a livello nazionale, della direttiva 2009/90/CE, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Detta direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219.
L'intervento è volto ad assicurare l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico (previsto all'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE), dei dati di monitoraggio delle sostanze chimiche e, di conseguenza, dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali.
Il decreto legislativo n. 219 del 2010, che integra l'articolo 78 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha attribuito alle regioni, attraverso le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA), la facoltà di scelta delle migliori tecniche disponibili (mtd) per il monitoraggio delle sostanze chimiche. In alcuni casi, però, l'applicazione di diversi metodi di analisi sullo stesso corpo idrico comune a più regioni ha portato a risultati diversi e incoerenti tra le diverse regioni ricadenti nel medesimo distretto. Pertanto la norma prevede che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l'uniformità nei metodi di analisi utilizzati e l'intercomparabilità dei dati del monitoraggio.
A tale fine, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) dovrà rendere disponibile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'elenco dei laboratori del sistema agenziale presso i quali le regioni e le province autonome dovranno far analizzare i dati del
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, responsabile dell'attività di indirizzo e di coordinamento effettuata anche attraverso l'emanazione della normativa tecnica di settore;
le regioni e le province autonome, responsabili dell'attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee ricadenti nel territorio di loro competenza;
le autorità di bacino distrettuali, responsabili dell'attività di pianificazione dei distretti idrografici e dell'adozione del piano di gestione.
Dalla norma proposta non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività da porre in essere a seguito delle intese che le autorità di bacino distrettuali sono tenute a promuovere con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza rientrano nelle competenze istituzionali dei soggetti interessati dalla disposizione in esame.
L'articolo 11, in materia di acque reflue urbane, modifica la tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la quale fissa limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili.
La disposizione è finalizzata a garantire una corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, che, all'articolo 5, paragrafo 2, stabilisce: «Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.». Secondo la direttiva, dunque, per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, l'elemento discriminante per l'applicazione dei limiti di emissione previsti non è la potenzialità dell'impianto, bensì il carico inquinante generato dall'agglomerato, espresso in abitanti equivalenti (a.e.).
Nella tabella in questione si fa attualmente riferimento, ai fini dell'applicazione dei limiti di emissione – fosforo totale o azoto totale, alla «potenzialità impianto in a.e.» Pertanto, ad oggi, tali limiti si applicano soltanto agli impianti di depurazione aventi una potenzialità a partire da 10.000 a.e.
Il riferimento, nella Tabella 2, alla «potenzialità impianto in a.e.», contestato solo informalmente dalla Commissione europea nell'ambito delle procedure di infrazione avviate sulle acque reflue urbane (procedure di infrazione nn. 2004/2034, 2009/2034 e 2014/2059), ha determinato, in diversi casi, una non corretta applicazione della direttiva 91/271/CE.
Pertanto con il presente articolo si sostituisce l'intestazione della predetta tabella, al fine di monitorare i limiti di emissione indicati per l'azoto totale o il fosforo
Il capo VII contiene disposizioni di altra natura.
L'articolo 12 modifica la disciplina prevista dalla legge n. 234 del 2012, al fine di garantire il corretto e tempestivo recepimento degli atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del TFUE e di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente di formazione di tali atti.
Con la lettera a) del comma 1 si modifica l'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, relativo ai contenuti della relazione illustrativa che correda la legge di delegazione europea, con l'obiettivo di fornire al Parlamento un'informativa sulle direttive che attribuiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati (cosiddette «direttive deleganti»).
Considerato che il Parlamento è escluso dal circuito informativo europeo di approvazione dei successivi atti delegati, in quanto essi non sono atti legislativi europei e, quindi, non sono trasmessi ai Parlamenti nazionali ai sensi dei protocolli 1 e 2 allegati ai Trattati sull'Unione europea, l'informativa prevista nella relazione illustrativa della legge di delegazione europea potrà costituire il presupposto per individuare, con il necessario anticipo, gli ambiti più rilevanti in cui occorrerà rafforzare la collaborazione tra il Governo e il Parlamento nella fase ascendente degli atti delegati adottati dalla Commissione europea. La modifica consentirà, inoltre, al Parlamento di indicare al Governo quali, tra le direttive delegate che saranno successivamente adottate sulla base degli atti deleganti indicati nella predetta relazione illustrativa, dovranno essere recepite nell'ordinamento nazionale con decreto legislativo, nel rispetto dei tempi e delle procedure previsti dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012.
Con la lettera b) si integra l'articolo 31, comma 6, della legge n. 234 del 2012, al fine di prevedere che gli atti delegati, qualora abbiano un contenuto meramente tecnico, possano essere recepiti con decreto ministeriale.
Attualmente l'articolo 31, comma 6, stabilisce che il recepimento degli atti delegati avvenga mediante decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi già adottati per il recepimento delle direttive deleganti, con una procedura che prevede anche l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Tuttavia tale iter procedurale appare, in molti casi, eccessivamente oneroso e non consente di rispettare il termine di recepimento fissato nelle singole direttive delegate.
Infatti, ai sensi del citato articolo 290 del TFUE, gli atti delegati integrano o modificano determinati elementi non essenziali di precedenti atti legislativi e, quindi, il loro contenuto è molto spesso meramente tecnico, limitandosi a una modifica
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
L'intervento normativo ha come obiettivo quello di adeguare l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
È necessario provvedere sia per risolvere 3 procedure di infrazione e 3 casi pilota, avviati dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano, sia per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea e prevenire così contestazioni sulla non conformità della legislazione nazionale con il diritto europeo.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
L'intervento normativo s'inquadra nell'ambito degli strumenti previsti per consentire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, in esecuzione dell'obbligo posto dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il disegno di legge modifica e integra talune vigenti disposizioni di livello primario al fine di adeguarne i contenuti al diritto dell'Unione europea, intervenendo, in particolare, nei seguenti settori:
1) libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi (articoli 1 e 2);
2) giustizia (articoli 3 e 4);
3) fiscalità (articoli 5, 6 e 7);
4) lavoro (articolo 8);
5) salute (articolo 9);
6) ambiente (articoli 10 e 11).
Esso reca anche altre disposizioni.
L'articolo 12 modifica la legge 24 dicembre 2012, n. 234, per quanto riguarda il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
L'articolo 13 reca norme in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sia in relazione al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni.
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
Le disposizioni contenute nel disegno di legge sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, come di seguito specificato.
L'articolo 1, relativo agli avvocati stabiliti, non presenta aspetti di incompatibilità con le competenze costituzionali e le funzioni delle regioni, in quanto incide sulla materia delle professioni, di competenza legislativa concorrente, individuando i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale e, quindi, nei limiti riservati allo Stato, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale.
L'articolo 2, recante norme in materia di tracciabilità dei farmaci veterinari, è compatibile, in quanto è predisposto per assicurare un maggior livello di tutela della salute pubblica e risponde a esigenze di uniformità della disciplina a livello nazionale.
L'articolo 3, relativo alle fattispecie criminose concernenti il razzismo e la xenofobia, è compatibile, in quanto attiene all'ordinamento penale, materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
L'articolo 4, che concerne la disciplina transitoria di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, è compatibile, in quanto afferisce alla materia dell'ordinamento civile e penale, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
L'articolo 5, che reca disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), è compatibile con il riparto di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni sul coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
L'articolo 6, relativo al regime di non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione, è compatibile con il riparto di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni sul coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
L'articolo 7, che reca agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei Registri dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è anch'esso compatibile con il riparto di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni sul coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
L'articolo 8, che reca disposizioni relative al riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera, è compatibile, in
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Le norme contenute nel provvedimento sono compatibili con i princìpi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Nel disegno di legge non sono contenute norme di delegificazione.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Con riguardo alla materia oggetto dell'articolo 3, concernente la lotta contro il razzismo e la xenofobia, risultano all'esame del Parlamento i seguenti progetti di legge:
- atto Senato n. 2471, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003», di iniziativa governativa, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati (atto Camera n. 3084) in data 6 luglio 2016 e trasmesso il 12 luglio 2016 al Senato della Repubblica, ove non è ancora iniziato l'esame;
- atto Camera n. 1301, recante «Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, recante ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale», di iniziativa parlamentare (Santerini ed altri), il cui esame alla Camera dei deputati non è ancora iniziato.
Con riguardo alla materia di cui all'articolo 11, relativo alle acque reflue urbane, è stata recentemente approvata dal Parlamento la legge 27 febbraio 2017, n. 18, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», che all'articolo 2 reca disposizioni per la risoluzione delle procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 in tema di realizzazione e adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione.
Quanto ai restanti articoli, non sussistono progetti di legge, attualmente all'esame del Parlamento, vertenti su materie analoghe.
9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Con riguardo all'articolo 1, il tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con ordinanza del 29 dicembre 2016, ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 2, della legge n. 247 del 2012, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, in ragione della disparità di trattamento dell'avvocato che abbia conseguito in Italia il titolo abilitativo rispetto all'avvocato stabilito, essendo al primo preclusa la possibilità, prevista per il secondo, di iscriversi all'albo speciale dopo dodici anni di attività.
Quanto ai restanti articoli non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del disegno di legge.
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE
10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.
11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Di seguito si elencano le procedure d'infrazione e i casi EU-Pilot che il disegno di legge è deputato a risolvere:
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Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale |
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Disciplina transitoria di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti |
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Disposizioni in materia di rimborsi IVA |
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Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei Registri dei Paesi dell'Unione europea o dello SEE |
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Disposizioni relative al riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera |
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Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 |
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Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche |
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12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
Il provvedimento è compatibile con gli obblighi internazionali.
L'articolo 3 reca disposizioni di attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia, che obbliga gli Stati membri a combattere e a sanzionare penalmente alcune forme ed espressioni di razzismo e di xenofobia al fine di contrastare in modo efficace il fenomeno, in allarmante aumento, dei comportamenti perpetrati per motivi di odio razzista (cosiddetto «hate speech»), concretantisi nella negazione di fatti storici incontrovertibili, anche mediante la diffusione per via telematica sulla rete internet.
Le misure previste intendono punire l'incitamento all'odio nei casi previsti dallo Human Rights Council dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) in materia di protezione del diritto alla libera espressione.
La stessa Unione europea ha stabilito che norme del tipo di quelle previste dalla citata decisione rispettano i diritti fondamentali e sono conformi ai princìpi riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea (TCE) e, comunque, dalle Convenzioni poste a tutela dei diritti umani e di libertà.
L'Italia peraltro, come gli altri Paesi membri, è impegnata a riconoscere e a sanzionare i crimini dell'odio in quanto tali, cioè basati
13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Con riferimento all'articolo 4, relativo alla disciplina transitoria di accesso al fondo per le vittime di reati intenzionali violenti, si segnala che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza dell'11 ottobre 2016, pronunciata a seguito del ricorso proposto dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (C-601/14), ha statuito che l'Italia, non avendo adottato tutte le misure per garantire l'esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, è venuta meno all'obbligo a essa incombente in forza dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE. La Corte non ha potuto tenere conto delle nuove norme di attuazione della direttiva, contenute nella legge europea 2015-2016 (legge n. 170 del 2016), in quanto intervenute successivamente alla proposizione del ricorso, mentre l'inadempimento si è cristallizzato con l'adozione del parere motivato.
Con riferimento all'articolo 8, la Corte di giustizia delle Comunità europee, nelle sentenze del 26 giugno 2001 (causa C-212/99) e del 18 luglio 2006 (causa C-119/04, ai sensi dell'articolo 228 del TCE) ha stabilito che gli ex lettori di lingua straniera hanno diritto al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, commisurato all'impegno orario effettivamente assolto, con attribuzione di scatti stipendiali a decorrere dalla data della presa di servizio e tenendo conto che l'impegno a tempo pieno corrisponde a 500 ore. La Corte ha condannato l'Italia per non aver adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per assicurare il riconoscimento agli ex lettori dei diritti acquisiti.
Con la sentenza del 15 maggio 2008, resa nella causa di rinvio pregiudiziale C-276/07, la Corte di giustizia ha affermato che, nell'ambito della sostituzione di un contratto di lavoro a tempo determinato come lettore di scambio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre, non può essere negato il riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla data della sua prima assunzione.
14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
Non sono emerse indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sui medesimi oggetti da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
L'articolo 9, relativo alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana, introduce, in conformità alla direttiva (UE) 2015/2203,
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per la maggior parte delle disposizioni del disegno di legge.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del disegno di legge.
L'articolo 9, comma 16, in materia di caseine e caseinati destinati all'alimentazione umana, abroga espressamente il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 180, recante «Attuazione della direttiva CEE n. 83/417 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
L'articolo 4 ha effetti retroattivi in quanto estende la disciplina relativa all'accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, prevista dagli articoli da 11 a 16 della legge n. 122 del 2016 (legge europea 2015-2016) alle fattispecie precedenti all'entrata in vigore di tale legge e, dunque, consente di ottenere l'indennizzo a chiunque è stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005.
Non sussistono nel disegno di legge altre disposizioni aventi effetto retroattivo né disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non risulta la presenza di deleghe aperte sulle materie oggetto del disegno di legge.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
L'articolo 7, relativo alle agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei Registri dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, prevede, al comma 3, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in esso contenute.
L'articolo 8, recante disposizioni relative al riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera, prevede, al comma 2, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, è predisposto uno schema tipo per la definizione, a livello di singolo ateneo, di contratti integrativi di sede, nonché per la determinazione dei criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2017 avranno perfezionato i relativi contratti integrativi.
I termini previsti dalle suddette disposizioni risultano congrui.
Le altre disposizioni contenute nel disegno di legge non richiedono l'adozione di successivi atti attuativi di natura normativa.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.
Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati, nei diversi settori d'intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili presso amministrazioni ed enti pubblici.
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, è sostituito dal seguente:
«2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1 può essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, conservano l'iscrizione. Possono altresì chiedere di essere iscritti nella stessa sezione speciale coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa vigente prima della medesima data.
1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari nonché i medici veterinari attraverso la prescrizione del medicinale veterinario inseriscono nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, le seguenti informazioni, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute:
a) l'inizio dell'attività di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione;
b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari.
2-ter. L'attività di tenuta e di aggiornamento della banca dati di cui al comma 2-bis è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
b) all'articolo 118, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la prescrizione dei medicinali veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».
1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, dopo le parole: «si fondano in tutto o in parte sulla negazione» sono inserite le seguenti: «, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia».
2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-duodecies è inserito il seguente:
«Art. 25-terdecies. – (Razzismo e xenofobia). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».
1. L'indennizzo previsto dal capo III, sezione II, della legge 7 luglio 2016, n. 122, spetta anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente
1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 38-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma, è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di
1. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale».
2. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre
1. Dal periodo d'imposta a decorrere dal quale entra in vigore il decreto di cui al comma 3 del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 155, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dall'articolo 317 del codice della navigazione e dall'articolo 426 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno
1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2017 perfezionano i relativi contratti integrativi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 8.705.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede, quanto
1. Il presente articolo disciplina la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) «caseina acida alimentare»: il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo acido precipitato del latte scremato o di altri prodotti ottenuti dal latte, di cui all'allegato I, sezione I, della direttiva (UE)
b) «caseina presamica alimentare»: il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo del latte scremato o di altri prodotti ottenuti dal latte; il coagulo è ottenuto dalla reazione del presame o di altri enzimi coagulanti, di cui all'allegato I, sezione II, della direttiva (UE) 2015/2203;
c) «caseinati alimentari»: i prodotti del latte ottenuti dall'azione della caseina alimentare o dal coagulo della cagliata della caseina alimentare con agenti neutralizzanti, seguita da essiccatura, di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2203.
3. I prodotti disciplinati dal presente articolo, fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette le seguenti indicazioni in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili:
a) la denominazione stabilita per i prodotti lattiero-caseari ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo, seguita, per i caseinati alimentari, dall'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203;
b) per i prodotti commercializzati in miscele:
1) la dicitura «miscela di», seguita dall'indicazione dei vari prodotti di cui la miscela è composta, in ordine ponderale decrescente;
2) per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203;
3) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari;
c) la quantità netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in grammi;
d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore alimentare non è stabilito nell'Unione europea, dell'importatore nel mercato dell'Unione;
e) per i prodotti importati da Stati terzi, l'indicazione dello Stato d'origine;
f) l'identificazione della partita dei prodotti o la data di produzione.
4. Le diciture di cui al comma 3, lettere a), b), e) e f), devono essere riportate in lingua italiana; le stesse indicazioni possono essere altresì riportate anche in altra lingua.
5. Possono essere riportate soltanto sui documenti di accompagnamento le indicazioni di cui al comma 3, lettere b), numero 3), c), d) ed e).
6. Quando risulta superato il tenore minimo di proteine del latte stabilito nell'allegato I, sezione I, lettera a), punto 2, nell'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e nell'allegato II, lettera a), punto 2, della direttiva (UE) 2015/2203, è consentito indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti.
7. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette non conformi a quanto stabilito dal presente articolo possono essere commercializzati fino alla data del 31 dicembre 2018 purché siano conformi alla normativa previgente.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza per la preparazione di alimenti le caseine e i caseinati che non soddisfano le norme stabilite nell'allegato I, sezione I, lettere b) e c), nell'allegato I, sezione II, lettere b) e c), o nell'allegato II, lettere b) e c), della direttiva (UE) 2015/2203 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque denomina ed etichetta le caseine e i caseinati, legalmente commercializzati per usi non alimentari, in modo da indurre l'acquirente in errore sulla loro natura o qualità o sull'uso al quale sono destinati è
1. All'articolo 78-sexies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le autorità di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ISPRA rende disponibile mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei laboratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui al paragrafo A.2.8-bis dell'allegato 1».
1. Nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili», le parole: «Potenzialità impianto in A.E.» sono sostituite dalle seguenti: «Carico generato dall'agglomerato in A.E.».
2. Le eventuali ulteriori attività derivanti da quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 1 sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio degli organi
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 7, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
b) all'articolo 31, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici».
1. L'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna è calcolata ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 6, della legge 21 luglio 2016, n. 145.
2. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 1 è subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna dell'Unione europea con le procedure previste
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad esclusione degli articoli 4, 5, 7 e 8, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.