COSCIA, DE PASQUALE, BACHELET, DE TORRE, SIRAGUSA, PES, ROSSA e ANTONINO RUSSO. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
la sentenza n. 147 espressa lo scorso 7 giugno dalla Corte costituzionale ha accolto il ricorso presentato da 7 regioni (Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata) ritenendo fondata la richiesta di incostituzionalità del comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che dispone per il prossimo anno scolastico la creazione di istituti comprensivi di almeno 1.000 alunni e la conseguente cancellazione - mediante accorpamento - delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
la Corte nell'esprimere le proprie argomentazioni ribadisce le precedenti sentenze n. 200 del 2009 e n. 92 del 2011, con le quali è stata esplicitamente chiarita la differenza esistente tra le norme generali sull'istruzione riservate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione e le norme sull'istruzione attribuite alla competenza legislativa concorrente delle regioni. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;
le suddette argomentazioni dimostrano come la norma contenuta nell'articolo 19, comma 4, che regola la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti sia di competenza regionale;
con precedenti atti di sindacato ispettivo (interpellanza urgente 2-01231) gli interroganti avevano già rilevato l'oggettiva complessità e la delicatezza del percorso di ridefinizione dei piani regionali di dimensionamento della rete scolastica di cui al medesimo articolo 19, comma 4;
nella situazione attuale oggi appare urgente al fine di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico che garantisca il diritto allo studio e che tuteli la qualità dell'offerta didattica agli studenti, valutare la necessità di assumere le opportune iniziative normative a seguito della pronuncia della Corte costituzionale -:
se il ministro interrogato, in vista di una organica e costituzionalmente corretta definizione della materia, non ritenga urgente avviare, fatte salve le competenze regionali, un monitoraggio anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, al fine di valutare la necessità di assumere le opportune iniziative normative conseguenti alla pronuncia della Corte costituzionale.(5-07243)