ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06044

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 578 del 30/01/2012
Firmatari
Primo firmatario: FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/01/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 30/01/2012
Stato iter:
31/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/07/2012
Resoconto BALDUZZI RENATO MINISTRO - (SALUTE)
 
REPLICA 31/07/2012
Resoconto FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/01/2012

SOLLECITO IL 15/02/2012

SOLLECITO IL 28/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

DISCUSSIONE IL 31/07/2012

SVOLTO IL 31/07/2012

CONCLUSO IL 31/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06044
presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI
lunedì 30 gennaio 2012, seduta n.578

FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, cosiddetto anticrisi, è stato convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con modifiche, modifiche che non riguardano l'argomento oggetto della presente interrogazione;

nel testo del decreto-legge come modificato dalla legge di conversione, è contenuto un articolo (articolo 20) che, già allora nelle intenzioni del Governo dichiarate in conferenza stampa, avrebbe dovuto consentire tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità, attribuendo all'INPS nuove competenze;

l'articolo 20, riguardante la domanda di accertamento degli stati invalidanti, reca la rubrica: «Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile» e rivede profondamente le modalità di presentazione delle domande di accertamento, della valutazione, della concessione, e del ricorso giurisprudenziale. L'articolo non fa cenno ad una diversa fissazione dei tempi massimi di accertamento e di concessione, anche se - nelle dichiarazioni governative veniva ventilata una riduzione dei tempi medi - fra la domanda e la definitiva concessione - da 11 mesi a 4 mesi;

l'articolo riguarda sia le domande di accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità, sordomutismo) che le domande di accertamento dell'handicap (legge n. 104 del 1992) che quelle per la disabilità (legge n. 68 del 1999);

dal 1o gennaio 2010 le domande vengono presentate esclusivamente all'INPS che deve provvedere all'invio, per via telematica, all'azienda sanitaria locale (ASL) di competenza che provvede, a sua volta, alla convocazione;

tale disposizione presuppone che esista una rete e una modalità di comunicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, che consenta il passaggio dei dati in tempo reale;

per quanto riguarda l'accertamento e la verifica, la procedura è stata cambiata con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Infatti l'accertamento degli stati invalidanti prima veniva effettuato da una specifica commissione presente in ogni ASL, che, una volta redatto il verbale, lo trasmetteva alla commissione di verifica dell'INPS, la quale aveva tempo 60 giorni per confermare l'esito, o infine per sospendere il procedimento richiedendo chiarimenti alla commissione ASL, oppure per convocare a visita l'interessato per approfondimenti;

con la nuova legge, la commissione dell'ASL è integrata con un medico dell'INPS. Questo lascia supporre che il passaggio di verifica - che ora comporta almeno 60 giorni - dovrebbe essere soppresso. L'articolo, tuttavia, sembra contraddittorio quando precisa: «In ogni caso, l'accertamento definitivo è effettuato dall'Inps». Tuttavia, è verosimile che questa sottolineatura stia ad indicare la «facoltà di veto» del medico Inps all'interno della Commissione dell'ASL cui è chiamato a partecipare;

in tal caso, deve essere ridefinito il ruolo dei presidenti delle commissioni e della collegialità delle decisioni assunte dalle stesse;

la successiva permanenza dei requisiti sanitari è affidata all'INPS. Non è chiaro se questa indicazione riguarderà solo le verifiche a campione oppure ogni procedimento di revisione o di rivedibilità anche se stabilito dalla commissione ASL;

altra problematica riguarda la valutazione delle minorazioni civili, in quanto prima della legge le commissioni di accertamento e le commissioni di verifica Inps, per valutare le minorazioni civili, applicavano le modalità e le tabelle riportate nel decreto del Ministero della sanità del 5 febbraio 1992. La legge n. 328 del 2000 (legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) aveva delegato il Governo alla revisione dei criteri di accertamento dell'invalidità «tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità.» Nel frattempo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha approvato l'ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute) che l'Italia ha già recepito. Con l'introduzione del decreto-legge n. 78 del 2009 si stabiliva che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto, il Ministero della salute avrebbe dovuto nominare una Commissione con il compito di «aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 (...)», con la precisazione che tali aggiornamenti non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

per quanto concerne la concessione delle provvidenze economiche, ante legem, se il verbale di invalidità civili, cecità civile e sordomutismo conteneva i presupposti sanitari per l'erogazione di provvidenze economiche (pensioni, indennità, assegni), iniziava l'iter per la concessione che prevedeva un'istruttoria sugli altri requisiti (reddito personale, ricovero). Una volta concluso, il decreto di concessione veniva trasmesso all'Inps per l'erogazione delle provvidenze stesse. La concessione delle provvidenze economiche era espressamente attribuita alle regioni dall'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

con la nuova legge è previsto che, con un accordo quadro fra Ministero della salute e conferenza Stato-Regioni, le competenze concessorie sono trasferite all'INPS. L'accordo avrebbe dovuto essere sottoscritto entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge;

riguardo all'eventuale ricorso contro i verbali e contro la mancata concessione delle provvidenze, esso era possibile solo davanti al giudice ordinario (e con l'assistenza di un legale), non era possibile il ricorso amministrativo né prevista l'istanza di riesame per autotutela;

con la nuova legge l'INPS è unica «controparte». Inoltre nel caso in cui un giudice nomini un consulente tecnico (cioè un medico che valuti per conto del tribunale l'effettiva condizione sanitaria di chi ricorre), questi dovrà obbligatoriamente essere affiancato nelle indagini da un medico INPS. Il decreto non prevede l'introduzione del ricorso amministrativo o altre formule di contenimento del contenzioso giudiziario;

la ratio della legge è di portare ordine ad una procedura che, farraginosa e complessa, non offriva garanzia di tempi certi e soprattutto di snellezza burocratica; non valutava inoltre la necessità di verifiche e controlli non solo sulla concessione delle invalidità, ma anche sulla permanenza di essa nel tempo in capo ad un soggetto;

le cronache degli ultimi tempi anche eclatanti sulla scoperta di false invalidità, ed addirittura di sistemi ben collaudati per consentire di ottenere lo stato di invalido in modo fraudolento, inducono a prestare particolare attenzione all'argomento;

tuttora ci troviamo in una situazione in cui coloro che hanno diritto, e semmai che presentano un quadro sanitario obiettivamente invalidante, con gravi ripercussioni per la qualità di vita di se stessi e dei propri familiari, non riescono ad ottenere, nei tempi giusti che un Paese civile richiede, il riconoscimento non di un privilegio ma di un diritto;

sottolineato che al disabile deve essere riconosciuta una dignità di vita come e più degli altri, e lo Stato (come anche la società) devono riconoscere e garantire strumenti e diritti per superare la differenza; in poche parole deve essere garantita la normalità rispetto a qualsiasi altro cittadino -:

se ai Ministri interrogati risulti quanto in premessa, ed in particolare quale sia lo stato di attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

se risulti effettuata la nomina della commissione con il compito di «aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile già approvate con decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992»;

se, riguardo alla presentazione delle domande all'INPS, la quale deve provvedere all'invio, per via telematica, all'ASL di competenza, che provvede, a sua volta, alla convocazione, esista una rete e una modalità di comunicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, che consenta il passaggio dei dati in tempo reale;

se risulti che effettivamente i tempi di concessione si siano ridotti ed in ogni caso se vengano rispettati i termini di cui alla legge, ed in particolare quali siano i provvedimenti adottati in caso di inottemperanza;

se, come previsto, sia stato sottoscritto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, l'accordo quadro fra Ministero della salute e la Conferenza Stato-regioni, per cui le competenze concessorie sono trasferite all'INPS;

se, per quanto evidenziato in premessa, sia stato definito il ruolo delle Asl e dell'Inps in sede di commissione, considerato che giungono da più parti informative di contrasti ed incomprensioni in tal senso.(5-06044)