CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A |
La I Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 1512 Meta e abbinate, recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;
rilevato che il progetto di legge in esame reca prevalentemente disposizioni in tema di sicurezza stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
rilevato, altresì, che, per quanto concerne la disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra nella competenza a porre i precetti della cui violazione si tratta (Corte Cost. n. 428 del 2004; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 106 del 2006, n. 384 del 2005, n. 50 del 2005; n. 12 del 2004) e sottolineato che, per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (sentenza n. 428/2004);
evidenziato che l'articolo 11 stabilisce un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto responsabile di omicidio che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti, si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale;
ricordato, al riguardo, che può assumere rilievo il rispetto dell'articolo 16 della Costituzione relativo alla libertà di circolazione e che sul punto la Corte costituzionale, sia pure con un intervento risalente (sentenza n. 6/1962), ha affermato che «poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: di modo che la patente, come è concessa caso per caso in applicazione d'una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di circolazione costituzionalmente garantita»,
esprime
La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 1512 Meta e abbinate, recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;
rilevato che:
a) gli articoli 11 e 12 introducono il cosiddetto «ergastolo della patente», quale sanzione amministrativa accessoria relativa al reato di omicidio colposo aggravato dall'avere il soggetto commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, trovandosi in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. c), del codice della strada) ovvero «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope» (articolo 589, terzo comma, c.p.);
b) nel dettaglio, l'articolo 11 inserisce il comma 3-ter.1 nell'articolo 219 del codice della strada (Revoca della patente di guida), che disciplina il potere prefettizio di emettere apposita ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura: la patente viene quindi «ritirata», in via provvisoria e cautelare, in attesa della pronuncia definitiva dell'autorità giudiziaria;
la disciplina vigente prevede una revoca «temporanea», poiché prima di poter conseguire una nuova patente occorre attendere tre anni in caso di violazione degli articoli 186, 186-bis e 187 c.s.: per quanto di interesse, tale sanzione accessoria si applica quando un soggetto in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero «in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope», provoca un «incidente stradale»; manca tuttavia un esplicito riferimento all'omicidio colposo aggravato;
il nuovo comma 3-ter.1, invece, introduce tale esplicito riferimento e recita: «Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida. Nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, non può conseguirla»;
dunque, per chi commette un omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589, terzo comma, c.p., si introduce una revoca «a tempo indeterminato» che può essere disposta dal prefetto; per chi commette tale reato non essendo provvisto di patente, si prevede, invece, il divieto di conseguirla;
tra i soggetti non provvisti di patente rientrano i minorenni: in merito a questo profilo applicativo della norma potrebbe essere opportuno un supplemento di riflessione, al fine di verificare se sia
c) l'articolo 12 modifica, invece, l'articolo 222 del codice della strada (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati), che attualmente disciplina il potere del giudice di disporre che il prefetto applichi in via definitiva la sanzione accessoria della revoca temporanea della patente;
l'articolo 224 del codice della strada definisce il procedimento e chiarisce quali siano i rapporti fra i poteri dell'autorità giudiziaria e quelli del prefetto, laddove stabilisce che: «Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca» (comma 2). Il prefetto quindi dispone il «ritiro» della patente in via provvisoria e cautelare, in attesa delle determinazioni del giudice (articolo 219 c.s.). In seguito, dopo l'accertamento giudiziario e la comunicazione del provvedimento del giudice, il prefetto, agendo quale organo di esecuzione, dispone la revoca in via definitiva (articolo 224 c.s.);
sotto il profilo sostanziale, l'articolo 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada stabilisce che la sanzione accessoria della revoca della patente si applichi in via definitiva se il giudice accerta che dal fatto derivino una lesione personale colposa grave o gravissima o l'omicidio colposo cagionati da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. c), c.s.) ovvero «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
si osserva, pertanto, come il vigente articolo 222 c.s. già preveda la revoca (sia pure temporanea) della patente per il caso di omicidio colposo aggravato di cui all'articolo 589, terzo comma, c.p. anche se l'articolo 222 del codice della strada non richiama espressamente la predetta disposizione del codice penale;
è in questo quadro normativo, dunque, che occorre valutare l'articolo 12 del provvedimento in esame, in base al quale: «In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;
per comprendere la ratio di questa disposizione occorre tenere conto del fatto, non infrequente nella pratica, che la revoca della patente viene elusa tramite il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato UE: in questo modo il soggetto destinatario di un provvedimento di revoca della patente conseguita in Italia, acquisisce
d) dunque, secondo le scelte operate dalla Commissione di merito, in caso di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589, terzo comma, c.p., il nuovo comma 3-ter.1 dell'articolo 219 c.s. prevede che il prefetto possa disporre in via provvisoria e cautelare la revoca della patente «a tempo indeterminato» (anziché, come previsto nella disciplina vigente, quella temporanea);
l'articolo 12 del provvedimento in esame, invece, attribuisce al giudice, all'esito di un più approfondito accertamento di natura giurisdizionale, il potere di disporre che il prefetto applichi in via definitiva la revoca (intesa come «ritiro») della patente a tempo indeterminato e vi affianchi il diverso e complementare provvedimento di inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, che avrà l'effetto di inibire la guida anche con patenti conseguite presso altri Stati appartenenti all'UE;
non si è ritenuto opportuno, in sostanza, che il prefetto, sulla base di un accertamento sommario o comunque non approfondito come quello giurisdizionale, applicasse direttamente e in via cautelare la sanzione dell'inibizione;
e) Con riferimento all'articolo 222 del codice della strada, come modificato dal provvedimento in esame, al fine di garantire la coerenza sistematica delle norme in questione ed il rispetto del principio di proporzionalità, appare necessario apportare all'articolo 12 talune modificazioni volte a chiarire che:
1) in caso di lesioni gravi o gravissime, quando il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, continua ad applicarsi la sanzione accessoria della revoca «temporanea» della patente;
2) in caso di omicidio colposo commesso dal soggetto che si trovi nelle predette condizioni di alterazione psico-fisica, la sanzione accessoria è quella della revoca della patente «a tempo indeterminato» di cui all'articolo 219, comma 3-ter.1, alla quale si affianca l'ulteriore sanzione, complementare, di inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato;
osservato che:
f) mentre l'articolo 589, terzo comma, lettera a), prevede un criterio oggettivo e tecnicamente misurabile per accertare il grado di responsabilità (il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. c), del codice della strada) ciò non accade per la lettera b) del medesimo comma, dove si richiede semplicemente che il soggetto si trovi «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope» nel momento in cui commette il fatto;
per quanto non sia questa la sede per affrontare il delicato e controverso problema dell'individuazione di parametri oggettivi per compiere gli «accertamenti tecnici» di cui all'articolo 187 del codice della strada, appare invece opportuno che la Commissione effettui un approfondimento in materia, al fine di individuare adeguate metodologie di accertamento dell'alterazione psico-fisica, anche rinviando ad una fonte normativa secondaria, adottata dai ministeri competenti, che definisca gli aspetti tecnici;
appare invece necessario evidenziare una questione eminentemente giuridica, più volte sollevata dalla stessa Corte di Cassazione;
la Suprema Corte ha infatti rilevato che: «a differenza dell'alcool, che viene velocemente assorbito dall'organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trovava al momento del fatto in stato di alterazione psico-fisica»;
la citata sentenza è esemplificativa di un orientamento che va consolidandosi e si riferisce specificamente all'articolo 187 c.s.; la relativa massima afferma che: «Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma che l'agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione» (Cass. n. 28170/2013);
in sostanza, secondo la Suprema Corte, l'alterazione psico-fisica deve essere considerata elemento costitutivo del reato, nonostante la formulazione non univoca della norma («Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica «dopo» aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»);
il principio, per quanto riferito, in questo caso specifico, all'articolo 187 c.p., deve essere esteso a tutte le norme analoghe che non esplicitano in modo chiaro e univoco che «l'alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» è elemento costitutivo della fattispecie, al fine di modificarne di conseguenza la formulazione;
si pensi allo stesso articolo 589, terzo comma, lettera b), c.p., e all'articolo 222, comma 2, quarto periodo, c.s., che si riferiscono al «soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti» senza contenere il riferimento testuale allo stato di alterazione psico-fisica;
in questi casi, come per l'articolo 187 c.s., appare opportuno evidenziare che lo stato di alterazione è elemento costitutivo del reato; ciò al fine di evitare applicazioni concrete delle citate disposizioni, di fronte alle quali si potrebbe ritenere sproporzionata l'applicazione delle sanzioni principali attualmente previste ed anche l'applicazione
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con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 12, il comma 1 sia sostituito dal seguente:
1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di cui all'articolo 219, comma 3-ter. In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente ai sensi dell'articolo 219, comma 3-ter.1 e di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;
2) all'articolo 589, comma 3, lettera b) del codice penale le parole «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti» siano sostituite con le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
3) all'articolo 187, comma 1, del codice della strada le parole «in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» siano sostituite con le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 11, con riferimento al minorenne sprovvisto di patente che commetta il reato ivi previsto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una sanzione che, tenendo conto del grado di maturità del soggetto, sia adeguatamente severa ma non a tempo indeterminato;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare adeguate metodologie di accertamento dell'alterazione psico-fisica, anche rinviando ad una fonte normativa secondaria, adottata dai ministeri competenti, che definisca gli aspetti tecnici.
La V Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 1512 Meta e abbinate, recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
l'attribuzione, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera a), di un'ulteriore quota – pari al 15 per cento del totale annuo dei proventi delle sanzioni di spettanza statale – al Ministero dell'interno comporterebbe il superamento del limite di assegnazione vigente e determinerebbe, quindi, effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
alle attività di cui agli articoli 6, comma 1, e 10, comma 1, lettera b), derivanti, rispettivamente, dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle relazioni sui proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada e dei dati sulle violazioni accertate, nonché dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'interno dei dati relativi, per ciascuna tipologia di infrazione, all'entità delle sanzioni per violazioni al predetto codice comminate nell'anno precedente, le citate Amministrazioni non possono fare fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente;
appare necessario introdurre una esplicita clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento
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con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
all'articolo 6, sopprimere il comma 1;
sopprimere l'articolo 10;
dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente: Art. 12-bis (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 1512 Meta e abbinate, recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;
rilevato positivamente come l'articolo 9 del provvedimento apporti alcune modifiche al codice della strada volte a superare definitivamente ogni ostacolo giuridico-normativo che ancora impedisce il pieno utilizzo dei dispositivi automatici per la rilevazione delle violazioni dell'obbligo di assicurazione RC auto, portando in tal modo a compimento il processo di rafforzamento degli strumenti di contrasto a tale grave fenomeno che era stato avviato dalla Commissione Finanze già nel corso della precedente legislatura;
segnalata peraltro, a tale riguardo, la necessità di coordinare le nuove previsioni con quelle già vigenti in materia, al fine di evitare sovrapposizioni,
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con la seguente osservazione:
con riferimento al comma 1 dell'articolo 9, il quale integra il dettato dell'articolo 201 del codice della strada al fine di inserire anche le violazioni dell'obbligo di assicurazione RC auto tra i casi in cui la contestazione immediata della violazione non è necessaria e può essere effettuata anche senza la presenza degli organi di polizia stradale, qualora l'accertamento avvenga attraverso dispositivi o apparecchiature omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dalla polizia stradale, riprendendo in parte il contenuto sostanziale dei vigenti commi
La VII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 1512 Meta e abbinate, recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione,
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con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la disciplina relativa alla revoca della patente di guida di cui all'articolo 11 del provvedimento in esame, riconsiderando la previsione di una pena accessoria permanente e prevedendo la possibilità di riacquisire l'abilitazione suddetta sulla base della partecipazione a percorsi rieducativi e formativi.
La VIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 1512 Meta e abbinate, recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;
considerato che:
non si riscontrano nel testo interventi di modifica del codice della strada rilevanti ai fini della diffusione della mobilità sostenibile;
nel parere reso dalla VIII Commissione in data 9 settembre scorso sul nuovo testo unificato n. 731 Velo ed altri e n. 1588 Governo era stato sottolineato che la mobilità urbana ed extraurbana costituisce certamente una fonte rilevante di pressione sull'ambiente, sulle risorse naturali e sul paesaggio, ma può essere declinata in maniera più sostenibile soprattutto per effetto delle politiche di miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano con particolare riferimento all'utenza vulnerabile;
rilevato che risulta soppresso l'articolo 8 relativo alla circolazione dei velocipedi, che avrebbe regolato la circolazione in doppio senso di circolazione delle biciclette nelle strade urbane in cui vige il limite di velocità dei 30 km/h e il senso unico di circolazione per i veicoli a motore, che sarebbe stato molto efficace per lo sviluppo della mobilità ciclistica nelle città, migliorando la qualità dell'aria e la sicurezza del traffico, come dimostrano autorevoli studi svolti;
valutata l'opportunità di sopprimere la norma del codice della strada che prevede l'obbligo per i ciclisti di poter circolare nella pista ciclabile, stante che gli infortuni al di fuori della pista ciclabile non risultano coperti,
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con la seguente condizione:
si reintroducano i contenuti dell'articolo 8.
La X Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 1512 Meta e abbinate, recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;
premesso che:
la proposta di legge impatta su uno dei settori industriali più strategici del nostro Paese, l'industria automobilistica, che conta all'incirca 1,2 milioni di addetti sul territorio, rappresenta il 16,5 per cento del gettito fiscale complessivo, pari al 4,5 per cento del PIL, che ha affrontato in questi anni una crisi senza precedenti di tutta la
in particolare, il comparto della produzione di rimorchi e semirimorchi pesanti e leggeri ha sofferto una gravissima crisi delle attività economiche e dei consumi, con perdite di fatturato prolungate e molto pesanti. Il mercato si è ridotto ad un terzo di quello che si registrava nel 2008 per i rimorchi pesanti (- 62,6 per cento per l'anno 2013 sul 2008) e a meno della metà per i rimorchi leggeri (-44,7 per cento nel 2013 sul 2008), con conseguenze gravissime per le aziende produttrici (come dimostra il caso CIR, il principale operatore nazionale del settore, il cui stato di crisi è in discussione in questi giorni al Ministero dello sviluppo economico), per l'indotto, per l'occupazione di settore e, non ultimo, per i livelli di sicurezza e di qualità ambientale sulle strade (si ricorda che il 67 per cento del parco rimorchi circolante ha oltre 10 anni di età);
in assenza di risorse pubbliche da destinare al sostegno del comparto servono misure di supporto indirette, che, senza comportare oneri a carico della finanza pubblica, siano in grado di rilanciare il settore e premiare i produttori e gli acquirenti che, nonostante la crisi, continuano ad investire in prodotti innovativi, anche a tutela dei livelli di sicurezza sulle strade e dei livelli di qualità dell'aria e dell'ambiente;
una di queste misure è rappresentata dall'incremento della velocità massima in autostrada dei convogli autovettura-rimorchio leggero (come le vetture che trainano le caravan) da 80 a 100 km/h. Tale previsione, oltre ad eliminare un problema di sicurezza stradale dato dall'intralcio alla fluidità del traffico che tali convogli oggi rappresentano, faciliterebbe l'utilizzo dei rimorchi leggeri per uso turistico con rilevanti conseguenze positive sullo sviluppo del mercato italiano di tali veicoli. Occorre segnalare che il limite di velocità di 80 km/h, previsto in Italia, non trova riscontro in Germania, Austria, Benelux e Francia, dove è stata da tempo modificata la disciplina della circolazione stradale nel senso qui indicato, con l'effetto di disincentivare i camperisti europei a viaggiare sulle strade italiane. Occorre altresì rilevare che la disposizione in questione risulterebbe conforme a quanto già previsto dalla direttiva 2007/46/CE, relativa alle omologazioni europee dei rimorchi, che già prevede una velocità massima per i rimorchi leggeri pari a 100 km/h.
Risulterebbe altresì opportuno prevedere l'aumento della tolleranza della massa massima consentita per gli autotreni e autoarticolati dotati di strumentazione di sicurezza. Il beneficio di tale norma ricadrebbe sul calcolo della massa massima consentita per possessori di autotreni e autoarticolati costituiti da un'unità motrice omologata Euro V o successivi e da una unità trainata, che, se provvisti delle dotazioni a fini di sicurezza o di riduzione dell'impatto ambientale rese progressivamente obbligatorie nel corso degli ultimi anni, potrebbero viaggiare con una massa complessiva non superiore del 10 per cento alla massa complessiva a pieno carico indicata nella
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con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 6, provveda la Commissione di merito ad anteporre il seguente comma: «01. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e 100 km/h, nel caso di treni, di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 54, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio di categoria O1 o O2, come definiti dal comma 2 dell'articolo 47»;
2) provveda la Commissione di merito a sostituire il comma 2 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con il seguente: «2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 metri, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filo snodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 metri; gli autotreni e i filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 metri in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 167 del codice della strada, che gli autotreni e autoarticolati costituiti da un'unità motrice omologata Euro V o successivi e dotata di controllo elettronico della stabilità, e da una unità trainata dotata di controllo elettronico della stabilità e di protezioni antincastro posteriori conformi a normativa comunitaria, possano circolare con una massa complessiva che non superi del 10 per cento la massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione. Le sanzioni previste dal comma 2 si applicano all'eccedenza rispetto al limite di cui al periodo precedente;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 3, comma 1, di sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la definitiva esportazione» sono inserite le seguenti: «per reimmatricolazione» e le parole da «restituendo» fino a «carta di circolazione» sono sostituite dalle seguenti: «restituendo le targhe, il certificato di
La XII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 1512 Meta e abbinate, recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;
atteso che con tale provvedimento la IX Commissione ha ritenuto che, nelle more della definizione della riforma del codice della strada secondo gli indirizzi contenuti nella delega ancora all'esame della medesima Commissione (n. 731), fosse necessario legiferare in ordine ad alcune questioni urgenti, che avrebbero potuto trovare soluzione con consenso unanime in sede legislativa;
considerato che l'articolo 7 rende possibile la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio, precisando che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi;
preso altresì atto a tale proposito della richiesta in questo senso proveniente da molti Comuni e dall'Anci di ripristinare la previsione – già contenuta nel testo del Comitato ristretto – volta a consentire la percorribilità nei due sensi per le biciclette delle strade urbane a senso unico con limite di velocità a 30 km orari, anche in considerazione dei numerosi studi europei che indicano i vantaggi di questa soluzione in termini di maggior sicurezza per gli utenti vulnerabili;
rilevato che l'articolo 11 prevede il divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto responsabile di omicidio che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale, prevedendo altresì un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo e che, conseguentemente, l'articolo 12 prevede una modifica dell'articolo 222 del codice della strada, prevedendo per tale soggetto un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato,
ritenuto che tali sanzioni siano di eccessiva gravità,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 7, valuti la Commissione di merito, dopo un maggiore approfondimento della questione, l'opportunità di reintrodurre la disposizione volta a disciplinare le condizioni per una possibile percorribilità nei due sensi per le biciclette delle strade urbane a senso unico con limite di velocità a 30 km orari;
b) agli articoli 11 e 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare un limite temporale alle sanzioni accessorie, in modo tale da non escludere la possibilità, socialmente sempre auspicabile anche sul piano della sicurezza, di favorire il recupero della persona oggetto di sanzioni penali a comportamenti socialmente corretti.
La XIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 1512 Meta e abbinate, recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;
tenuto conto che la proposta di modifica di cui all'articolo 4 sopprime la limitazione normativa contenuta al comma 2 dell'articolo 110 del codice della strada, che stabilisce che le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese
tenuto conto altresì che la previsione normativa che oggi si intende modificare era motivata dal regime degli sgravi fiscali per l'acquisto del gasolio a tasso agevolato, regime successivamente modificato per la parte relativa al possesso dei requisiti soggettivi
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La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 1512 Meta e abbinate, recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;
richiamato l'articolo 1 che introduce una specificazione del divieto previsto dall'articolo 16, comma 1 del codice della strada in materia di fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati;
osservato peraltro che il vigente articolo 16, comma 1 lettera a) prevede il divieto ai proprietari, o aventi diritto, dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
ritenuto opportuno in proposito procedere all'aggiornamento di tale disposizione che sembra porsi in contrasto con l'applicazione di nuove tecnologie di scavo, quali le micro-trincee, che, a ridotto impatto ambientale, consentono la posa della rete dei cavi della fibra ottica;
auspicato, infine, che si proceda ad una maggiore riflessione in merito alla sanzione prevista all'articolo 11, posto che l'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, avendo carattere
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con la seguente osservazione:
nell'ambito del divieto posto all'articolo 16, comma 1, lettera a) del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una specifica esclusione in favore delle escavazioni di micro-trincee per la rete della fibra ottica.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1512 Meta e abbinate, recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;
rilevato che il provvedimento interviene in una materia – quella della sicurezza stradale – che, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009), spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riconducibile alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione,
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con le seguenti osservazioni:
a) considerata la rilevanza che il tema della mobilità riveste per le autonomie territoriali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento anche misure volte a promuovere l'uso delle biciclette, favorendo la circolazione di queste ultime;
b) per le medesime ragioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli enti competenti per i diversi livelli
c) la Commissione di merito valuti infine l'opportunità di modificare anche l'articolo 185, comma 2, del codice della strada, al fine di prevedere che, in caso di sosta temporanea delle auto-caravan nelle aree adibite al parcheggio, anche nei centri abitati, sia consentito di tenere in funzione l'impianto interno per la conservazione di alimenti e l'impianto di riscaldamento.
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti.».
1. Al comma 2 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m».
1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
a) al comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone»;
b) al comma 4, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».
1. All'articolo 103 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «restituendo» fino a: «carta di circolazione» sono sostituite dalle seguenti: «restituendo le targhe, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, oppure trasmettendo copia della relativa denuncia di smarrimento, furto o distruzione»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In mancanza della documentazione di cui al comma 1, la comunicazione di definitiva esportazione è ammessa soltanto ove sia corredata di una certificazione, legalizzata se prescritto e debitamente tradotta, dell'autorità straniera o del soggetto straniero competenti nello Stato dove il veicolo è stato reimmatricolato o demolito, che attesta tali circostanze e che contiene il numero di targa o di telaio del veicolo interessato. In alternativa, nel caso di reimmatricolazione del veicolo esportato nello Stato estero, può
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 264 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per disciplinare, ai fini di garanzia e di monitoraggio, la procedura di comunicazione di esportazione definitiva, prevista dall'articolo 103 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal presente articolo, anche con riferimento ai veicoli non iscritti al pubblico registro automobilistico.
1. All'articolo 110 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
a) al comma 2, le parole: «a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «a nome di colui che si dichiari proprietario»;
b) il comma 4 è abrogato.
1. Dopo l'articolo 132 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 132-bis. – (Controlli e adempimenti relativi ai veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo). – 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 132, chiunque, essendo residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in altro Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo deve essere in grado di documentarne le regolari detenzione e circolazione, affinché esse non integrino l'elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia.
2. Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 1, si applica al conducente la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Alla violazione consegue il ritiro della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni. Dell'avvenuto ritiro viene data informazione
1. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
«4-bis. È consentita la sosta dei velocipedi sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, il velocipede in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e non deve essere collocato lungo i percorsi tattili per i disabili visivi».
1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, può essere consentita, se espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli. La facoltà di cui al periodo precedente è adeguatamente segnalata mediante l'aggiunta, ai segnali verticali di divieto e di obbligo generico, di un apposito pannello integrativo indicante l'eccezione per i velocipedi»;
b) al comma 9, dopo la parola: «loro» è inserita la seguente: «esclusivamente».
1. All'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
b) al comma 5-bis, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica causata
2. All'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
«3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida. Nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, non può conseguirla».
3. Al comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Se il fatto di cui al secondo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di cui all'articolo 219, comma 3-ter. In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente, ai sensi dell'articolo 219, comma 3-ter.1, del presente codice, e di inibizione definitiva alla guida sul territorio nazionale nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.».
4. All'articolo 589, terzo comma, numero 2), del codice penale, le parole: «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti» sono sostituite dalle seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione
1. I commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogati.
2. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, ivi compresi quelli di cui alle lettere e), f) e g), della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli ricavati dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La
documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora dal confronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), del presente articolo risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8».
3. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è abrogato.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.