CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 marzo 2012
616.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Martedì 6 marzo 2012.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti recanti «Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici»: audizione informale di rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 marzo 2012. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.

Decreto-legge 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Nuovo testo C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni I e X).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 febbraio 2012.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che le Commissioni di merito non hanno ancora concluso l'esame degli emendamenti presentati al testo del provvedimento in titolo. Propone, pertanto, di rinviare la seduta al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, in modo che la Commissione possa esprimere il prescritto parere sul testo risultante dalle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito, come peraltro convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi svoltasi la settimana scorsa.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.
C. 4975 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 4975, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatto a New York il 21 maggio 1997.
Si tratta di un provvedimento che, certamente, investe le competenze della VIII Commissione, ma che ha un rilievo politico che va ben al di là dell'obiettivo specifico di una corretta gestione delle acque transfrontaliere, sia pure in una prospettiva più ampia rispetto al passato, che tiene conto oltre che delle questioni tradizionali legate allo sfruttamento economico delle risorse idriche, anche delle problematiche più recenti legate ai temi della conservazione e dell'uso sostenibile di tali risorse.
Sappiamo tutti, infatti, che l'importanza sempre maggiore delle risorse idriche dal punto di vista socio-economico si presta ad innescare e, in alcuni casi, purtroppo, ha già innescato - in assenza di un quadro organico di regole comuni che garantiscano la massima cooperazione possibile fra gli Stati in cui scorrono fiumi transfrontalieri -, una vera e propria corsa all'appropriazione dell'acqua, fonte di tensioni e conflitti fra i Paesi potenziali utilizzatori.
Sotto quest'ultimo aspetto, se è giusto riconoscere che negli ultimi venti anni (dalla Conferenza di Rio del 1992, che con lungimiranza e lucidità aveva dedicato all'acqua un apposito capitolo del proprio programma d'azione - Agenda 21 -) sono stati sottoscritti numerosi trattati internazionali fra Stati rivieraschi di singoli corsi d'acqua, è altrettanto giusto sottolineare l'importanza di fissare in strumenti a carattere universale - come è appunto il caso della Convenzione in esame - principi e norme giuridiche idonei ad essere applicabili a tutti i corsi d'acqua transfrontalieri del mondo e a tutti i problemi connessi alla loro utilizzazione e protezione, anche al di là delle condizioni particolari caratterizzanti

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questo o quel fiume internazionale ed anche in assenza di intese specifiche tra gli Stati rivieraschi interessati.
Al riguardo, va, tuttavia, evidenziato anzitutto il notevole ritardo con cui l'Italia giunge alla ratifica di una Convenzione che è stata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 maggio 1997.
Inoltre, va messo in evidenza che la stessa Convenzione non è ancora entrata in vigore, dal momento che non è stata ancora ratificata - come previsto dal suo articolo 36 - da almeno 35 Paesi. Infatti, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame, al momento, «i Paesi che hanno proceduto alla ratifica risultano essere 23» (24, sulla base dei dati riportati sul sito internet delle Nazioni Unite).
Passa, quindi, all'illustrazione del provvedimento in esame, precisando anzitutto che per quanto riguarda il nostro Paese, non vi sono fiumi o corsi d'acqua internazionali transfrontalieri suscettibili di causare danni ad altri paesi. Come segnala la relazione illustrativa, infatti, l'unico fiume transfrontaliero italiano è l'Isonzo, che nasce in Slovenia e scorre successivamente nel nostro territorio nazionale. Tale fiume è già oggetto, tuttavia, di uno specifico Programma di cooperazione bilaterale fra l'Italia e la Slovenia, concluso nel 2007 e valido almeno fino al 2013.
Fa altresì presente che l'Italia ha ratificato le due convenzioni di Helsinki riguardanti rispettivamente la protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e gli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali.
Quanto alle singole disposizioni della Convenzione, sottolineo l'importanza degli articoli da 5 a 10 che fissano i principi generali in materia di gestione dei corsi d'acqua transfrontalieri. In particolare, l'articolo 5 fissa l'obiettivo di un equo e ragionevole uso e partecipazione ai benefici di un corso d'acqua internazionale, capace di assicurare in ogni caso un'adeguata protezione del corso d'acqua e tenendo in debita considerazione gli interessi di tutti gli Stati che partecipano in quel determinato bacino idrico.
L'articolo 6 fissa invece i fattori rilevanti rispetto all'utilizzo equo e ragionevole delle risorse idriche di un corso d'acqua internazionale, tra i quali si annoverano fattori geografici, idrografici, climatici ed ecologici, ma anche i bisogni sociali ed economici che gravitano attorno al corso d'acqua internazionale interessato, come anche l'interesse delle popolazioni che ne dipendono.
L'articolo 7 sancisce il principio per cui ciascuno Stato adotterà tutte le misure appropriate per evitare di provocare danni ad altri Stati. Nel caso in cui tali danni siano già stati apportati, lo Stato che li ha causati adotterà, consultandosi con lo Stato danneggiato, ogni misura appropriata per eliminare o almeno attenuare gi effetti di tali danni, valutando eventualmente la possibilità di corrispondere compensazioni.
L'articolo 8 stabilisce, quindi, un generale obbligo di cooperazione in capo agli Stati del corso d'acqua, sulla base dell'eguaglianza, dell'integrità territoriale e del reciproco vantaggio, allo scopo di raggiungere l'ottimale utilizzazione e l'adeguata protezione di un corso d'acqua internazionale.
Conseguentemente, il successivo articolo 9 prevede tra gli Stati del corso d'acqua regolari scambi di dati e informazioni sulle condizioni del corso d'acqua di reciproco interesse, con particolare riguardo ai profili idrogeologici, meteorologici ed ecologici, nonché alla qualità delle acque. Uno Stato del corso d'acqua che abbia ricevuto una richiesta di informazioni da un altro Stato del corso d'acqua dovrà attivarsi per raccoglierle anche se non siano già in suo possesso, ma potrà porre allo Stato richiedente la condizione del pagamento dei costi di raccolta ed elaborazione di dette informazioni.
Infine, l'articolo 10 stabilisce la pari dignità di ciascuna utilizzazione di un corso d'acqua internazionale, qualora non vi siano precedenti accordi o usanze al riguardo. In caso di conflitto tra diversi usi

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di un corso d'acqua internazionale, la sua composizione sarà perseguita con riguardo agli articoli 5, 6 e 7 precedenti, in ogni caso con speciale attenzione ai bisogni vitali delle comunità umane.
Gli articoli 11-19 riguardano i reciproci rapporti tra gli Stati del corso d'acqua in relazione a progetti di intervento su un corso d'acqua di comune interesse: è previsto in particolare che uno Stato, prima di mettere in atto misure che possano esercitare significativi effetti negativi su altri Stati, li informerà tempestivamente, accompagnando l'informativa con dati tecnici, inclusa una valutazione eventuale di impatto ambientale, cosicché detti Stati possano essere in grado di valutare gli effetti delle misure in procinto di essere adottate. Allo Stato che abbia ricevuto una comunicazione in tal senso viene concesso un periodo di sei mesi per studi e valutazioni, eventualmente estendibile per altri sei mesi. Lo Stato che intende intraprendere iniziative collaborerà nel frattempo fornendo qualunque informazione addizionale a sua disposizione. Se lo Stato notificato accerta che l'attuazione delle misure previste sarebbe incompatibile con quanto stabilito dagli articoli 5, 6 e 7, allegherà alle sue conclusioni una documentata spiegazione. In tal caso lo Stato notificante e lo Stato notificato si consulteranno e daranno vita eventualmente a negoziati per giungere a un'equa soluzione della situazione: tali consultazioni e negoziati avranno luogo anche in assenza di qualunque notifica, qualora lo Stato che potrebbe patire effetti negativi abbia inoltrato presso un altro Stato una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 12 precedente, e lo Stato che ha progettato interventi non ritenga di essere obbligato a fornirla. È infine previsto che nel caso di misure da attuare con la massima urgenza al fine di proteggere la salute e la sicurezza pubblica, o altri ugualmente vitali interessi, uno Stato possa senz'altro procedere con l'adozione di esse, comunicando formalmente la loro urgenza agli altri Stati, accludendo dati e informazioni; anche in questo caso potranno esservi consultazioni e negoziati.
Gli articoli 20-26 riguardano la protezione e la gestione dei corsi d'acqua internazionali, attività nelle quali gli Stati del corso d'acqua, individualmente o congiuntamente, si adopereranno anzitutto per la riduzione e il controllo dell'inquinamento idrico, tra l'altro mediante la fissazione di obiettivi e criteri comuni sulla qualità delle acque, e la redazione in comune di elenchi di sostanze la cui introduzione in un corso d'acqua internazionale dovrà essere proibita, limitata o comunque monitorata. Si dovrà altresì evitare di introdurre nuove specie nelle acque di un corso d'acqua internazionale, con possibili effetti negativi nei confronti degli altri Stati interessati. Si dovrà inoltre, individualmente o in cooperazione con altri Stati, agire per la protezione dell'ambiente marino - dunque sostanzialmente gli estuari o i delta dei fiumi. Per quanto concerne la gestione di un corso d'acqua internazionale gli Stati corso d'acqua potranno dar vita anche ad un meccanismo congiunto, e inoltre essi collaboreranno nella regolazione dei flussi idrici, partecipando su base di equità alla costruzione e al mantenimento di opere idrauliche o di altro tipo a tal fine realizzate.
La cooperazione tra gli Stati riguarderà anche le installazioni, gli impianti e le altre opere relative a un corso d'acqua di comune interesse, che in ogni caso ciascuno degli Stati, nell'ambito del proprio territorio, dovrà mantenere e proteggere al più alto livello: tali consultazioni riguarderanno in particolare l'operatività in condizioni di sicurezza e la conservazione delle installazioni e degli impianti, come anche la protezione di essi dai danni causati involontariamente o volontariamente, ovvero dalle forze naturali. Al proposito, i successivi articoli 27 e 28, dedicati alle condizioni di nocività e alle situazioni emergenziali, precisano che gli Stati corso d'acqua, individualmente o congiuntamente, adotteranno ogni misura appropriata per evitare o attenuare gli effetti di eventi e condizioni quali le alluvioni, l'eccesso di neve, l'interramento, l'erosione, l'intrusione di acqua salata in acqua dolce, i fenomeni di siccità o desertificazione.

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Con specifica attenzione alle situazioni di emergenza, esse vengono definite come risultanti da cause naturali o da condotta umana, e sono soprattutto compendiate nelle alluvioni, nelle valanghe e slavine, nei terremoti, nonché negli incidenti industriali. Al riguardo uno Stato corso d'acqua notificherà con la massima sollecitudine a tutti gli altri Stati potenzialmente interessati da effetti negativi e alla competente organizzazione internazionale il verificarsi di qualunque emergenza a partire dal proprio territorio, e adotterà, se del caso anche congiuntamente, ogni misura per attenuare ed eliminare gli effetti negativi dell'emergenza. A tale scopo gli Stati corso d'acqua potranno anche mettere a punto congiuntamente piani di emergenza preventivi per una risposta appropriata a tali eventualità.
I rimanenti articoli della Convenzione riportano previsioni varie, e le consuete clausole finali sulle procedure di ratifica e l'entrata in vigore. In particolare, segnala l'articolo 33 che è dedicato alla composizione delle controversie, il quale prevede che in caso di mancato accordo amichevole tra le Parti, si può fare ricorso all'arbitrato, o perfino sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia: le procedure dell'eventuale arbitrato sono dettagliatamente disciplinate dall'annesso alla Convenzione.
Quanto al contenuto del disegno di legge, osserva soltanto che esso contiene le consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione e non riporta clausole di copertura finanziaria poiché, secondo la relazione illustrativa, dall'attuazione della Convenzione non discendono oneri finanziari.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 6 marzo 2012. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territori e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.30.

In merito ai danni ambientali, alla messa in sicurezza e al recupero dei fusti tossici caduti in mare a seguito dell'incidente avvenuto al largo dell'isola della Gorgona.
(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI (PdL), presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Ermete REALACCI (PD), Alessio BONCIANI (UdCpTP), Raffaella MARIANI (PD) e Gianluca BENAMATI (PD).

Il sottosegretario Tullio FANELLI fornisce ulteriori precisazioni.

Roberto TORTOLI, presidente, ringrazia e dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE REFERENTE

Martedì 6 marzo 2012. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Intervengono il Ministro per l'ambiente e la tutela del territori e del mare, Corrado Clini, e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territori e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 15.20.

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 febbraio 2012.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che sono state presentate 146 proposte emendative (vedi allegato 1), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
Avverte altresì che sono stati testé presentati dal relatore emendamenti soppressivi di talune disposizioni recate dal decreto legge (vedi allegato 2).
Con riferimento all'ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai disegni di legge di conversione, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
Tali criteri sono tanto più fondati alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 22 del 2012, in cui, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». Sempre secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge».
Aggiunge che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è altresì stato richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4 e ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Da ultimo, il 23 febbraio scorso, il

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Presidente della Repubblica ha inviato una ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzione per ragioni esclusivamente procedimentali».
Alla luce di quanto testé detto, fa presente che la presidenza non può che applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, ritiene ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alle stesse.
Fa presente che sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
Paolo Russo 1.7, in quanto incidente sulla disciplina relativa alle sanzioni dovute al mancato raggiungimento da parte dei comuni campani degli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti;
Iannuzzi 1.13 e gli identici Piffari 1.18, Osvaldo Napoli 1.19 e Bonavitacola 1.20, in quanto incidenti sulla disciplina relativa ai compiti di accertamento, riscossione e gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA) nella regione Campania;
Bonavitacola 1.17 e Paolo Russo 1.22, in quanto incidenti sulla disciplina delle compensazioni e dei ristori ambientali a favore dei comuni nei cui territori sono ubicati impianti per la gestione dei rifiuti nella regione Campania;
Paolo Russo 1.21, nonché l'analogo Osvaldo Napoli 3.19, in quanto recanti una modifica all'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alla rimozione e alla sospensione di amministratori locali in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico degli enti locali nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti;
gli identici Santori 1 bis.12 e Dionisi 1-bis.13, in quanto recanti novelle all'articolo 281 del Codice ambientale relativo alle disposizioni transitorie e finali in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
Santori 1 bis.14, gli identici Santori 1-bis.15 e Dionisi 1-bis.16, nonché gli identici Santori 1 bis. 17 e Dionisi 1-bis.18, in quanto introducono modifiche all'Allegato IV alla Parte V del Codice ambientale recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
Santori 1 bis.19, in quanto introduce modifiche all'Allegato X alla Parte V del Codice ambientale recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
gli identici Paolo Russo 1 bis.20 e Dionisi 1-bis.21, in quanto relativi alla qualificazione del terriccio che residua dal primo lavaggio dei prodotti ortofrutticoli come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del Codice ambientale;
Santori 1 bis.26, in quanto relativo alla disciplina in materia di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
gli identici Santori 1 bis.27 e Dionisi 1 bis.28, in quanto incidenti sulla delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Piffari 1 quater.01, in quanto diretto ad introdurre una disciplina in materia di reati ambientali;
Piffari 1 quater.02, in quanto reca disposizioni in materia di danno ambientale

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e in materia di responsabilità delle persone giuridiche per reati ambientali;
Piffari 1 quater.03, in quanto relativo alle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico negli edifici;
Cosenza 1 quater.04, in quanto relativo al monitoraggio sul funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue;
Cosenza 1 quater.05, in quanto introduce disposizioni per garantire la corretta gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue nella regione Campania;
Cosenza 1 quater.06, in quanto introduce un programma nazionale per la chiusura delle discariche oggetto di procedura d'infrazione comunitaria;
gli analoghi Cosenza 2.01 e Cosenza 2.02, in quanto introducono modifiche al Codice ambientale per la promozione degli imballaggi monomateriali e biodegradabili;
Fadda 3.5 e Lanzarin 3.6, in quanto incidenti sulla disciplina delle terre e rocce da scavo;
Lanzarin 3.9, in quanto recante disposizioni relative alla gestione dei rifiuti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia;
Lanzarin 3.10, in quanto incide sulla disciplina relativa al finanziamento della gestione dei cosiddetti «RAEE storici»;
gli identici Osvaldo Napoli 3.15 e Piffari 3.16, in quanto introducono modifiche all'articolo 221 del Codice ambientale dirette ad assicurare il raccordo delle attività dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi con le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
Piffari 3.17, in quanto modifica la definizione generale di sottoprodotto di cui all'articolo 184-bis del Codice ambientale;
Piffari 3.18, in quanto relativo alla disciplina in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
Ghiglia 3 quinquies.2, in quanto reca disposizioni in materia di determinazione dei canoni di concessioni ad uso idroelettrico;
gli identici Roberto Rosso 3 sexies.01 e Tortoli 3 sexies.02, in quanto recano disposizioni in materia di sovracanoni idroelettrici;
gli identici Roberto Rosso 3 sexies.03 e Tortoli 3 sexies.04, in quanto relativi alla rivalutazione dei sovracanoni idroelettrici;
gli analoghi Cosenza 3 sexies.05 e 3 sexies.06, in quanto recanti disposizioni per la protezione della qualità dell'aria nei centri urbani;
Cosenza 3 sexies.07, in quanto reca disposizioni per prevenire i danni all'ambiente causati dalla dispersione di «mozziconi» di prodotti da fumo;
Cosenza 3 sexies.08, in quanto relativo alla promozione di spazi verdi urbani;
Cosenza 3 sexies.09, in quanto relativo al programma nazionale per la progressiva introduzione della fiscalità ambientale;
Cosenza 3 sexies.010, in quanto relativo ad un programma nazionale per la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti per la produzione di energia eolica;
Cosenza 3 sexies.011, in quanto recante disposizioni per lo sviluppo dell'energia geotermica nelle regioni del Mezzogiorno;
Cosenza 3 sexies.012, in quanto relativo ad un piano nazionale per lo sviluppo e la compatibilità paesaggistico-ambientale degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

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Cosenza 3 sexies.013, in quanto relativo alle procedure di affidamento dei servizi integrati per la gestione dei rifiuti urbani;
Cosenza 3 sexies.014, in quanto recante disposizioni in materia di gestione dei rifiuti da pile e batterie esauste;
gli identici Lanzarin 3 sexies.015 e Bratti 3 sexies.016, in quanto recanti disposizioni per la valorizzazione delle gestioni pubbliche d'eccellenza del servizio rifiuti urbani;
Bratti 3 sexies.017, in quanto relativo alla determinazione delle tariffe da applicare per l'esecuzione dei controlli ambientali negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Tino IANNUZZI (PD), intervenendo anche a nome dei colleghi Bonavitacola e Realacci, cofirmatari degli emendamenti 1.13 e 1.20, osserva, con riferimento al giudizio di inammissibilità dei medesimi emendamenti testé formulato dal presidente della Commissione, che tali emendamenti sono del tutto pertinenti alla materia disciplinata dal decreto-legge n. 2 del 2012, recante norme inerenti la gestione del ciclo dei rifiuti in Campania, cui sono sicuramente correlati i profili riguardanti le competenze degli enti locali proprio nel settore della gestione dei rifiuti in quella regione. Segnala, inoltre, che la materia trattata dagli emendamenti in parola è di assoluta urgenza, vista la situazione di gravissima confusione e incertezza che vivono i comuni della Campania. Sottolinea, infine, che le questioni oggetto dei citati emendamenti sono essenziali ed urgenti proprio per garantire il corretto funzionamento degli impianti legati alla gestione dei rifiuti ed in particolare di quegli impianti cui si riferisce l'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2012.

Angelo ALESSANDRI, presidente, chiede se vi siano altre richieste di revisione del giudizio di inammissibilità degli emendamenti appena formulato. Invita quindi il deputato Iannuzzi e gli eventuali altri deputati interessati a depositare le relative istanze di revisione entro la fine della seduta odierna, riservandosi la pronuncia su tali istanze nella seduta già convocata per la giornata di domani.
Ricorda, infine, che, secondo quanto convenuto nella riunione informale svoltasi nel corso della mattinata alla presenza del Ministro Clini, l'esame delle proposte emendative avrà luogo nella seduta di domani.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, invita i membri della Commissione a valutare l'opportunità di procedere già nella seduta in corso all'esame ed alla votazione degli emendamenti soppressivi da lui presentati al fine di espungere dal provvedimento, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, le disposizioni che appaiono estranee rispetto all'oggetto e alle finalità del testo originario del decreto-legge in esame.

Ermete REALACCI (PD) ritiene che l'approvazione degli emendamenti soppressivi presentati dal relatore comporterebbe una modifica profonda, non solo in termini quantitativi, del contenuto del provvedimento in esame, tale da rendere difficile un celere proseguimento del suo iter parlamentare. Chiede pertanto al Governo di valutare l'opportunità di lasciar decadere il decreto-legge in esame, presentando, comunque, prima della scadenza del termine per la conversione, un «nuovo» provvedimento d'urgenza che valorizzi l'esito del dibattito svolto al Senato. A suo avviso, infatti, ciò consentirebbe di predisporre un testo organico ed equilibrato che, nel rispetto di quanto disposto dalla Corte costituzionale, non dia adito a strumentali contrapposizioni.

Il ministro Corrado CLINI, pur comprendendo le ragioni che sono alla base della suggestiva proposta appena avanzata dall'onorevole Realacci, ritiene che la ristrettezza dei tempi renda impraticabile tale proposta, non potendosi, a suo avviso, correre il rischio della mancata conversione in legge del decreto-legge in esame.

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Armando DIONISI (UdCpTP) fa presente che nella riunione informale svoltasi nel corso della mattinata il ministro Clini aveva indicato l'opportunità di procedere ad una «ripulitura» del testo del decreto-legge in esame, alla luce e in ossequio alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012. Ritiene che tale indicazione vada seguita e, in tal senso, giudica positivamente il contenuto degli emendamenti soppressivi presentati dal relatore all'inizio della seduta odierna. Al tempo stesso, sottolinea che la Commissione mantiene inalterato il proprio diritto-dovere di discutere e modificare il testo risultante dalla eventuale approvazione dei richiamati emendamenti soppressivi del relatore.

Raffaella MARIANI (PD) esprime, a nome del gruppo del Partito Democratico, condivisione circa l'esigenza politico-istituzionale di rivedere il testo del decreto-legge in esame alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale, nonché dell'articolato parere reso dal Comitato per la legislazione il 29 febbraio 2012. Fa, tuttavia, presente che l'ipotesi di nuovo testo risultante dalla eventuale approvazione degli emendamenti soppressivi presentati dal relatore all'inizio della seduta non coincide esattamente con il testo originario del decreto-legge sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica. Sottolinea, dunque, l'esigenza e l'urgenza di una seria discussione fra il Governo e le forze politiche presenti in Parlamento sia al fine di un corretto esercizio della funzione legislativa sia al fine della formulazione di un testo di legge capace di dare risposta concreta alle esigenze dei cittadini, delle imprese e delle comunità locali.

Il ministro Corrado CLINI rassicura l'onorevole Mariani sulla piena disponibilità del Governo di discutere tutte le proposte di merito, ferma restando l'esigenza di procedere, peraltro secondo il comune auspicio formulato fin qui dai rappresentanti di tutti i gruppi, ad una «ripulitura» del testo che lo renda coerente con il dettato della più volte richiamata sentenza n. 22/2012 della Corte costituzionale.

Agostino GHIGLIA (PdL), nel condividere quanto appena dichiarato dal Ministro Clini, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per il contenuto degli emendamenti soppressivi da questi presentati all'inizio della seduta. Sottolinea, tuttavia, l'esigenza di individuare un percorso capace di tradurre in legge l'insieme delle disposizioni che la Commissione ritenesse di dover espungere dal testo del provvedimento in esame.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), nell'esprimere condivisione su molte delle considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti, si dichiara favorevole alla votazione degli emendamenti soppressivi presentati dal relatore all'inizio della seduta.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), a nome del gruppo dell'Unione di Centro, si associa a quanto appena detto dall'onorevole Di Biagio.

Raffaella MARIANI (PD), preso atto delle dichiarazioni del Ministro, si dichiara favorevole a procedere già nella seduta in corso alla votazione degli emendamenti soppressivi presentati dal relatore all'inizio della seduta.

Angelo ALESSANDRI, presidente, preso atto della proposta del relatore di esaminare e votare gli emendamenti soppressivi da lui presentati e della conforme volontà espressa dai rappresentanti dei gruppi, propone di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, su cui, peraltro, incidono gli emendamenti oggetto di richiesta di riesame del giudizio di inammissibilità.

La Commissione concorda.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1bis.100.

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Il Ministro Corrado CLINI esprime parere favorevole sull'emendamento 1bis.100 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1bis.100 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, presidente, dichiara preclusi, dall'approvazione dell'emendamento 1bis.100 del relatore, gli emendamenti Servodio 1bis.1, Santori 1bis.2 e 1bis.3, Mondello 1bis.4, gli identici Piffari 1bis.5 e Dionisi 1bis.6, Santori 1bis.7, Servodio 1bis.8, gli identici Dionisi 1bis.9 e Piffari 1bis.10, Lanzarin 1bis.11, Servodio 1bis.22, gli identici Roberto Rosso 1bis.23 e Tortoli 1bis.24, nonché l'emendamento Piffari 1bis.25.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1ter.100.

Il Ministro Corrado CLINI esprime parere favorevole sull'emendamento1ter.100 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1ter.100 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, presidente, dichiara preclusi, dall'approvazione dell'emendamento 1ter.100 del relatore, gli emendamenti Di Biagio 1ter.1 e 1ter.2.
Propone, quindi, alla luce di quanto convenuto, di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 1quater, nonché quelli riferiti all'articolo 2.

La Commissione concorda.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.100.

Raffaella MARIANI (PD) chiede che vengano accantonati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ivi compresi gli emendamenti 3.100 e 3.101 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, presidente, preso atto dell'assenza di obiezioni alla proposta avanzata dalla collega Mariani, propone di accantonare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ivi compresi quelli soppressivi presentati dal relatore.

La Commissione concorda.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3bis.100.

Il Ministro Corrado CLINI esprime parere favorevole sull'emendamento 3bis.100 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 3bis.100 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, presidente, dichiara preclusi, dall'approvazione dell'emendamento 3bis.100 del relatore, l'emendamento Lanzarin 3bis.1.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3ter.100.

Il Ministro Corrado CLINI esprime parere favorevole sull'emendamento 3ter.100 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 3ter.100 del relatore.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3quater.100.

Il Ministro Corrado CLINI esprime parere favorevole sull'emendamento 3quater.100 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 3quater.100 del relatore.

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Tommaso FOTI (PdL), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3quinquies.100.

Il Ministro Corrado CLINI esprime parere favorevole sull'emendamento 3quinquies.100. del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 3quinquies.100. del relatore.

Angelo ALESSANDRI, presidente, dichiara preclusi, dall'approvazione dell'emendamento 3quinquies.100 del relatore, gli emendamenti Cosenza 3quinquies.1 e Ghiglia 3quinquies.2.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3sexies.100.

Il Ministro Corrado CLINI esprime parere favorevole sull'emendamento 3sexies.100 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 3sexies.100 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, presidente, alla luce degli accordi intervenuti, rinvia l'esame degli emendamenti accantonati alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 marzo 2012. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 19.05.

Decreto-legge 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Nuovo testo C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni I e X).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che illustra sinteticamente (vedi allegato 3).

Ermete REALACCI (PD) sottolinea l'importanza e la valenza strategica del tema dei controlli ambientali sull'attività delle imprese, non solo ai fini di una efficace tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, ma anche ai fini di costruire effettive condizioni di parità nella competizione fra le imprese e di sostenere l'azione di quelle più avanzate e competitive, le quali, anche perché rispettose delle leggi e delle prescrizioni amministrative poste a salvaguardia dei beni ambientali, si confermano essere quelle più protese all'innovazione, alla qualità e alla sostenibilità dei processi produttivi e dei prodotti.
Propone, per questo, di rafforzare le premesse della proposta di parere predisposta dal relatore, che peraltro giudica positivamente, riformulando il terzultimo capoverso nel senso di aggiungere dopo le parole «della salute dei cittadini,» le seguenti parole: «nonché una competizione economica in grado di fare emergere le imprese più avanzate ed innovative».
Conclude, quindi., richiamando il relatore e, ancor più, il presidente della Commissione alla necessità di fare tutto quanto in loro potere affinché le Commissioni di merito tengano nella dovuta considerazione le condizioni e le osservazioni contenute nel parere che la Commissione si appresta a deliberare.

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Alessio BONCIANI (UdCpTP), in accoglimento della proposta avanzata dal collega Realacci, presenta una nuova versione della proposta di parere favorevole sul provvedimento con condizioni e osservazioni (vedi allegato 4.)

Gianluca BENAMATI (PD) annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla nuova versione della proposta di parere, come riformulata dal relatore. Nel ribadire, quindi, che il Partito Democratico giudica positivamente il complessivo intervento di semplificazione e snellimento delle procedure cui tende il provvedimento in esame, sottolinea, tuttavia, che il suo gruppo ritiene necessario qualificare l'azione del Governo anche sotto due ulteriori profili. In particolare, richiama il Governo anzitutto alla necessità che i prossimi interventi in materia assumano, anche sotto il profilo formale, una connotazione settoriale tale da rispettare le competenze della VIII Commissione e da consentire, conseguentemente, che la loro discussione avvenga, come è giusto per una materia anche tecnicamente complessa come quella ambientale, presso la Commissione parlamentare competente per materia. In secondo luogo, richiama il Governo alla necessità altrettanto impellente di implementare l'azione diretta ad emanare i numerosi provvedimenti attuativi ed applicati della legislazione in materia ambientale, da cui dipende in misura rilevante il miglioramento concreto delle condizioni di svolgimento delle attività produttive da parte delle aziende e di cura degli interessi comuni da parte degli amministratori locali.
Conclude, quindi, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per la considerazione nella quale ha voluto tenere le proposte e le osservazioni formulate dai deputati del Partito Democratico, molte delle quali contenute nella proposta di parere che la Commissione si appresta a votare.

Armando DIONISI (UdCpTP), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore nel corso della seduta, esprime un ringraziamento non formale al relatore per il lavoro svolto e per la qualità delle indicazioni contenute nella medesima proposta di parere.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) annuncia il voto favorevole del gruppo di Italia dei Valori sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore nel corso della seduta.

Guido DUSSIN (LNP) annuncia il voto contrario del gruppo della Lega Nord sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore nel corso della seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 19.25.