CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1102 |
Onorevoli Colleghi! La musica, al pari degli altri settori della cultura, rappresenta un bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo, nonché un elemento strategico per la crescita del territorio e per la vita e la socialità delle comunità locali e della loro economia. Il presupposto fondamentale da cui si parte è che la musica, tutta, senza distinzioni artificiose di generi, è il solo linguaggio veramente universale e che, al suo interno, esiste una specificità della musica popolare.
Occorre quindi riconoscere e conferire nei fatti, nel costume stesso, pari dignità a tutti i generi musicali nell'ambito della musica popolare contemporanea, senza più limiti convenzionali, assumendo che tutta la musica è culturalmente e socialmente importante.
La presente proposta di legge intende proporre una visione moderna della realtà musicale contemporanea, nella consapevolezza che la cultura costituisce un momento strategico e di crescita civile e sociale del cittadino e della collettività e un importante segmento economico del Paese: un settore che individua e sviluppa nuovi talenti, valorizzandoli e promuovendoli anche all'estero. Questo patrimonio artistico, fatto di tradizioni, esperienze e professionalità, va tutelato, promosso, rilanciato e incentivato in quanto esso rappresenta l'identità del nostro Paese. Pertanto, la musica, come gli altri settori dello spettacolo, ha bisogno di un progetto politico
1) la musica, in tutte le sue forme, riveste un ruolo determinante nell'ambito della cultura italiana e va salvaguardata e tutelata;
2) la produzione discografica e di eventi musicali dal vivo è parte integrante della produzione culturale del Paese;
3) per favorire la diffusione della cultura musicale è essenziale il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, con esperienze di educazione e di formazione musicali sul territorio;
4) le nuove tecnologie offrono grandi opportunità per la ricerca e per lo sviluppo della musica italiana e le politiche industriali del Paese devono promuovere l'offerta di servizi innovativi;
5) la ricerca di nuovi talenti emergenti vuol dire garantire il futuro della musica italiana e in tale contesto sono previsti incentivi alla produzione e misure fiscali idonee;
6) è necessario sostenere gli imprenditori italiani della musica, in particolare i piccoli e medi produttori indipendenti, perché l'offerta musicale sia sempre più ricca e articolata e meno omologata alla logica delle imprese multinazionali;
7) sono eliminate le discriminazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) che colpiscono ingiustamente il settore della musica, non riconoscendole il valore culturale. A tale proposito è nostro auspicio che si instauri al più presto un dialogo nelle adeguate sedi europee affinché anche ai prodotti musicali acquistabili su qualsiasi supporto fisico e on line si applichi, come per i libri, i giornali e i notiziari quotidiani, i dispacci delle agenzie di stampa, i periodici eccetera, l'aliquota del 4 per cento. È nostra viva intenzione adoperarci in tal senso;
8) la proposta e la fruizione di musica dal vivo sono un punto centrale per la promozione e la diffusione della cultura musicale;
9) oltre a istituire l'Ufficio per la promozione della musica italiana, si favoriscono cooperazioni con tutti i comparti che esportano all'estero lo stile italiano;
10) la musica è anche immagine audiovisiva: si elimina la discriminazione tra video musicali e altre forme di cinematografia e si incentiva la cooperazione tra la musica italiana e la produzione cinematografica e televisiva.
L'articolo 1 stabilisce i princìpi generali e definisce il prodotto fonografico da tutelare, valorizzare e sostenere.
All'articolo 2 è riconosciuto alle imprese produttrici di prodotti fonografici che svolgono tale attività in maniera prevalente e continuativa, che effettuano entro il 31 dicembre 2015 le spese relative a strutture situate nel territorio italiano, un credito di imposta di importo pari al 5 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato. Il credito di imposta è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
L'articolo 3 prevede incentivi alla produzione di video musicali di particolare rilievo artistico e culturale.
L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Ufficio per la promozione della musica italiana in Italia e all'estero. L'Ufficio ha il compito di promuovere e di diffondere, anche in collaborazione con gli istituti italiani di cultura all'estero e con gli uffici dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, i prodotti fonografici nazionali e la produzione artistico-musicale italiana. Presso l'Ufficio è altresì istituito il Registro nazionale degli organizzatori e produttori degli spettacoli dal vivo, gestito con la collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
L'articolo 5 prevede una delega al Governo per interventi fiscali in materia di spettacolo dal vivo e i relativi princìpi e criteri direttivi.
L'articolo 6 dispone una deroga alla regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati, in base alla quale l'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è assoggettata alle disposizioni relative alle direttive e al calendario per la limitazione
1. La musica, in tutte le sue forme, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce un aspetto fondamentale della cultura e un insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
2. La Repubblica tutela, valorizza e sostiene le attività musicali in tutte le loro espressioni e i loro generi senza distinzione e favorisce la formazione e lo sviluppo di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca in campo musicale.
3. La Repubblica tutela, valorizza e sostiene:
a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi e degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti o di statistiche di interesse musicale;
b) la creazione, la pubblicazione e la diffusione di opere musicali di compositori italiani, la promozione dell'attività degli artisti interpreti ed esecutori di nazionalità italiana o comunque residenti in Italia e operanti con società italiane, la formazione di complessi musicali di carattere professionale e la sperimentazione e la ricerca di nuove espressioni musicali;
c) la diffusione della cultura musicale nel territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere dell'ingegno, spettacoli e concerti dal vivo, nonché la promozione e la formazione dello spettatore, in particolare nei riguardi dei giovani, avvalendosi, d'intesa con le
d) l'organizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
e) la promozione e la diffusione all'estero di opere musicali di autori e di compositori italiani, dell'attività artistica degli artisti interpreti ed esecutori e dei prodotti fonografici che contengono le loro interpretazioni di opere musicali nonché della produzione fonografica nazionale, anche attraverso programmi pluriennali organici;
f) la diffusione della musica popolare contemporanea, anche attraverso immagini video, quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico e culturale di rilevante interesse sociale;
g) il ruolo dell'associazionismo senza scopo di lucro nella promozione della cultura musicale;
h) il prodotto fonografico e la composizione musicale, con o senza parole;
i) le rappresentazioni di musica popolare contemporanea in tutte le loro espressioni dal vivo.
2. Ai fini della presente legge, s'intende per prodotto fonografico il documento audiofonico che consente la riproduzione dell'esecuzione di un'opera musicale, realizzato su qualsiasi supporto fisico, informatico o telematico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione presso il pubblico con qualunque mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.
1. Alle imprese produttrici di prodotti fonografici che svolgono tale attività in maniera prevalente e continuativa, che effettuano, entro il 31 dicembre 2015, le spese di cui al comma 2, relative a strutture
a) attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime e seconde di artisti italiani emergenti, ivi comprese le spese di registrazione, post produzione, lancio e promozione del prodotto;
b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente o disgiuntamente, l'acquisto, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali di distribuzione.
3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo di imposta successivo.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo e sono stabilite le procedure di controllo volte a verificare l'attendibilità dei programmi di spesa di cui al comma 2.
5. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono altresì destinati alle imprese fonografiche che svolgono tale attività in maniera continuativa e che progettano e realizzano video musicali di particolare rilievo artistico e culturale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità tecniche di erogazione dei contributi ai soggetti di cui al presente comma».
1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Ufficio per la promozione della musica italiana in Italia e all'estero, di seguito denominato «Ufficio». L'Ufficio opera in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali. Esso ha il compito di promuovere e di diffondere i prodotti fonografici nazionali e la produzione artistico-musicale italiana, anche in collaborazione con gli istituti italiani di cultura all'estero e con gli uffici dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
2. L'Ufficio, nell'ambito dell'elaborazione, del coordinamento e della realizzazione delle politiche volte a sostenere e a sviluppare le attività musicali, ha, altresì, il compito di:
a) stabilire i criteri per la definizione delle figure professionali che svolgono attività
b) definire e coordinare le politiche necessarie a realizzare il sostegno e la promozione della produzione, della diffusione e della fruizione della musica italiana;
c) tenere i rapporti con gli organismi europei operanti nel campo musicale;
d) formulare proposte per la determinazione dei requisiti per l'iscrizione nel Registro nazionale degli organizzatori e produttori di spettacoli dal vivo, di cui al comma 6.
3. L'Ufficio è diretto da un comitato permanente presieduto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, coadiuvato da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, e formato da ulteriori undici membri così suddivisi: due rappresentanti delle associazioni di categoria dei produttori discografici, uno scelto tra quelle aderenti alla Confindustria e uno in rappresentanza della produzione indipendente; tre rappresentanti dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi a livello nazionale; due rappresentanti dell'associazione di categoria a livello nazionale degli organizzatori di spettacoli musicali dal vivo; un rappresentante del nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE); un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico. I membri che rappresentano le associazioni e i sindacati di ciascun settore sono proposti dalle rispettive associazioni di categoria. I componenti dell'Ufficio durano in carica tre anni, i singoli rappresentanti non possono ricoprire la carica per più di due volte e tutti i membri partecipano a titolo gratuito e senza alcun compenso, neanche sotto forma di rimborso delle spese.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti interventi fiscali in favore dello spettacolo dal vivo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla normativa dell'Unione europea;
b) deduzione dalla base imponibile, agli effetti delle imposte sui redditi, degli utili reinvestiti dalle imprese di produzione dello spettacolo dal vivo, entro il limite annuo di 130.000 euro, nell'attività, nella formazione, nel recupero di spazi e nell'innovazione tecnologica;
c) misure di sostegno, anche sotto forma di prestito d'onore, per nuove iniziative imprenditoriali, in qualunque forma organizzate;
d) estensione della deducibilità delle erogazioni liberali, agli effetti delle imposte sui redditi, alle erogazioni effettuate in favore di tutte le attività dello spettacolo dal vivo;
e) introduzione di un sistema di agevolazioni per le opere prime musicali di giovani autori di età non superiore a trentacinque anni, edite da piccole case discografiche, e per le associazioni senza scopo di lucro del settore musicale che producono, promuovono e organizzano musica dal vivo e che promuovono la diffusione della cultura musicale, in conformità alle disposizioni sul diritto d'autore stabilite dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono
1. All'attività itinerante della musica dal vivo non si applicano le disposizioni relative alle direttive e al calendario per le limitazioni della circolazione stradale fuori dei centri abitati, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla musica dal vivo eseguita nei luoghi di intrattenimento e di svago è equiparata a quella relativa ai concerti e agli spettacoli teatrali e cinematografici, di cui al numero 123) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima aliquota è applicata nei contratti di ingaggio degli operatori dello spettacolo impiegati in tali esecuzioni.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 211 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e