CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 giugno 2012
666.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 19 GIUGNO 2012

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 14 giugno 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 13.55.

Sull'ordine dei lavori.

  Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 4149, quindi, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 5203, di conversione del decreto-legge n. 59 del 2012, della proposta di legge C. 3970, recante disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese, della proposta di legge C. 4771, in materia di donazione di medicinali non utilizzati e loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro, per passare, poi, alla discussione della risoluzione n. 7-00904, e, infine, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.
C. 4149 Comaroli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4843 – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 giugno scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, facendo seguito a quanto convenuto in occasione dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, propone di abbinare alla proposta di legge C. 4149 la proposta di legge C. 4843 Moffa, recante disposizioni per la riduzione del debito e per la promozione degli investimenti e dello sviluppo mediante la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, in considerazione delle connessioni esistenti tra i due interventi legislativi, i quali affrontano entrambi tematiche relative alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

  La Commissione approva.

  Gianfranco CONTE, avverte quindi che, anche a seguito dei contatti intercorsi tra i gruppi e delle risultanze dell'incontro informale con il Ministro per i rapporti con il Parlamento Giarda, sui temi della razionalizzazione della spesa pubblica, è stato predisposto un nuovo testo della proposta di legge C. 4149 (vedi allegato 1), che propone di adottare come testo base.

  La Commissione approva.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.

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DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.
C. 5203 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno scorso.

  Marco CAUSI (PD), relatore, rileva come le Commissioni riunite I Affari costituzionali e VIII Ambiente, abbiano trasmesso il testo del decreto – legge n. 59 del 2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Per quanto riguarda le modifiche al decreto – legge rientranti nei profili di competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto che è stato soppresso l'articolo 2, sul quale erano emersi, nel corso dell'esame in sede consultiva, numerosi aspetti di criticità, che intendeva dare avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati e di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali.
  Nell'ambito dell'articolo 1 è stato inoltre modificato, al comma 1, il numero 10) della lettera c), il quale interviene, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale in materia, sulle disposizioni relative al finanziamento degli oneri connessi agli interventi per far fronte ad eventi calamitosi.
  In particolare, per quanto riguarda le modalità di reintegro del Fondo nazionale della protezione civile, nel caso di utilizzo per far fronte agli oneri connessi agli interventi per gli eventi calamitosi, si specifica che l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e di quella sul gasolio usato come carburante è disposto solo fino a concorrenza del reintegro del predetto Fondo, e può avvenire in attesa della riduzione delle voci di spesa riportate in elenco allegato al decreto-legge (che dovranno essere deliberate in Consiglio dei Ministri ed individuate con DPCM). Inoltre si prevede che, qualora dopo 12 mesi dagli eventi calamitosi non sia stato possibile procedere al reintegro del Fondo stesso attraverso la predetta riduzione delle voci di spesa, il Governo deve presentare al Parlamento una relazione che indica le cause che hanno impedito la riduzione.
  Nell'ambito dell'articolo 3 è stato altresì soppresso il comma 4. Tale disposizione, nel prevedere il trasferimento, direttamente alla società creditrice, già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 necessarie per l'acquisto del predetto impianto, stabilisce, al secondo periodo, con norma non del tutto chiara, che per lo stesso trasferimento resti fermo, ai fini fiscali, quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del decreto – legge n. 16 del 2012, in base al quale il pagamento da parte della regione Campania della suddetta somma vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate e ogni atto perfezionato in attuazione del predetto pagamento è esente da imposizione.
  Per quanto riguarda le ulteriori, principali modifiche apportate al provvedimento non rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è stata completamente riscritta, introducendo, nel corpo della legge n. 225 del 1992, un nuovo articolo 1-bis che istituisce il Servizio nazionale della protezione civile. In tale ambito si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio a ciò delegati, promuova e coordini le attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata. A tali fini il Pag. 124Presidente del Consiglio o il Ministro o Sottosegretario delegato si avvale del Dipartimento della protezione civile.
  È stata inoltre inserita una lettera b-bis), che sostituisce l'articolo 3 della predetta legge n. 225, al fine di definire con maggiore precisione le attività ed i compiti di protezione civile. In tale ambito si dettano più specifiche definizioni dei concetti di previsione dei rischi, di prevenzione, di soccorso e di superamento dell'emergenza.
  La lettera b-ter), anch'essa introdotta nel corso dell'esame in sede referente, inserisce nella già citata legge n. 225 i nuovi articoli 3-bis e 3-ter.
  Il nuovo articolo 3-bis definisce il Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, prevedendo che il governo e la gestione del predetto sistema siano assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni. Si stabilisce inoltre che ogni regione provveda a determinare procedure e modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile e che, entro dodici mesi, si attui il Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND).
  Il nuovo articolo 3-ter devolve alle regioni i servizi svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici e nazionali, esentandole conseguentemente dai diritti amministrativi e contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze radioelettriche utilizzate per l'espletamento dei servizi devoluti. In tale ambito si attribuiscono alle regioni le frequenze radioelettriche, indicate in allegato e modificabili dal Ministero dello Sviluppo economico, per l'espletamento delle funzioni di rilevamento dati di monitoraggio.
  Alla lettera c), numero 2), che interviene sulla disciplina concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, si è esteso da sessanta a novanta giorni la durata della dichiarazione di emergenza, nonché da quaranta a sessanta giorni la durata dell'eventuale proroga.
  Al numero 3) della medesima lettera c), relativamente alla disciplina circa l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, si stabilisce che il potere di ordinanza possa essere attribuito anche ad un soggetto diverso dal Capo del Dipartimento della protezione civile, e si specifica che l'attuazione delle ordinanze, con le quali si dispone in merito ai servizi di soccorso e assistenza alla popolazione, alla messa in sicurezza degli edifici e dei beni culturali, nonché al ripristino delle infrastrutture e reti, è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
  Al numero 4) è stato ampliato da venti a trenta giorni dall'evento calamitoso il termine di emanazione entro il quale le ordinanze di protezione civile sono immediatamente efficaci.
  Al numero 7) si è specificato che gli emolumenti attribuiti ai commissari delegati di protezione non titolari di cariche elettive pubbliche e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di protezione civile, non possano superare il settanta per cento del trattamento economico previsto per il Primo Presidente della Corte di cassazione.
  Al numero 8), relativo all'obbligo di rendiconto da parte dei Commissari delegati delle entrate e delle spese riguardanti l'intervento delegato, si è stabilito che tale rendicontazione sia trasmessa, per conoscenza, anche alle competenti Commissioni parlamentari, e sia pubblicata on line sul sito della protezione civile.
  Inoltre si è introdotto un nuovo comma 4-bis nell'articolo 5 della più volte citata legge n. 225 del 1992, ai sensi del quale il Governo è tenuto a riferire annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile, nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale di protezione civile.
  Al numero 1.2 della lettera d) del comma 1, si precisa che il prefetto assume, coordinandosi con il Presidente della giunta regionale, la direzione dei servizi di emergenza a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci.
  Alla lettera e), viene introdotto un nuovo numero 3, ai sensi del quale ciascun comune approva ed aggiorna periodicamente un Piano di emergenza comunale, Pag. 125redatto secondo criteri e modalità indicati dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.
  Nel corso dell'esame in sede referente è stata altresì introdotta una lettera e-bis), che riscrive l'articolo 20 della già citata legge n. 225. La novella prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in seno alla Conferenza unificata, si disciplini in un sistema di monitoraggio e verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile, anche attraverso ispezioni.
  Sempre durante l'esame da parte delle Commissioni di merito è stato introdotto un nuovo comma 1-bis, il quale, integrando l'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità 2012), relativo alla disciplina del Patto di stabilità interno degli enti locali, stabilisce che gli interventi realizzati direttamente da comuni e province in relazione a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nei tre esercizi finanziari a partire da quello in cui si è verificato l'evento, sono esclusi dal saldo finanziario rilevante ai fini del Patto di stabilità interno, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze. Al fine di compensare gli effetti, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, di tale previsione, si prevede l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
  Al comma 2 si stabilisce che tempi e modalità di attuazione del trasferimento della flotta aerea della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, siano definiti con regolamento governativo, anziché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Nel corso dell'esame in sede referente è stato quindi aggiunto un articolo 1-bis, in forza del quale le regioni, entro sei mesi, possono approvare il Piano regionale di Protezione civile, il quale può stabilire criteri e modalità di intervento in caso di emergenza, nonché prevedere l'istituzione di un Fondo regionale per gli interventi, previsti dal Piano stesso, per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.
  All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, il quale, tra l'altro, dispone che le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge n. 225 del 1992, alla data di entrata in vigore del decreto – legge, sono suscettibili di proroga o rinnovo solo per una volta, si è specificato che tale proroga o rinnovo non può comunque superare il 31 dicembre 2012.
  In tale contesto è stato inoltre inserito un nuovo comma 3-bis, ai sensi del quale le somme residue risultanti sulle contabilità speciali intestate ai commissari delegati delle predette gestioni commissariali sono direttamente trasferite alle amministrazioni subentranti alle gestioni commissariali stesse, e non sono soggette al Patto di stabilità; analogamente si prescrive per le risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti locali per interventi di emergenza, nonché per le risorse del Fondo regionale di protezione civile.
  Rileva quindi come, alla luce delle modifiche illustrate, risultino sostanzialmente risolti tutti gli aspetti problematici attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze che aveva segnalato in occasione dell'illustrazione del provvedimento, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

  Gianfranco CONTE, presidente, sospende brevemente la seduta, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

  La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.10.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, prima della sospensione della seduta, il relatore, Causi, aveva proposto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.
Testo unificato C. 3970 e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianfranco CONTE, presidente, in sostituzione del relatore, Soglia, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Attività produttive, il testo unificato delle proposte di legge C. 3970 Dal Lago ed abbinate C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza, C. 4380 Laganà Fortugno, C.4957 Polidori, C. 5041 Garagnani e C. 5027 Lombardo, recante disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  Gli articoli 1 e 2 provvedimento anticipano in sostanza il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2011/7/UE, concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recentemente approvata dalla UE e non ancora attuata nell'ordinamento nazionale (la quale abroga la direttiva 2000/35/CE, attuata nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 231 del 2002). Al riguardo ricorda che l'articolo 12 del disegno di legge comunitaria 2011 (approvato in prima lettura alla Camera ed attualmente all'esame del Senato) intende recepire la direttiva 2011/7/UE, conferendo una delega legislativa in materia al Governo.
  In particolare, i predetti articoli 1 e 2 riprendono, in forma per lo più quasi letterale, per le parti relative alla transazioni tra le imprese, gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 della predetta direttiva 2011/7/CE.
  L'articolo 2 del testo unificato risulta inoltre quasi identico alla formulazione dell'articolo 14 del predetto disegno di legge comunitaria 2011, come licenziato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera al termine dell'esame in sede referente, successivamente modificato nel corso della discussione in Assemblea alla Camera, il quale si estende peraltro anche alle transazioni commerciali nelle quali è parte la pubblica amministrazione.
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione dell'intervento legislativo, il quale si applica ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fra le imprese.
  Ai sensi del comma 2 sono comunque esclusi, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della predetta direttiva 2011/7/CE, i ritardi di pagamento delle imprese creditrici di somme dovute da pubbliche amministrazioni non incassate a causa di ritardi di pagamento delle medesime pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 2 intende attuare l'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE. La disposizione, che interviene in modo significativo sui rapporti negoziali tra le parti delle transazioni commerciali, introduce una serie di misure a protezione del creditore, nel presupposto che tale parte si trovi, nella prassi commerciale, in una posizione di maggiore debolezza rispetto ai ritardi nei pagamenti delle somme ad esso dovuti.
  Al riguardo ricorda come, ai sensi dell'articolo 3 della predetta direttiva, le parti possono fissare nel contratto il termine di pagamento che ritengono opportuno, salvo che ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Se il pagamento non è effettuato alla data fissata in contratto sono dovuti interessi di mora dal giorno successivo a tale data, ma se non è stata fissata una data in contratto, gli interessi decorrono automaticamente (cioè senza necessità di costituire in mora il debitore) nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, oppure dalla data di ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio. Se per legge o per contratto è prevista una procedura di accettazione o di verifica della fornitura o della prestazione, gli interessi decorrono nel termine di 30 giorni dalla data di accettazione o di verifica. Pag. 127
  La direttiva prevede inoltre, all'articolo 2, che l'ammontare degli interessi di mora è rimesso alla libera contrattazione delle parti; nel caso in cui nulla venga previsto direttamente dalle parti, si applicano gli interessi legali di mora, determinati sulla base del tasso di riferimento della Banca Centrale europea, aumentato di almeno otto punti percentuali.
  Il comma 1, che recepisce l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/7/UE, specifica che le disposizioni dell'articolo si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese, con esclusione dei debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.
  Ai sensi del comma 3, il creditore, nel caso di ritardo rispetto ai termini di pagamento che sia imputabile al debitore, ha diritto, anche in assenza di un sollecito al pagamento, agli interessi legali di mora, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge.
  Il comma 2, che riprende il contenuto dell'articolo 2 della direttiva 2011/7/UE, nel precisare il significato dei termini rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo, alle lettere d) ed e), reca, rispettivamente, le definizioni di «interessi di mora», i quali sono gli interessi legali di mora o gli interessi di mora al tasso concordato tra le imprese, e di «interessi legali di mora», i quali sono costituiti dagli interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali.
  Ai sensi della lettera f) per «tasso di riferimento» si intende il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali.
  Ai fini del calcolo dell'interesse legale di mora, che, ai sensi del comma 15, è effettuato semestralmente dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il comma 4 specifica che per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è applicabile il tasso di riferimento (cioè il tasso di interesse applicato dalla BCE), in vigore il 1o gennaio dell'anno medesimo, mentre per il secondo semestre si fa uso di quello in vigore il 1o luglio dell'anno stesso.
  Il comma 5 stabilisce la decorrenza degli interessi di mora da applicare nel caso di ritardo nel pagamento, come indicato dal comma 3.
  In dettaglio, ai sensi della lettera a) gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto.
  In base alla lettera b), se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi di mora decorrono dalla scadenza di uno dei termini seguenti:
   1) trenta giorni di calendario dalla data in cui il debitore ha ricevuto la fattura o una richiesta equivalente di pagamento;
   2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data in cui il debitore ha ricevuto le merci o la prestazione dei servizi
   3) se la data in cui il debitore ha ricevuto la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
   4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

  In tale contesto il comma 6, che recepisce l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE, stabilisce che l'eventuale procedura di accettazione o di verifica Pag. 128circa la conformità delle merci o dei servizi al contratto, non può superare sette giorni di calendario, per i beni deperibili, e quindici giorni, per tutti gli altri beni, dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi.
  Al riguardo segnala come la disciplina recata dal comma 7 risulti più restrittiva della libertà contrattuale rispetto al citato articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE, il quale stabilisce in trenta giorni il termine massimo della procedura di accettazione o verifica, sia in quanto riduce il termine a 7 o 15 giorni, sia in quanto non consente alcuna deroga contrattuale a tale termine.
  Inoltre il comma 7 che recepisce l'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7/UE, prevede che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare trenta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Il secondo periodo del comma precisa comunque che tali deroghe contrattuali non possono comunque superare il periodo complessivo di sessanta giorni.
  Al riguardo segnala come la disciplina sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali recata dal comma 7 risulti più restrittiva della libertà contrattuale rispetto al predetto articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7/UE, in quanto riduce da sessanta a trenta giorni il termine di pagamento ordinario derogabile, ed introduce un termine massimo inderogabile di sessanta giorni, non previsto dalla direttiva stessa.
  Il comma 8, che recepisce l'articolo 5 della direttiva 2011/7/UE, mantiene la facoltà, per le parti, di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate, sia pure per un periodo di rateizzazione comunque non superiore a centottanta giorni. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alta data concordata, gli interessi e il risarcimento sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
  Rispetto al citato articolo 5 della direttiva 2011/7/UE, rileva come anche il comma 8 risulti più restrittivo della libertà contrattuale, in quanto introduce un termine massimo inderogabile di rateizzazione di centottanta giorni, non previsto dalla direttiva.
  Il comma 9, che recepisce, assieme al comma 10, l'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE, definisce nella misura forfetaria di 40 euro l'importo minimo degli interessi di mora che il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, a titolo di risarcimento dei costi di recupero del credito; tale importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito.
  In aggiunta all'importo forfetario di cui al comma 9, il comma 10 sancisce il diritto del creditore ad esigere un risarcimento ragionevole per i costi di recupero, eccedenti tale importo forfetario, sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese sostenute per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero dei crediti.
  Il comma 11 che recepisce, assieme ai commi da 12 a 14, l'articolo 7 della direttiva 2011/7/UE, esclude la validità delle clausole contrattuale o delle prassi relative alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero, qualora esse risultino gravemente inique per il creditore.
  A tal fine il comma 12 indica, in via generale, che si considera gravemente iniqua per il creditore quella clausola o prassi che determini un qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale.
  In particolare, per determinare la grave iniquità si tiene conto di tutto le circostanze del caso, ed in particolare: di qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza; della natura del prodotto o del servizio; della circostanza che il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse legale di mora, al periodo di pagamento o all'importo forfetario stabilito dal comma 9.Pag. 129
  Ai sensi del comma 13, si considerano comunque gravemente inique le clausole o prassi che escludano l'applicazione degli interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero.
  Il comma 14, appunto al fine di ostacolare il ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique, attribuisce alle associazioni di categoria rappresentate nelle camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la legittimazione attiva in giudizio per proporre azioni volte ad ottenere la dichiarazione di illegittimità di tali clausole e prassi e la loro sanzione. A tal fine la norma richiama l'articolo 4 della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese), il quale stabilisce che le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.
  Il comma 16, che recepisce l'articolo 9 della direttiva 2011/7/UE, regola in particolare il caso di ritardo di pagamento nel caso di contratti contenenti una esplicita clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci, stabilendo in tale ipotesi che il venditore conservi il diritto di proprietà sulle merci finché che non siano state pagate totalmente.
  Il comma 17, che recepisce l'articolo 10 della direttiva 2011/7/UE, stabilisce in sessanta giorni (la direttiva fissa tale termine in novanta giorni) dalla data di presentazione del ricorso, della domanda giudiziale o del momento in cui si è avvalso delle procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5, il termine entro cui, di norma, il creditore può ottenere, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, un titolo esecutivo di pagamento, qualora non siano contestati il debito o «gli aspetti procedurali».
  In linea generale rileva, pur trattandosi di aspetto non rientrante negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, come la norma abbia carattere sostanzialmente programmatico ed ottativo, sia in quanto la previsione del termine ha valore «di norma», sia in quanto manca ogni previsione circa il mancato rispetto del termine medesimo.
  Inoltre segnala come la previsione, laddove fa riferimento alla mancata contestazione degli «aspetti procedurali», riprendendo letteralmente il tenore dell'articolo 10, primo paragrafo, della direttiva 2011/7/UE, sia formulata in termini piuttosto ellittici, senza esplicitare in termini più chiari l'indicazione del legislatore comunitario.
  La disposizione specifica che sono esclusi dal computo del predetto termine di sessanta giorni i periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, nonché i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.
  Il comma 18 estende l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea, mentre il comma 19 fa salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali più favorevoli per il creditore.
  L'articolo 3 introduce, per i crediti commerciali tra imprese, un meccanismo di certificazione del credito, prevedendo, al comma 1, che l'impresa creditrice possano chiedere alla camera di commercio competente per territorio la certificazione circa l'esistenza e esigibilità del credito.
  Ai sensi del comma 2 tale possibilità è subordinata al fatto che l'impresa creditrice possieda i requisiti di cui al comma 8, siano decorsi il periodo di pagamento o la data di scadenza del credito e non siano state proposte da parte dell'impresa debitrice contestazioni circa l'esecuzione del contratto.
  Il comma 3 disciplina il contenuto e le modalità di presentazione della richiesta di certificazione, cui deve essere allegata la documentazione necessaria a provare l'esistenza e l'esigibilità del credito.
  I commi da 4 a 7 regolano la procedura di certificazione, prevedendo, al comma 4, che la camera di commercio, entro cinque Pag. 130giorni lavorativi dalla data, emetta nei confronti dell'impresa creditrice un avviso della presentazione della richiesta di certificazione, notificato alla stessa impresa creditrice con le modalità previste dalla sezione IV del capo I del titolo VI del libro I del codice di procedura civile, entro i termini fissati dal comma 5.
  Il comma 6 consente all'impresa debitrice di presentare alla camera di commercio le proprie deduzioni avvero la richiesta di certificazione, corredate della documentazione necessaria, entro termini decorsi i quali la camera di commercio, nei successivi cinque giorni lavorativi, rilascia il certificato.
  Nel caso in cui siano state presentate deduzioni, il comma 7 prevede che la camera di commercio le comunichi all'impresa creditrice, la quale può a sua volta produrre osservazioni entro cinque giorni lavorativi. Decorso tale termine, la camera di commercio, entro i successivi cinque giorni, con provvedimento motivato, comunicato alle parti, rilascia il certificato o ne comunica il diniego.
  Il comma 8 rinvia ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, la definizione delle disposizioni attuative, nonché la definizione dei requisiti che l'impresa deve possedere per ottenere il rilascio del certificato.
  In particolare si specifica che devono essere previsti i requisiti di:
   a) regolare adempimento degli obblighi di deposito o iscrizione nel registro delle imprese;
   b) regolare versamento del diritto annuale dovuto in relazione all'iscrizione nel registro delle imprese;
   c) assenza di iscrizioni dell'impresa nel registro informatico dei protesti negli ultimi cinque anni;
   d) regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte dell'impresa.

  L'articolo 4 stabilisce, al comma 1, che, sulla base del certificato di cui all'articolo 3, l'impresa creditrice può chiedere al giudice competente di pronunziare ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 633, primo comma.
  La norma specifica che il giudice ingiunge all'impresa debitrice di procedere al pagamento senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto.
  Ai sensi del comma 2, in caso di opposizione all'ingiunzione da parte dell'impresa debitrice, l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione non può essere sospesa ai sensi dell'articolo 649, primo comma, del codice di procedura civile (il quale stabilisce che, su istanza dell'opponente, qualora ricorrano gravi motivi il giudice istruttore possa disporre la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo) salvo il caso in cui l'opposizione sia fondata su contestazioni riguardanti l'esecuzione del contratto, proposte dall'impresa debitrice prima del rilascio del certificato di cui all'articolo 3.
  L'articolo 5 disciplina l'opposizione all'ingiunzione di pagamento, stabilendo, al comma 1, che l'impresa debitrice, prima di proporre opposizione in sede giurisdizionale, deve obbligatoriamente promuovere una procedura di mediazione presso la camera di commercio che ha rilasciato il certificato, depositando a tal fine la documentazione necessaria.
  Il comma 2 stabilisce i termini di presentazione, a pena di decadenza, della domanda di mediazione (venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento), stabilendo che durante la procedura di mediazione siano sospesi i termini per proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento, nonché sia sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione.
  In base al comma 3 la camera di commercio informa, entro cinque giorni lavorativi dalla data della presentazione, l'impresa creditrice della domanda di mediazione. La disposizione indica inoltre che mediazione deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, prorogabili di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala Pag. 131il comma 4, ai sensi del quale la camera di commercio che ha rilasciato il certificato può, e, se una delle parti ne faccia richiesta, deve invitare a partecipare alla procedura di mediazione un'istituzione finanziaria che possa concorrere ad un intervento economico utile alla definizione positiva della procedura stessa.
  L'articolo 6 stabilisce il regime sanzionatorio, prevedendo, al comma 1, che la produzione di documentazione falsa o contraffatta nei procedimenti di cui all'articolo 3 è punita ai sensi dell'articolo 374-bis del codice penale, relativo alla false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, il quale prevede la reclusione da uno a cinque anni, aumentati da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio o da un esercente professione sanitaria.
  Il comma 2 prevede che, nel caso di falsa attestazione nelle dichiarazioni previste dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, si applica l'articolo 483 del codice penale, relativo alla falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, il quale prevede la reclusione fino a due anni.
  Il comma 3 sancisce la nullità del certificato di cui all'articolo 3 rilasciato sulla base di falsa documentazione o di false dichiarazioni false.
  L'articolo 7 reca una norma di carattere transitorio, stabilendo che, per i giudizi relativi a crediti insoluti in corso alla data di entrata in vigore dell'intervento legislativo le imprese possono accordarsi per esperire la procedura di mediazione di cui all'articolo 5, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo 3.
  In tal caso il procedimento e l'esecuzione rimangono sospesi per l'intera durata della procedura di mediazione e per il tempo previsto dall'accordo di pagamento, in caso di esito positivo della procedura di mediazione ed il giudizio si estingue con l'integrale pagamento nel termine stabilito dall'accordo.
  Ritiene quindi che il provvedimento, pur investendo solo marginalmente le competenze della Commissione Finanze, merito di esser ulteriormente approfondito.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la dotazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.
C. 4771.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Tea ALBINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari sociali, la proposta di legge C. 4771 Di Virgilio, recante disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  L'articolo 1 della proposta di legge sostituisce, al comma 1, l'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, n. 219.
  Rispetto all'attuale formulazione della disposizione, la quale si limita a prevedere che con decreto ministeriale sono stabiliti sistemi di raccolta dei medicinali inutilizzati o scaduti, nonché definite modalità per rendere possibile l'utilizzazione, da parte di organizzazioni senza fini di lucro, Pag. 132di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, il novellato articolo 157 delinea un più compiuto sistema di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e di donazione dei medicinali.
  In particolare, oltre a confermare che con decreto del Ministro della salute sono definiti sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti, si stabilisce, al comma 2 del nuovo articolo 157, che, con il medesimo decreto, siano individuate modalità per rendere possibile la donazione a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione, da parte di queste, di medicinali non utilizzati, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originaria.
  La norma specifica che sono comunque esclusi i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate e quelli dispensabili soltanto in strutture ospedaliere.
  In attuazione del predetto decreto, il comma 3 del nuovo articolo demanda ad un regolamento della Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) la definizione dei requisiti delle ONLUS destinatarie delle donazioni.
  A tale fine le ONLUS devono essere già iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, ovvero essere in possesso di documentazione attestante che l'ente è ONLUS di diritto, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 460 (in base al quale sono in ogni caso considerati ONLUS: gli organismi di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; le organizzazioni non governative riconosciute idonee con decreto dal Ministro degli affari esteri; le cooperative sociali; i consorzi costituiti come società cooperative che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali).
  Inoltre occorre che le ONLUS contemplino nel proprio statuto o atto costitutivo lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o socio-sanitaria; abbiano la disponibilità di locali, istallazioni o attrezzature idonei e sufficienti a garantire la conservazione delle specialità medicinali oggetto di erogazione liberale; dispongano di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti.
  Il citato regolamento dell'AIFA deve altresì individuare i medicinali in corso di validità che possono essere donati e prevedere che le attività di riconfezionamento dei medicinali possano essere svolte solo in officine autorizzate e sottoposte a controllo della stessa AIFA e non alterino lo stato originario del medicinale, né nuocciano all'integrità del prodotto o alla reputazione del marchio.
  In parallelo con le disposizioni dell'articolo 1, l'articolo 2 interviene invece sul regime di distribuzione dei medicinali da parte delle ONLUS.
  In particolare, il comma 1 consente a quelle ONLUS che presentino i requisiti indicati con il regolamento dell'AIFA previsto dal comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006 (come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge), di essere destinatarie di donazioni di farmaci, di distribuire gratuitamente i medicinali ai soggetti indigenti o bisognosi, sia direttamente sia per il tramite di enti assistenziali operanti a livello locale ed impegnati in attività di utilità sociale.
  A tal fine i predetti enti assistenziali sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale per quanto riguarda la detenzione e la corretta conservazione dei prodotti.
  Per quanto riguarda invece i medicinali soggetti a obbligo di prescrizione medica, il comma 2 specifica che essi possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS, ovvero dai già citati enti assistenziali, a condizione che dispongano di personale sanitario, nel rispetto della normativa vigente. Pag. 133
  Il comma 3 vieta alle ONLUS ogni attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali di cui alla presente legge.
  La disposizione riveste rilevanza sotto il profilo fiscale, in quanto appare volta a confermare il carattere di non lucratività delle predette organizzazioni, che è alla base del regime tributario di favore ad esse riconosciute dal decreto legislativo n. 460 del 1997.
  Per quanto riguarda gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze richiama l'articolo 4 (l'articolo 3 è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente), il quale fa salva l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di «erogazione liberale» in favore di enti non commerciali e di ONLUS, al fine di eliminare ogni dubbio in merito.
  In merito alla formulazione della norma, segnala l'opportunità di sostituire la dizione: «erogazione liberale» con quella: «erogazioni liberali».
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

  Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.20.

7-00904 D'Antoni: Attuazione delle norme per la riduzione dei costi e per il contrasto alle frodi nel settore delle assicurazioni RC auto.
(Discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

  Sergio Antonio D'ANTONI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale intende sollecitare la soluzione del grave problema rappresentato dall'elevato livello ormai raggiunto dai costi delle polizze assicurative per la copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, che sta determinando, nelle aree più deboli del Paese, la sostanziale impossibilità, per molti cittadini, di stipulare una polizza a costi ragionevoli, e che a sua volta sta dando alimento, soprattutto in alcune aree del Mezzogiorno, al fenomeno delle frodi assicurative nel settore, il quale viene a sua volto portato a giustificazione, da parte delle compagnie assicurative, dell'incremento dei costi delle polizze.
  Tali comportamenti fraudolenti, oltre ad essere di per sé inaccettabili, determinano un elemento di costo e di inefficienza in danno del sistema assicurativo, che viene normalmente scaricato dalle compagnie sui consumatori, oppure su tutti i contribuenti, i quali sono chiamati a finanziare attraverso la fiscalità generale i meccanismi di risarcimento previsti per i sinistri causati da veicoli non assicurati, oltre a costituire una causa di grave sperequazione nella qualità dei servizi tra i cittadini residenti nelle varie aree del Paese.
  A tale proposito ricorda che la Commissione Finanze aveva definito, grazie alla collaborazione di tutte le forze politiche, un articolato intervento normativo su tale problematica, approvando, in sede legislativa, il testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964, C. 3544 e C. 3589, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
  Da parte sua, il Governo ha ritenuto di avvalersi di tale attività parlamentare e di inserire le norme elaborate dalla Commissione nell'ambito del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, integrandole con ulteriori misure finalizzate al medesimo Pag. 134obiettivo di contrastare i fenomeni fraudolenti e di favorire una riduzione dei costi delle polizze.
  Le norme contenute nel decreto-legge riguardano, in particolare: il sistema di risarcimento diretto previsto per le assicurazioni RC auto; la revisione della disciplina del meccanismo del cosiddetto bonus-malus; le misure organizzative interne che le compagnie assicurative devono adottare per contrastare i fenomeni fraudolenti e i riflessi che l'attività di controllo e repressione delle frodi sulla riduzione degli oneri per i sinistri; le modalità di stipula dei contratti assicurativi ed il relativo regime di trasparenza; le procedure per la liquidazione dei sinistri e gli accertamenti da effettuarsi a tal fine; l'introduzione dell'obbligo, per la compagnia assicurativa, dell'obbligo di presentare querela per il reato di frode assicurativa nel caso in cui non ritenga di formulare una proposta di risarcimento; la costituzione della banca dati «anagrafe testimoni» e della banca dati «anagrafe danneggiati», che dovranno essere obbligatoriamente consultate dalle imprese assicurative in fase di liquidazione dei sinistri; l'introduzione, a fini antifrode, di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo e ne consentano il monitoraggio (cosiddette «scatole nere»); i contenuti e le modalità di trasmissione dell'attestazione sullo stato del rischio che le imprese assicurative devono periodicamente consegnare agli assicurati; l'introduzione di limiti alla risarcibilità del danno biologico per le lesioni di lieve entità; l'inasprimento delle sanzioni penali a carico degli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidità derivante da un incidente stradale; il contrasto alla contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione RC auto, anche attraverso la loro progressiva dematerializzazione e l'uso delle apparecchiature per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione.
  In tale contesto l'atto di indirizzo segnala come le richiamate disposizioni, le quali risultano molto articolate, potranno sortire effetti positivi apprezzabili solo se attuate nel loro complesso, e come il processo di riforma potrà essere avviato solo quando saranno stati emanati i numerosi provvedimenti attuativi o esecutivi di natura secondaria previsti dalle norme stesse.
  A tal fine la risoluzione intende impegnare il Governo a dare quanto prima attuazione alle predette previsioni legislative, ed a fornire al Parlamento, entro il 30 giugno 2012, una compiuta e dettagliata informativa circa lo stato di attuazione delle nuove norme, segnatamente per quanto riguarda la tempistica relativa all'emanazione degli atti normativi secondari previsti in tale ambito, nonché circa gli effetti di tali misure, nell'ottica di diminuire il costo dei premi per la copertura assicurativa RC auto, nonché di contenere le frodi nel settore.

  Gianfranco CONTE, presidente, condivide pienamente il contenuto dell'atto di indirizzo, il quale affronta una problematica particolarmente sentita dalla Commissione, che ha sviluppato in materia un'intensa attività conoscitiva e legislativa, di cui si è potuto avvalere il Governo in sede di predisposizione delle norma inserite nel decreto-legge n. 1 del 2012.

  La Commissione approva la risoluzione.

  La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.25.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni Pag. 135a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Avverte quindi che, su richiesta del presentatore, l'interrogazione n. 5-07071 Barbato sarà svolta in altra seduta.

5-07002 Bernardo e Santelli: Problematiche relative all'applicazione dell'imposta di registro.

  Maurizio BERNARDO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Maurizio BERNARDO (PdL) ringrazia il sottosegretario, anche per l'impegno a fare in modo che siano valutate attentamente, in occasione dell'emanazione delle direttive da indirizzare alle strutture periferiche preposte ai controlli, le criticità segnalate dagli interroganti circa le modalità applicative dell'imposta di registro. Auspica quindi che a tale impegno facciano seguito quanto prima misure concrete in materia.

5-07069 Fluvi e Bucchino: Problematiche relative al pagamento dell'IMU da parte dei cittadini italiani residenti all'estero.

  Gino BUCCHINO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Gino BUCCHINO (PD), pur ringraziando il Sottosegretario per la sua presenza, considera demenziale la risposta fornita, sottolineando come essa si limiti a ripetere le indicazioni, già conosciute, contenute nella circolare n. 3/DF del 18 maggio scorso, senza chiarire in alcun modo le modalità con cui i concittadini italiani residenti all'estero possessori di immobili in Italia possono effettuare il versamento dell'IMU. Sottolinea, infatti, come i meccanismi di versamento di tale imposta siano diverse e ben più complesse rispetto quelle previste per il versamento dell'ICI, la quale poteva essere versata anche in un'unica soluzione alla fine dell'anno, senza necessità di distinguere tra quota di competenza erariale e quota di competenza dei singoli comuni.
  Si dichiara pertanto completamente insoddisfatto della risposta, rilevando come la maggior parte dei concittadini residenti all'estero interessati dall'IMU si trovino nella sostanziale impossibilità di pagare l'imposta, essendo impossibile immaginare che essi siano costretti ad acquisire informazioni in merito presso i diversi comuni, i quali, da parte loro, non sono spesso in grado di fornire tutte gli elementi necessari ai fini del calcolo e del versamento del tributo.
  Esprime pertanto estremo disappunto per l'insensibilità del Governo, il quale non sembra aver maturato la necessaria consapevolezza circa le gravi difficoltà in cui si trovano tali contribuenti, che vorrebbero poter adempiere ai propri obblighi tributari senza doversi sobbarcare adempimenti eccessivamente complessi. In tale contesto ritiene quindi urgente un intervento volto a rivedere le modalità per il pagamento dell'IMU da parte dei cittadini italiani residenti all'estero.

5-07070 Fugatti: Proroga del termine di versamento della prima rata dell'IMU.

  Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Maurizio FUGATTI (LNP) osserva come, con la risposta fornita all'interrogazione, il Governo mostri, da un lato, di essere assolutamente inconsapevole delle situazioni di confusione determinatesi in questi giorni Pag. 136presso gli uffici tributi dei comuni e delle difficoltà che stanno incontrando tantissimi contribuenti per effettuare il versamento della prima rata dell'IMU entro il previsto termine del 18 giugno, e, dall'altro, di non avere alcuna comprensione per i problemi dei cittadini, i quali non soltanto devono sottostare a un prelievo che considerano ingiusto e spropositato, ma sono anche costretti a estenuanti code per informarsi circa le modalità di calcolo e di versamento dell'imposta.
  In proposito, ritiene che uno slittamento del termine per il versamento della prima rata dell'IMU avrebbe costituito un dovuto atto di rispetto verso i predetti contribuenti, analogo a quelli che sono stati compiuti in passato, quando, con spirito evidentemente diverso da quello che caratterizza l'azione dell'Esecutivo in carica, sono stati disposti – persino con riferimento a meccanismi impositivi già rodati, diversamente dall'IMU – la proroga o il differimento di termini di versamento, al fine di evitare disagi ai cittadini.
  Si dichiara, pertanto, insoddisfatto della risposta.

5-07072 Lo Monte e Zeller: Opzione per l'applicazione del sistema tributario della cedolare secca relativamente agli immobili di interesse storico-artistico.

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, evidenziando, tuttavia, come i proprietari di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico non avessero alcuna convenienza, fino al 2011, a esercitare l'opzione per l'applicazione della cedolare secca. Infatti, in base alla disciplina in vigore fino al 2011, gli immobili storico-artistici godevano di importanti agevolazioni sia ai fini IRPEF, sia ai fini ICI, in quanto si applicava la normativa di favore connessa alla loro particolare natura e agli onerosi adempimenti per effetto dei vincoli previsti per i fabbricati dello stesso tipo destinati ad usi culturali, di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973. Invece, a partire dal 1o gennaio 2012, tali immobili sono stati retroattivamente assoggettati ad un regime d'imposta che poco si differenzia dal trattamento cui sono sottoposti immobili non aventi la medesima natura, con l'ulteriore aggravante che i proprietari non possono optare per il regime della cedolare secca, qualora non l'abbiano fatto in sede di registrazione del contratto.
  Chiede, pertanto, al Governo di assumere iniziative per modificare la normativa in vigore, al fine di consentire che, relativamente ai predetti immobili di interesse storico-artistico, per il 2012 l'esercizio dell'opzione in questione sia possibile in sede di dichiarazione dei redditi, con le stesse modalità previste in via transitoria nel 2011 per la generalità degli immobili, eliminando una palese disparità di trattamento.

  Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

  Giampaolo FOGLIARDI (PD) sottolinea come siano estremamente gravi i disagi che la scadenza per il versamento della prima rata dell'IMU sta creando in questi giorni ai contribuenti, soprattutto a quelli che, abitando in piccoli comuni, incontrano maggiori difficoltà nell'ottenere le informazioni necessarie per adempiere in maniera corretta al predetto obbligo, sia perché i comuni di residenza, in molti casi, non sono attrezzati per soddisfarne le richieste, sia perché anche gli uffici del catasto non sembrano in grado di fornire i dati relativi alla rendita catastale necessari per il calcolo dell'imposta.
  A tale proposito, rileva, in generale, come i contribuenti trovino spesso intollerabile, Pag. 137più dell'onere finanziario da sostenere, la complessità degli adempimenti burocratici cui devono sottostare.
  Pur essendo consapevole dell'impossibilità, per la classe politica, di chiedere a un Governo tecnico di dare soluzione a problematiche antiche e assai complesse, come quella concernente lo snellimento di tutti i procedimenti di competenza delle amministrazioni pubbliche statali e locali, sottolinea, quindi, l'esigenza di adoperarsi affinché sia superata la situazione di arretratezza nella quale il Paese si trova da tale punto di vista.
  Ritiene opportuno citare, in quanto emblematica, la vicenda relativa alla scadenza per la trasmissione telematica all'INPS delle domande relative allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell'anno 2010, la quale era fissata alle ore 23 di domenica 3 giugno 2012, a ridosso di due festività, osservando come simili scelte non possano che rendere sempre più difficili i rapporti tra cittadini e istituzioni.

  La seduta termina alle 14.40.

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