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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 786 |
Onorevoli Colleghi! È noto che lo sport è un diritto per tutti i cittadini e, in quanto tale, deve essere accessibile per ciascuno. All'interno degli istituti penitenziari la pratica dell'attività sportiva assume un ruolo decisivo: infatti, attraverso lo sport si impara ad accettare le regole e a collaborare con gli altri. Con l'attività motoria si prevengono le malattie tipiche della sedentarietà (obesità, sindrome da malassorbimento, diabete, malattie cardiovascolari eccetera); inoltre, all'attività motoria è riconosciuta una grande capacità terapeutica.
A ciò si deve anche associare il valore sociale della pratica sportiva, essendo essa capace di stimolare la socializzazione, lo spirito di gruppo, il rispetto e la condivisione delle regole, lo stimolo e la motivazione a raggiungere obiettivi positivi nel rispetto degli altri. Inoltre, in un contesto sovraffollato, multietnico e multiculturale, come sono oggi le nostre carceri, lo sport rappresenta un valore aggiunto:
1) la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», che all'articolo 27 stabilisce che negli istituti penitenziari devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo;
2) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà», che all'articolo 59 stabilisce che i programmi delle attività culturali, ricreative e sportive siano articolati in modo da favorire possibilità di espressioni differenziate;
3) la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», che all'articolo 2, comma 3, indica tra i soggetti che hanno diritto alla prestazione quelli «(...) sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria»;
4) la legge della regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1, recante «Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento», che all'articolo 51 (attività di promozione regionale per persone detenute ed ex detenute), comma 1, lettera b), sottolinea il sostegno al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri mediante attività di preparazione professionale, sportive, culturali e ricreative e progetti di attività lavorative intramurarie;
5) l'articolo 27 della Costituzione, che al terzo comma stabilisce che «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;
6) le Regole penitenziarie europee, approvate l'11 gennaio 2006, con la raccomandazione R (2006) 2 del Comitato dei Ministri, che fanno esplicito riferimento all'educazione fisica, agli esercizi dello sport e alle attività ricreative; infatti il regime penitenziario deve riconoscere l'importanza per la salute fisica e mentale delle attività tendenti a mantenere i detenuti in buona forma fisica e a far compiere loro adeguati esercizi. Di conseguenza, un appropriato programma di educazione fisica, di sport e di altre attività dovrebbe essere organizzato nel quadro del sistema di trattamento e di formazione. Dovrebbero quindi, a tale fine, essere previsti spazi, installazioni e
7) il protocollo d'intesa, firmato il 28 luglio 2006 dal Garante dei detenuti del Lazio, dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e dall'Unione italiana sport per tutti (UISP), per il riconoscimento e la diffusione delle attività motoria e sportiva nelle carceri, volte a migliorare la qualità della vita attraverso il benessere fisico e psichico per oltre seimila detenuti delle carceri del Lazio.
1. Lo Stato riconosce il valore sociale dello sport, quale espressione di partecipazione, inclusione, solidarietà e pluralismo e garantisce il diritto di tutti all'esercizio dell'attività motoria e sportiva, quale espressione del diritto alla salute, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Lo Stato riconosce lo sport come diritto della persona in attuazione dell'orientamento espresso dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e indicato nella risoluzione 32/30 e ai sensi dell'articolo 1, primo e secondo comma, della Carta internazionale dello sport e dell'educazione fisica dell'UNESCO.
3. Lo Stato riconosce allo sport un forte valore formativo. Pertanto, all'interno degli istituti penitenziari l'attività fisica e sportiva è inserita nelle attività rieducative che i detenuti e internati sono tenuti a esercitare durante il periodo di privazione della libertà personale in quanto essa concorre alla loro riabilitazione.
4. La presente legge, in attuazione dell'articolo 27 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, reca norme per la promozione all'interno degli istituti penitenziari di un'adeguata e corretta attività fisica e sportiva, al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti e internati, prevenendo l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, facilitando il loro recupero sociale attraverso la partecipazione diretta ad attività formative dal punto di vista culturale e sociale, nonché stimolando la pratica di un'attività fisica sportiva quale strumento per agevolare dinamiche relazionali positive,
1. Per lo svolgimento di attività sportive, culturali e ricreative, gli istituti penitenziari favoriscono e promuovono l'utilizzo di spazi disponibili attrezzandoli in modo adeguato tenuto conto delle diverse esigenze e delle possibilità offerte dalle rispettive strutture, fermo restando quanto disposto dal comma 2.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli istituti penitenziari definiscono un piano, predisposto dal direttore dell'istituto con la collaborazione del servizio sanitario penitenziario, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e degli enti di promozione sportiva, finalizzato al conseguimento della finalità di cui all'articolo 1.
3. Sulla base di un protocollo d'intesa di durata biennale tra il Ministero della giustizia, il CONI gli enti di promozione sportiva, previa autorizzazione scritta rilasciata dal direttore dell'istituto penitenziario, sentito il responsabile del servizio sanitario penitenziario, possono essere praticate attività fisiche e sportive ai fini della rieducazione dei detenuti e internati.
1. È istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo per la pratica fisica e sportiva negli istituti penitenziari, cui è destinata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del
1. Al fine di assicurare l'attuazione della presente legge, è istituita presso ogni istituto penitenziario una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai rappresentanti dei detenuti e internati e da volontari.
2. I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione di cui al comma 1 del presente articolo sono nominati con le modalità indicate nell'articolo 67 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.