ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02705

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 303 del 31/03/2010
Firmatari
Primo firmatario: BRANDOLINI SANDRO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/03/2010


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 31/03/2010
Stato iter:
25/05/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/05/2010
Resoconto VIESPOLI PASQUALE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 25/05/2010
Resoconto BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 31/03/2010

DISCUSSIONE IL 25/05/2010

SVOLTO IL 25/05/2010

CONCLUSO IL 25/05/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02705
presentata da
SANDRO BRANDOLINI
mercoledì 31 marzo 2010, seduta n.303

BRANDOLINI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, prevede la concessione di agevolazioni contributive per i lavoratori agricoli delle zone di montagna o svantaggiate;

il pagamento in misura ridotta dei contributi relativi ai lavoratori agricoli delle cooperative che svolgono attività di trasformazione ai sensi della legge n. 240 del 1984 operanti nelle zone non rientranti nelle agevolazioni contributive, relativamente ai conferimenti dei soci aventi aziende situate in zone di montagna o svantaggiate, è stato riconosciuto dall'INPS sulla base della circolare ex SCAU n. 28 del 20 giugno 1985, tuttora vigente;

il 14 luglio 2009 nella risposta all'interrogazione n. 5-01388 il sottosegretario Pasquale Viespoli comunicava che l'INPS aveva provveduto al superamento dei ritardi nel rimborso della maggiore contribuzione riconoscendo a richiesta alle cooperative interessate la possibilità di compensare in sede di pagamento dei contributi, mentre per quanto riguarda l'INAIL - che non ha ancora riconosciuto le agevolazioni contributive alle suddette cooperative - informava della costituzione di un apposito tavolo di confronto volto ad individuare le possibili soluzioni per rendere applicabile, sul piano tecnico, anche per l'INAIL, quanto già operato per l'INPS;

in risposta ad una richiesta di riconoscimento delle agevolazioni contributive nella quale si faceva esplicito riferimento alla interrogazione di cui sopra l'INAIL sede di Forlì - senza attendere le conclusioni del preannunciato tavolo tecnico - in data 10 agosto 2009 comunicava l'impossibilità di aderire «poiché la normativa di cui all'articolo 9 comma 5 della legge n. 67 del 1988 e successive modificazioni non consente a questa sede, come da disposizioni della direzione centrale rischi INAIL del 6 novembre 2008, l'interpretazione estensiva del beneficio contributivo;

nella risposta fornita dall'INAIL alla sopraccitata interrogazione si afferma che l'agevolazione contributiva è risultata inapplicabile in quanto «dovrebbe essere individuata nell'ambito della massa salariale, la quota parte di retribuzioni relative ai soci che conferiscono il prodotto provenienti dalle zone svantaggiate»;

al fine di determinare la massa salariale per il calcolo delle agevolazioni è possibile acquisire dalle cooperative interessate i dati e la documentazione relativi ai quantitativi conferiti ed acquistati da terzi sudditi per provenienza (zona pianura - zona svantaggiata - zona montana);

il 28 gennaio 2010 in risposta alla interrogazione n. 5-01767 il sottosegretario Pasquale Viespoli sottolineava che la questione «risulta ancora non del tutto definita» facendo presente in «riferimento al tavolo di confronto, costituito nell'intento di addivenire alla individuazione di soluzioni omogenee per l'INAIL e l'INPS in ordine all'individuazione della platea dei beneficiari delle agevolazioni contributive» e «che il prossimo incontro tra le direzioni tecniche degli istituti si terrà il 1o febbraio prossimo venturo», assicurando «che, qualora, all'esito del confronto in corso, si dovesse adottare un orientamento estensivo, conformemente all'INPS, si potrà procedere al rimborso dei premi assicurativi»;

i responsabili dell'INPS e dell'INAIL, nell'incontro del tavolo tecnico tenutosi come previsto il 1o febbraio scorso, sarebbero pervenuti alla conclusione di considerare legittimo sia l'operato dell'INPS che avrebbe applicato correttamente la norma riconoscendo le agevolazioni contributive, sia l'operato dell'INAIL che, altrettanto correttamente, sugli stessi lavoratori e sulle stesse retribuzioni non ha applicato la medesima norma non riconoscendo le agevolazioni contributive; tale comportamento dell'INAIL, oltre a non essere suffragato da nessun disposizione legislativa, contraddice lo suo stesso operato in quanto:

l'istituto assicuratore con circolare n.18/95 ha confermato il diritto alle agevolazioni contributive per gli operai a tempo indeterminato dipendenti di cooperative con sede in zone svantaggiate;

a seguito della legge n. 247 del 2007 che modifica in parte l'articolo 3 della legge n. 240 del 1984 assimilando ai fini INAIL gli operati a tempo determinato a quelli a tempo indeterminato, l'istituto assicuratore con circolare 17/2008 recepisce la norma ed al paragrafo profili contributivi, stabilisce: «a decorrere dal 1o gennaio 2008 anche gli operai a tempo determinato pendenti dalle imprese in oggetto devono essere assicurati nella forma prevista dal titolo I del testo unico n. 1124/1965» ed ancora «Il premio assicurativo dovuto all'INAIL deve essere calcolato e versato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per gli operai a tempo indeterminato», confermando di fatto il diritto alle agevolazioni anche per gli operai a tempo determinato;

lo stesso ente interviene in materia con nota n. 9660 del 12 dicembre 2008 che così recita: «si forniscono le istruzioni per l'applicazione all'Autoliquidazione 2008/2009 delle riduzioni contributive in favore delle imprese ubicate nelle zone svantaggiate, previste dall'articolo 9, comma 5, della legge n. 67/1988 (2) e successive modificazioni» e precisa: «I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato ...dal 1o gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate: a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988; b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.»;

l'ufficio entrate della direzione centrale rischi dell'istituto nella nota prot. INAIL 600.10.01/03/2010.0001960 informa che la legge finanziaria per il 2010 ha esteso l'applicazione dal 1o gennaio al 31 luglio 2010 delle percentuali di riduzione contributiva (75 per cento e 68 per cento), già in vigore fino al 31 dicembre 2009, in favore delle imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ubicate nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, 5-bis e 5-ter della legge n. 67/1988 e successive modificazioni;
pertanto, tale agevolazione contributiva si applica:

dal 1o gennaio al 31 luglio 2010 nella misura del 75 per cento per i territori montani particolarmente svantaggiati - codice di agevolazione 005 e nella misura del 68 per cento per le zone agricole svantaggiate - codice di agevolazione 025;

dal 1o agosto al 31 dicembre 2010 nella misura del 70 per cento per le «aree di montagna particolarmente svantaggiate» - codice di agevolazione 005 e nella misura del 40 per cento per le altre aree svantaggiate - codice di agevolazione 0254;

quanto sopra esposto rappresenta e dimostra in modo inequivocabile il diritto ad usufruire delle agevolazioni contributive per i lavoratori agricoli a tempo determinato ed indeterminato delle cooperative che svolgono attività di trasformazione ai sensi della legge n. 240/1984 operanti nelle zone non rientranti nelle agevolazioni contributive, relativamente ai conferimenti dei soci aventi aziende situate in zone di montagna o svantaggiate -:

quali iniziative intenda porre in essere affinché l'INAIL, al pari dell'INPS, riconosca le agevolazioni contributive di cui in premessa, senza ulteriori dilazioni, al fine di evitare - dopo cinque anni di argomentazioni che appaiono all'interrogante senza fondamento e fra loro contraddittorie - che la questione si trasformi in contenzioso giudiziario con ulteriori costi a carico della collettività. (5-02705)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2007 0247

EUROVOC :

applicazione della legge

contributo sociale

cooperativa

esazione delle imposte

fondo strutturale

politica della pesca

regione montana

regione sfavorita

regolamentazione della pesca

sicurezza sociale

zona agricola svantaggiata

zona urbana sfavorita