FLUVI, BRANDOLINI e MARCHI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 2008, prevede l'esenzione dall'ICI per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse assimilate;
il secondo comma dell'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 93 del 2008, dispone quanto segue: «Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto...»;
la risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008, emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, «chiarisce» che l'esenzione in questione si estende anche a tutte le unità immobiliari assimilate per regolamento all'abitazione principale, poiché «nel concetto di assimilazione vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il Comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali... Indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell'aliquota agevolata...»;
al punto n. 10, la medesima risoluzione «chiarisce» che: «In merito, invece, alle "unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale", si deve precisare che la norma in esame consentiva ai comuni soltanto di estendere l'aliquota ridotta a favore dei soggetti ivi indicati, ma non di assimilare dette unità immobiliari all'abitazione principale. Pertanto non è possibile riconoscere a questa specifica fattispecie l'esenzione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, poiché non si configura un'ipotesi di assimilazione, a meno che questa non sia stata espressamente prevista nel regolamento comunale, vigente alla data del 29 maggio 2008»;
in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, nonostante i chiarimenti ministeriali, una parte considerevole dei proprietari di unità immobiliari locate che - sulla base di regolamenti comunali sono equiparate ai fini dell'aliquota ICI alla abitazione principale - non hanno provveduto al versamento dell'imposta in quanto hanno ritenuto di essere esentati dal pagamento;
nella seduta della Commissione bilancio della Camera dei deputati del 29 gennaio 2009 il Sottosegretario Daniele Molgora, in risposta ad una interrogazione dell'onorevole Maino Marchi, ribadiva che «in merito alle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, si deve precisare che la norma in esame consentiva ai comuni soltanto di estendere l'aliquota ridotta a favore dei soggetti ivi indicati, ma non di assimilare dette unità immobiliari all'abitazione principale. Pertanto, non è possibile riconoscere a questa specifica fattispecie l'esenzione disposta all'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, poiché non si configura una ipotesi di assimilazione»;
la ricostruzione sopra delineata può sostanzialmente evincersi da una lettura in chiave sistematica della circolare interpretativa emanata al riguardo dell'Amministrazione nel giugno del 2008 -:
quale sia la posizione del Ministero in merito alla controversa interpretazione della risoluzione n. 12/DF 2008 riguardante l'esenzione ICI delle unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che le utilizzi come abitazione principale e se non ritenga opportuno emanare una norma o una ulteriore risoluzione che chiarisca definitivamente la questione.
(5-01382)