CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2061 |
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende andare incontro alle richieste di razionalizzazione della spesa partendo dal processo di modernizzazione in atto nel Paese. In particolare si interviene in materia di rimborsi erogati dallo Stato a favore degli enti pubblici interessati alla pubblicazione di bandi di gara o concorsi.
Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito «codice», di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, istituiscono quella che viene comunemente chiamata pubblicità legale. Si tratta, in effetti, di denaro pubblico finalizzato al finanziamento della pubblicizzazione di bandi e di concorsi pubblicati da stazioni appaltanti pubbliche nelle testate giornalistiche a tiratura nazionale e locale. Ai sensi delle citate disposizioni, gli enti pubblici interessati sono obbligati a ricorrere a queste forme di pubblicizzazione a carico della finanza pubblica. Inoltre, il
a) l'articolo 66, comma 7, del codice prevede l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare un estratto dei bandi di gara in almeno due quotidiani a diffusione nazionale e in almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale;
b) l'articolo 32 della legge n. 69 del 2009 ha disposto che, dal 1o gennaio 2010, gli obblighi di pubblicità si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni nei propri siti informatici, e che, dal 1o gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale;
c) l'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 (legge anticorruzione) ha ribadito l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare nei propri siti web gli atti inerenti a procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici, ma ha anche richiamato il rispetto degli obblighi di pubblicità cartacea previsti dal codice;
d) l'articolo 34 del decreto-legge n. 179 del 2012 (decreto sviluppo-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, ha infine previsto a carico delle imprese aggiudicatarie, a partire dal 1o gennaio 2013, un obbligo di rimborso delle spese di pubblicazione dei bandi di gara sui quotidiani nazionali e locali. Più precisamente, prevede che le spese di pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del codice sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Risulta evidente che le diverse disposizioni intervenute avrebbero come minimo bisogno di un ulteriore intervento normativo che le coordini, anche in linea con le
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate all'abolizione dell'obbligatorietà di pubblicizzazione degli avvisi e dei bandi pubblici per estratto in almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e in almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire forme alternative di pubblicizzazione più efficaci e di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica da destinare ai comuni, con l'obiettivo di istituire o potenziare servizi integrativi nell'ambito della formazione scolastica e universitaria.
1. Ai fini di cui all'articolo 1, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 è sostituito dal seguente: «Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori, nell'albo della stazione appaltante e nei relativi siti informatici alla sezione «bandi e avvisi di gara»;
b) il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 è soppresso.
1. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente
a) promuovere la realizzazione di percorsi di potenziamento dell'offerta formativa in orario extrascolastico presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, situate nel territorio del comune;
b) potenziare la disponibilità e la fruibilità dei libri di testo nelle scuole primarie e secondarie in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
c) potenziare il sistema degli asili-nido in conformità con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, anche in rete attraverso la loro gestione coordinata o in forma associata con altri comuni;
d) stipulare convenzioni per il trasporto pubblico a vantaggio degli studenti di scuole aventi sede nel territorio comunale e di università;
e) sviluppare i servizi di ristorazione scolastica in conformità con gli appositi programmi di educazione alimentare, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
f) realizzare e potenziare la rete delle biblioteche.