XVII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3665
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DADONE, DA VILLA, ALBERTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CECCONI, COLONNESE, CORDA, COZZOLINO, DAGA, D'AMBROSIO, DEL GROSSO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, SILVIA GIORDANO, GRILLO, LOREFICE, MANTERO, NUTI, PARENTELA, PESCO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SPESSOTTO, TERZONI, TONINELLI, VACCA, VILLAROSA
Modifica all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum
Presentata il 9 marzo 2016
Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge si intende estendere la platea di figure legittimate ad autenticare le firme per la presentazione delle liste elettorali e delle candidature nonché per la richiesta dello svolgimento di referendum.
I cambiamenti epocali apportati dalle nuove tecnologie, da una fitta rete virtuale sempre più speculare a quella reale, permettono oggi più di ieri di avvicinarsi al principio di democrazia diretta, partecipativa e attiva. Per permettere ciò bisogna partire dalla base ovvero dalla genesi, intesa sotto il profilo amministrativo e procedurale, della partecipazione politica e della competizione elettorale, punto di origine della democrazia e dello Stato di diritto.
Il numero di casi riguardanti firme false ed elezioni invalidate è aumentato
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nel corso degli anni non perché si è progressivamente ampliato il numero di soggetti competenti ad autenticare le firme per la presentazione di liste elettorali e di candidature, come sostenuto da qualcuno, ma perché rispetto alla richiesta di partecipazione elettorale e referendaria sono persino troppo ridotte le figure che hanno competenza in materia di autenticazione.
Oggi per chi non è parte integrante o tangenziale di realtà politiche e partitiche radicate, già presenti nelle istituzioni e nel territorio, strutturate e ben pratiche del funzionamento amministrativo propedeutico allo svolgimento di elezioni, si consideri, per esempio, la raccolta di firme a sostegno di liste e candidati, è pressoché impossibile accedere persino alla fase di competizione elettorale. Tale difficoltà, d'altronde, è ancora maggiore nel caso delle richieste referendarie, in cui sono più unici che rari i casi di sostegno esterno, ancorché disinteressato, da parte di partiti politici strutturati e radicati alle battaglie di comunità e di segmenti sociali attivi.
Si ritiene, quindi, che ampliare il numero di soggetti legittimati ad autenticare le firme potrà rendere più accessibile per i cittadini, organizzati in realtà politiche, civiche, associazionistiche e movimentistiche non necessariamente strutturate, composite e complesse, partecipare alle competizioni elettorali e ricorrere allo strumento referendario nel rispetto dei propri diritti e nella prospettiva di una democrazia realmente partecipata.
Una democrazia diretta, decentrata e accessibile che permetta a ciascun cittadino l'impegno in prima persona al di là di obsoleti ostacoli burocratici e amministrativi, rispettando comunque la necessità di individuare procedure chiare e verificabili da parte delle autorità competenti.
La presente proposta di legge si compone di un solo articolo che modifica la normativa vigente in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per l'elezione della Camera dei deputati e delle amministrazioni comunali, comprese le città metropolitane, nonché per la richiesta di svolgimento di referendum. In particolare, si sostituisce il comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, coordinandolo con le novità disposte dalla riforma relativa alle province e aggiungendo a quelli già previsti i seguenti soggetti: i funzionari e i consiglieri regionali, gli avvocati, successivamente a comunicazione di disponibilità al proprio ordine professionale e comunicazione al tribunale del luogo in cui hanno il domicilio professionale e i funzionari amministrativi in servizio che comunichino la propria disponibilità al sindaco o al presidente della regione.
L'indicazione degli avvocati come soggetti competenti all'autenticazione delle sottoscrizioni per la presentazione di liste elettorali, candidature e richieste referendarie appare, tra l'altro, coerente con il potere agli stessi riconosciuto di autenticare le firme dei propri clienti, nonché con lo sviluppo recente, avvenuto a opera del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2014, che attribuisce agli avvocati la potestà di attestare la conformità delle copie di atti processuali, al pari dei funzionali dei tribunali, e in analogia ai notai.
L'occasione è altresì propizia per introdurre una nuova modalità di sottoscrizione da parte dei cittadini, tramite la firma digitale, da apporre on line direttamente nei siti internet istituzionali. Le modalità tecniche per tale applicazione sono demandate a un successivo decreto interministeriale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dai seguenti:
«1. Per l'autenticazione delle firme finalizzate alla presentazione di liste elettorali e candidature e alla richiesta di referendum, sono competenti i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello dei tribunali, gli avvocati che comunichino la propria disponibilità all'ordine professionale, i segretari delle procure della Repubblica, i sindaci, gli assessori comunali, i presidenti dei consigli comunali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali e municipali, i segretari comunali e i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della regione, nonché i presidenti di seggio elettorale regolarmente iscritti nell'apposito elenco delle persone idonee alla funzione o nominati direttamente dal presidente della corte d'appello competente per territorio.
1-bis. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al comma 1 i consiglieri regionali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della regione e al sindaco.
1-ter. Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale, Carta nazionale dei servizi o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni».