CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 maggio 2012
653.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 13.50.

Sull'ordine dei lavori.

  Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare, dapprima, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 5076, del disegno di legge comunitaria e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE nel 2011, e, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.
C. 5076 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Amato BERARDI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 5076, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.
  L'Accordo, che si compone di 53 articoli organizzati in dieci titoli, intende contribuire a rafforzare il dialogo politico, nonché i rapporti economici tra l'Unione europea e la Corea del Sud, Paese nel quale la UE costituisce il primo investitore, rappresentando altresì il secondo mercato di sbocco delle esportazioni coreane.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, l'articolo 1 enumera i valori fondamentali che le Parti contraenti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in risalto il rispetto dei principi democratici, la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite, mentre l'articolo 2 individua le finalità e gli ambiti della cooperazione.
  In tale ambito segnala, per i profili di interesse della Commissione Finanze, il comma 2, lettera c), che prevede il rafforzamento della cooperazione nei settori della fiscalità e delle dogane, nonché il comma 2, lettera f), che riguarda la cooperazione per la lotta al riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed al finanziamento del terrorismo.
  Per quanto riguarda il titolo II, relativo al dialogo politico e la cooperazione, l'articolo 3 individua gli obiettivi del dialogo politico (tra i quali hanno particolare rilievo la promozione della democrazia e della soluzione pacifica delle controversie) nonché le modalità della sua attuazione.
  L'articolo 4 impegna le parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul tema, nonché di quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. La UE e la Corea del Sud, in particolare, adotteranno le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; le parti convengono che il dialogo politico accompagni i suddetti elementi. L'articolo 5 impegna le Parti a contrastare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, di cui riconoscono la pericolosità al fine del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
  L'articolo 6 mira al rafforzamento della cooperazione alla lotta ai crimini internazionali, anche nell'ambito della Corte penale internazionale, della quale le Parti si impegnano a sostenere lo statuto.
  L'articolo 7 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo, che deve essere svolta conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale, prevedendo che la collaborazione nella lotta al terrorismo avverrà, in attuazione delle pertinenti risoluzioni ONU, attraverso scambi di informazioni, esperienze.
  L'articolo 8 impegna le Parti alla cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, come le Nazioni Unite, l'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), l'OMC (Organizzazione mondiale del commercio), l'ASEM (vertice Asia-Europa) e il forum regionale ASEAN-UE.
  Per quanto riguarda la cooperazione in materia di sviluppo economico, l'articolo 9 definisce i termini generali della cooperazione in tema di commercio e investimenti, facendo rinvio all'accordo di libero scambio e stabilendo che essa dovrà principalmente consistere nel dialogo e nello scambio di informazioni finalizzati ad accrescere e diversificare i rispettivi scambi commerciali, anche tramite l'eliminazione delle barriere non tariffarie.
  L'articolo 10 intende favorire il dialogo fra le Parti sulla politica economica: in tale ambito richiama, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'impegno al dialogo per Pag. 126migliorare i sistemi contabili e di revisione dei conti, nonché di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e negli altri comparti del settore finanziario.
  Sempre per quanto attiene agli aspetti rilevanti per la Commissione Finanze, l'articolo 11 regolamenta la cooperazione tra imprese, individuando, tra le possibili forme, gli scambi di informazioni per il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese, l'incentivazione alla costituzione di joint ventures, la facilitazione all'accesso ai finanziamenti.
  Ancora per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 12 impegna le Parti a rispettare, nel campo della fiscalità, i principi della trasparenza e della leale concorrenza fiscale, sottolineando la necessità di sviluppare in tale ambito un quadro normativo adeguato e di migliorare la cooperazione internazionale, nonché di agevolare la riscossione del gettito tributario legittimo, mentre l'articolo 13 prevede una cooperazione nel settore doganale, su base sia bilaterale sia multilaterale, al fine di semplificare le relative procedure ed aumentare la trasparenza.
  L'articolo 14 promuove la concorrenza leale, anche in conformità all'Accordo tra la Comunità europea e la Corea.
  Gli articoli 15 e 16 si occupano invece di cooperazione nel campo della società dell'informazione, della scienza e della tecnologia, prevedendo che tale collaborazione sia finalizzata, in particolare, a promuovere il dialogo in materia di comunicazioni elettroniche, la tutela della privacy e dei dati personali, l'indipendenza ed efficienza dell'autorità di regolamentazione, l'interoperabilità fra le reti dell'Unione europea e della Corea e gli aspetti di sicurezza connessi alle tecnologie dell'informazione.
  Gli articoli 17 e 18 si occupano di energia e trasporti, stabilendo come obiettivi principali la lotta contro i cambiamenti climatici, l'uso sostenibile dell'energia e la sicurezza delle fonti energetiche sono al centro della collaborazione in campo energetico. In materia di trasporti particolare attenzione è dedicata ai temi della circolazione delle merci e della sicurezza dei trasporti marittimi e aerei.
  L'articolo 19 fissa l'obiettivo dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale e ne stabilisce le condizioni per la sua realizzazione; la disposizione fa inoltre rinvio ad eventuali accordi specifici per quanto riguarda le attività delle società di navigazione nell'UE e in Corea.
  In tale ambito segnala, in merito ai profili di interesse della Commissione Finanze, la previsione di cui al comma 2, lettera c), in base alla quale ciascuna Parte concede alle navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto alle proprie navi, anche con riferimento alle agevolazioni doganali.
  La tutela dei consumatori è oggetto dell'articolo 20, con il quale le Parti si impegnano, tra l'alto, a rendere più compatibili le reciproche normative e ad evitare barriere commerciali.
  Nell'ambito del titolo V, che si occupa di cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile, l'articolo 21 affronta il tema della tutela della salute, impegnando le Parti a collaborare nei settori di reciproco interesse, quali pandemie e malattie infettive, sicurezza alimentare e dei prodotti farmaceutici, gestione dei sistemi sanitari, campagne contro il fumo, attraverso scambi di informazioni e di esperienze nonché programmi comuni.
  L'articolo 22 prevede invece la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali attraverso scambi di informazioni, programmi e progetti specifici, in materia di lavoro, integrazione sociale e previdenza.
  Ai sensi dell'articolo 23 le Parti si impegnano ad una collaborazione mirata alla gestione sostenibile delle riserve naturali e della diversità biologica, con particolare riguardo per gli aspetti del cambiamento climatico, l'adesione agli accordi internazionali in materia, il contrasto al traffico di rifiuti pericolosi e l'adozione di tecnologie e servizi ambientali. Con l'articolo Pag. 12724 le Parti si impegnano altresì ad una specifica cooperazione nell'ambito della lotta al cambiamento climatico.
  Gli articoli 25 e 26 prevedono numerose forme di cooperazione sugli aspetti correlati allo sviluppo agricolo, alla silvicoltura e alla gestione sostenibile dell'ambiente marino e alla pesca.
  In base all'articolo 27, relativo agli aiuti allo sviluppo, le Parti, tra l'altro, si impegnano a rispettare i valori sanciti nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo.
  Nell'ambito del titolo VI, che regola la cooperazione nel settore dell'istruzione e della cultura, gli articoli 28 e 29, al fine di migliorare la conoscenza reciproca, impegnano le Parti a promuovere la cooperazione – attraverso scambi e iniziative comuni in tali materie, nel rispetto della loro diversità. Nel settore dell'istruzione si pone in particolare l'accento sulla promozione di scambi di esperti e di studenti attraverso programmi dell'Unione europea già esistenti, quali Erasmus Mundus.
  Il titolo VII disciplina la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza, nel cui ambito le Parti convengono, ai sensi dell'articolo 30, nell'annettere fondamentale importanza alla promozione dello stato di diritto, all'indipendenza della magistratura, all'accesso alla giustizia e ad un processo equo.
  In particolare, l'articolo 31 regola la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, per la quale si incoraggiano la ratifica e il rispetto delle convenzioni internazionali in materia. Quanto alla cooperazione giudiziaria in materia penale, le Parti si impegnano a migliorare gli strumenti internazionali sulla reciproca assistenza e l'estradizione.
  Al fine di migliorare gli standard relativi alla tutela dei dati personali, l'articolo 32 prevede forme di assistenza consistenti in scambi di informazioni e di consulenze.
  Con riferimento alla cooperazione in materia di migrazione, l'articolo 33 prevede il contrasto della migrazione illegale e della tratta di esseri umani, nonché misure per la riammissione dei propri cittadini anche attraverso l'eventuale conclusione di un accordo che disciplini i gli obblighi specifici delle parti.
  Gli articoli 34 e 35 regolano la collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, nonché contro il traffico di stupefacenti, prevedendosi che le Parti concordino tra loro gli opportuni metodi di cooperazione.
  In tale ambito, assume rilevanza per la Commissione Finanze l'articolo 35, il quale affronta, tra l'altro, il tema della cooperazione nella lotta alla criminalità economica e finanziaria.
  Ancora con riguardo agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, l'articolo 36 stabilisce che le Parti cooperano per impedire l'utilizzo dei rispettivi sistemi finanziari per il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, anche attraverso l'applicazione di norme equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali competenti, quali il FATF (Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio del denaro).
  Gli articoli 37 e 38 sono invece dedicati, rispettivamente, alla lotta contro la criminalità informatica ed alla cooperazione tra le autorità delle Parti nell'attività di contrasto alla criminalità.
  Con riferimento al titolo VIII, che disciplina la cooperazione in altri settori, l'articolo 39 regola la cooperazione nel settore del turismo, al fine di favorire uno sviluppo equilibrato del settore capace di contribuire alla reciproca comprensione.
  L'articolo 40 prevede la promozione di un dialogo effettivo con la società civile e la sua effettiva partecipazione, mentre l'articolo 41 disciplina la cooperazione nel settore della pubblica amministrazione, al fine di favorire il miglioramento di efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche. Per quanto riguarda il settore statistico, l'articolo 42 prevede che la collaborazione in materia sia volta all'ottenimento di dati statistici comparabili a livello internazionale e affidabili.
  Nell'ambito del titolo XI, che disciplina il quadro istituzionale, l'articolo 43 abroga l'Accordo quadro di commercio e di cooperazione Pag. 128tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea del 1996, entrato in vigore il 1o aprile del 2001. Tale accordo è sostituito da quello di cui si propone la ratifica, che può essere integrato, a norma dello stesso articolo 43, da altri accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nelle materie da esso disciplinate.
  A tale proposito ricorda che il 6 ottobre 2010 è stato firmato a Bruxelles un Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, applicato provvisoriamente a partire dal 1o luglio 2011.
  L'articolo 44 istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti delle due parti, a livello di alti funzionari, che avrà, in particolare, il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, formulare proposte su questioni di interesse comune, prevenire eventuali problemi nei settori affrontati dall'Accordo, nonché di risolvere per consenso le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo.
  L'articolo 45 riguarda le modalità di attuazione dell'Accordo, che è fondata sul consenso e il dialogo. In tale ambito si prevede un meccanismo di risoluzione delle controversie in base al quale, nel caso in cui una delle Parti ritenga che l'altra non abbia ottemperato a un obbligo stabilito dall'Accordo, si possono adottare le misure del caso, prima di assumere le quali, tuttavia, si fa ricorso al Comitato misto istituito dall'articolo 44. In caso di urgenza, la misura è notificata direttamente all'altra Parte e al termine del periodo di consultazioni (di massimo 20 giorni, e solo su richiesta di quest'ultima), l'altra Parte può richiedere un arbitrato, le cui procedure sono disciplinate dall'articolo 46.
  Per quanto riguarda il titolo X, recante le disposizioni finali dell'Accordo, gli articoli 47 e 52 sono rispettivamente dedicati alla definizione delle Parti contraenti e all'individuazione del territorio di applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 49 prevede l'entrata in vigore dell'Accordo il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra, ai sensi dell'articolo 50, l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie, e stabilisce inoltre la sua applicazione provvisoria. La durata dell'Accordo è illimitata, salva la possibilità di denuncia in qualunque momento da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra, con estinzione dell'Accordo a sei mesi dalla ricezione della notifica.
  L'articolo 48 esclude che alcuna disposizione dell'Accordo possa essere interpretata nel senso di obbligare un delle Parti a fornire informazioni la cui divulgazione sia contraria agli interessi essenziali di sicurezza della Parte stessa.
  L'articolo 53 individua i testi dell'accordo, redatto in 23 lingue, tutte egualmente facenti fede.
  Rileva, infine, come l'Accordo non presenti profili problematici per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

  Antonio PEPE (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Legge comunitaria 2012.
C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 maggio scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, informa che non sono state presentate proposte emendative alle parti del disegno di legge Comunitaria afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

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  Gerardo SOGLIA (Misto-G.Sud-PPA), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2011 (vedi allegato 1).

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

  Antonio PEPE (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, che ringrazia per l'approfondimento da lui svolto del provvedimento.
  Concorda quindi, in particolare, con l'esigenza, segnalata nella proposta di parere, di far sì che le istituzioni nazionali siano maggiormente in grado, in particolare nell'attuale difficilissima congiuntura internazionale, di rappresentare in modo incisivo, nelle sedi dove sono decisi i contenuti della normativa europea, gli interessi dell'Italia, tenendo conto delle specificità che caratterizzano molti aspetti del Paese.
  In tale contesto ritiene altresì condivisibile la necessità, segnalata del resto anche dal Presidente della CONSOB in occasione del recente Incontro annuale con il mercato finanziario, di rivedere l'approccio cui si è finora ispirata la disciplina europea in materia di mercati finanziari, la quale si è dimostrata, al contempo, da un lato eccessivamente farraginosa e dettagliata e, dall'altro, non in grado di garantire un'adeguata trasparenza dei mercati e di proteggere i risparmiatori dalle conseguenze nefaste degli eccessi speculativi compiuti da molti operatori finanziari.
  Evidenzia quindi come molti passi debbano essere ancora compiuti, sia a livello europeo sia a livello internazionale, per rimettere ordine in un settore, quello della finanza, cruciale per le prospettive e gli equilibri dell'economia mondiale.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione predisposta dal relatore e nomina il deputato Soglia quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.
Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 maggio scorso.

  Gerardo SOGLIA (Misto-G.Sud-PPA), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul documento in titolo (vedi allegato 2).

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere concernente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

  Antonio PEPE (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

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5-06863 Lo Monte e Zeller: Estensione ai lavori iniziati prima del 1o gennaio 2011 della possibilità di regolarizzare l'omessa comunicazione di inizio lavori ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, come di consueto puntuale e chiara, dichiarandosi tuttavia insoddisfatto, in quanto la stessa, escludendo la possibilità di regolarizzare l'omissione del preventivo invio della comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara anche in relazione ai lavori iniziati in data antecedente al 1o gennaio 2011, minimizza la portata innovativa dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012 e ne contraddice la ratio.
  In particolare, invita il Governo a riflettere sul fatto che, mentre la norma citata attribuisce efficacia preclusiva della fruizione dei benefici fiscali soltanto all'avvenuta constatazione della violazione, ovvero all'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, il riferimento all'effettuazione della comunicazione omessa entro il termine di presentazione della «prima dichiarazione utile» non comporta, di per sé, che non possano essere sanate, nel 2012, le omissioni riferite a periodi di imposta precedenti al 2011, anche in considerazione del fatto che la detrazione spettante per le spese di ristrutturazione edilizia è ripartita in più annualità.
  Considera comunque positivo che il Governo abbia chiarito la propria posizione in materia, poiché ciò consentirà ai contribuenti di applicare correttamente la disposizione recata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012, evitando, così, di incorrere in sanzioni.

5-06864 Fluvi: Trasferimento del colonnello della Guardia di Finanza Umberto Rapetto.

  Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Alberto FLUVI (PD) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta, il cui contenuto si riserva di approfondire, rilevando, tuttavia, come il colonnello Rapetto non sia stato trasferito ad altro incarico di comando, ma destinato alla frequenza di un corso di formazione presso il Centro Alti Studi Difesa.

  Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.10.

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